Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 14721 del 10 aprile 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Venturini
Rifiuti.Concorso tra illecita gestione e gestione illecita di veicoli fuori uso
Il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. b), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 può concorrere materialmente, se riguardante rifiuti consistenti in veicoli fuori uso, con il reato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in quanto mentre la prima contravvenzione attiene ad una azione diversificata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi svolta in assenza di preventiva autorizzazione, la seconda fattispecie è integrata da una attività imprenditoriale di gestione dei veicoli fuori uso non soggetta ad autorizzazione ambientale preventiva, svolta in violazione di una serie di prescrizioni specifiche dettate non solo per la salvaguardia dell'ambiente ma anche per il riutilizzo ottimale dei veicoli
Consiglio di Stato Sez. II n. 3087 del 4 aprile 2024
Rifiuti.Attività di allevamento intensivo
Le attività d’allevamento intensivo risultano particolarmente pericolose per i terzi e per la popolazione sotto plurimi profili sanitari ed ambientali anche riferiti, in alcuni casi, allo smaltimento dei residui di macellazione e di lavorazione determinando, secondo le generalissime previsioni del codice civile, una responsabilità particolarmente aggravata di tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva o aventi su di essa poteri di controllo, che devono pertanto essere ritenuti responsabili, secondo le previsioni del codice dell’ambiente, dei possibili fenomeni di abbandono di rifiuti speciali o pericolosi e di inquinamento ambientale ai fini dei conseguenti interventi di ripristino sanitario ed ambientale.
Cass. Sez. III n. 13836 del 5 aprile 2024 (CC 11 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. PG in proc. Bellomo
Urbanistica. Condono edilizio ed ultimazione al rustico necessariamente comprensiva delle tamponature
In materia edilizia, la esecuzione di un immobile a “rustico” si intende riferita all’avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, visto che queste determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria.
TAR Marche Sez. I n. 313 del 26 marzo 2024
Rifiuti.Ordinanza di rimozione rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti e conseguenze per il proprietario incolpevole
Anche il proprietario incolpevole deve essere informato dell’intenzione dell’amministrazione di provvedere d’ufficio quando non venga individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti; questo affinché il proprietario possa valutare se trovi più conveniente accollarsi gli oneri della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti oppure lasciare che provveda l’amministrazione. In questo secondo caso l’amministrazione può richiedere, al proprietario del suolo, il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica limitatamente al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi
Consiglio di Stato Sez II, sentenza non definitiva n. 2228 del 7 marzo 2024
Urbanistica.Decadenza del permesso di costruire
È deferito all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il seguente quesito: quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.
TAR Veneto Sez. IV n. 458 del 11 marzo 2024
Danno ambientale.Condizioni per il risarcimento
L’operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all’allegato 5 alla parte sesta del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis, della parte sesta comma 1, lett. a), e 311, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, è obbligato a eseguire la bonifica delle matrici ambientali inquinate, secondo un criterio di imputazione di tipo oggettivo, in base al quale l’amministrazione è tenuta a provare l’evento della contaminazione e, secondo il principio del “più probabile che non”, l’esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell’operatore e l’inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. In questi casi, con un’inversione dell’onere della prova, l’operatore può far valere all’amministrazione, fornendone la dimostrazione rigorosa nel corso del procedimento amministrativo, l’eventuale sussistenza delle cause di esonero di responsabilità previste dall’art. 308, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che corrispondono a quelle previste dall’art. 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/35/CE, e può altresì impugnare in sede giurisdizionale l’eventuale ordine di bonifica deducendo che è stato adottato senza tener adeguatamente conto delle circostanze dedotte. Invece nel caso di attività non pericolose non comprese tra quelle contemplatel’amministrazione, nell’individuare il responsabile dell’inquinamento destinatario dell’ordine di bonifica, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298-bis della parte sesta, comma 1, lett. b), e 311, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, deve provare non solo in termini oggettivi l’evento della contaminazione e, secondo il principio del “più probabile che non”, l’esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell’operatore e l’inquinamento riscontrato, ma anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
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