Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.42237 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric.Bonfé ed altri
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e onere probatorio
L’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1134 del 16 ottobre 2023
Elettrosmog.5G e principio di precauzione
Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Se ciò è vero, non va del pari trascurato che sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, ma non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto
Produttore giuridico: “revirement” della Cassazione ?
di Stefano MAGLIA e Elena MUSSIDA
Cass. Sez. III n.44014 del 2 novembre 2023 (UP 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric.Borrelli
Rifiuti.Trasporto illecito e occasionalità della condotta
Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall’utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell’esercizio di tale attività. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 15129 del 12 ottobre 2023
Urbanistica.Limiti alla installazione di vetrate panoramiche amovibili
L’idoneità di una vetrata ad individuare una volumetria suscettibile di un’utilizzazione diversa da quella legittimamente assentita preclude l’applicabilità della liberalizzazione operata dall’art. 6 lettera b-bis d.p.r. n 380/01, come espressamente previsto dalla disposizione stessa, per le "vepa", con conseguente necessità che l'intervento, quale ristrutturazione edilizia pesante, debba essere assentito con permesso di costruire o scia sostitutiva ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01.
Cass. Sez. III n.43829 del 31 ottobre 2023 (CC 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric.PM in proc. Ricci
Urbanistica.Impossibilità tecnica della demolizione
L’impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolizione, oltre a dover essere dimostrata, non assume rilievo quando dipende da una causa imputabile allo stesso condannato
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