Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 50 del 22 gennaio 2024
Rifiuti. Imballaggi e TARI
In concreto, il contribuente che intende beneficiare di detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita ha l’onere di dimostrare l’entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari. Secondo la vigente disciplina nazionale in materia: D. Lgs. n. 116 del 2020, i soli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali, poiché solo tali imballaggi devono essere trattati e avviati per il recupero da chi li produce; al di fuori, quindi, del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Gli imballaggi primari e quelli secondari sono considerati, invece, alla stregua dei rifiuti urbani (con conseguente assoggettamento a tale servizio) anche per utenze “non domestiche”, quali sono, indubbiamente, anche i supermercati e le grandi strutture di vendita.
Cass. Sez. III n. 7717 del 22 febbraio 2024 (UP 10 gen. 2024)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Pinto
Rumore.Caratteristiche della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio; perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 37 del 18 gennaio 2024
Acque.Gestioni dirette comunali del servizio idrico
Ai sensi e per gli effetti di cui al disposto normativo di cui all’art. 147, comma 2-bis, lettera a) dlv 152\2006 non è possibile considerare “già istituite” le gestioni dirette comunali del servizio idrico le quali non abbiano ricevuto il previo consenso dell’Ente di governo d’ambito competente. La fattispecie prevista dall'art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII. Si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa.
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 22 febbraio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Articolo 10 – Allegato I, punto 6.4, lettera a) – Funzionamento di macelli con una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno – Nozioni di “carcassa” e di “capacità di produzione al giorno” – Macello privo di autorizzazione – Presa in considerazione della produzione effettiva»
Cass. Sez. III n. 7538 del 21 febbraio 2024 (UP 11 gen. 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Gervasi ed altro
Beni ambientali.Rapporti tra art. 146 dlv 42-2004 e dpr 31-2017
La regola generale di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all'aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell'autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento n. 31 del 2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione. Ne consegue che l'accertamento, in punto di fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione (cioè quelli di cui all'elenco allegato sub A al citato d.P.R. 31/2017) o di quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all'elenco allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico delle disposizioni del regolamento.
TAR Umbria Sez. I n. 12 del 16 gennaio 2024
Sostanze pericolose.Manufatti in amianto ed intervento urgente del sindaco
La sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della l. n. 257/1992. Quindi il presupposto circa l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile che giustifica l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente va interpretato nel senso che non rileva la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, bensì la sussistenza della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici coinvolti, a prescindere dalla prevedibilità della situazione di pericolo che il provvedimento è volto a rimuovere. In definitiva, quindi, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza. Cosicché, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo
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