Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. III n, 3585 del 22 aprile 2024
Caccia e animali.Revoca del porto d'armi
La revoca del porto d’armi - in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza - può essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
Cass. Sez. III n. 19391 del 16 maggio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Costa
Acque.Reflui provenienti da struttura sanitaria
Rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da una strura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di "acque reflue domestiche", la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - "domestiche", appunto.
Consiglio di Stato Sez. II n. 3597 del 22 aprile 2024
Urbanistica.Segnalazione o denuncia di abuso edilizio alla autorità amministrativa
L’inoltro di una segnalazione/denuncia all’autorità amministrativa con la quale la si informa della commissione di eventuali illeciti edilizi nell’ambito del territorio di propria competenza, perché questa – riscontrata la sussistenza dell’illecito - intervenga doverosamente ai sensi dell’art. 31 DPR 6 giugno 2001 n. 380 (e prima ancora ai sensi dell’art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47) è ben possibile da parte di qualunque soggetto e non richiede, pertanto, la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata. Si tratta, infatti, di un mero potere di denuncia (non dissimile dalla denuncia di reato, ed in questo caso, per di più, i due illeciti – penale ed amministrativo – possono essere riscontrati nei medesimi condotta ed evento), attribuibile a qualunque cittadino, che, ovviamente, si assume la responsabilità di corrispondenza al vero di quanto rappresentato e delle eventuali conseguenze lesive derivanti dalla propria segnalazione, laddove i fatti segnalati o non sussistano o non integrino illeciti amministrativi o penali. Pertanto, la segnalazione di illeciti edilizi può: sia intervenire da parte di qualunque soggetto; sia essere inoltrata da soggetti che, pur non essendo necessaria ai fini della presentazione una loro particolare qualificazione giuridica, possono tuttavia trovarsi in una posizione differenziata e tale da essere oggetto di particolare riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento.
Cass. Sez. III n. 18044 del 8 maggio 2024 (CC 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. GFS
Urbanistica.Concetto di ristrutturazione edilizia
Anche a seguito della modifica all'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell'art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l'immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3540 del 19 aprile 2024
Elettrosmog.Rischi da esposizione a campi elettromagnetici
In tema di emissioni di campi elettromagnetici e potenziali pregiudizi alla salute rilevano quelli concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli alla salute, specie nel caso in cui le autorità a ciò preposte (in particolare, ARPA) abbiano escluso che l’opera potesse impattare negativamente sotto il profilo sanitario, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell’esercizio di una correlativa azione impugnatoria, a pena di introdurre, attraverso l’elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un’inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive
Gli incerti confini della discrezionalità del legislatore nazionale in materia di incentivi alle rinnovabili: dubbio di compatibilità tra il meccanismo “a due vie” e il diritto europeo (nota a Consiglio di Stato, Sez. II, ordinanza 30 gennaio 2024, n. 926).
di Maria Francesca TROPEA
Pagina 32 di 578