Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 5486 del 7 febbraio 2024 (CC 9 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Cotroneo
Urbanistica.Illegittimità permesso in sanatoria condizionato
E' illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica
Consiglio di Stato Sez. VII n. 655 del 22 gennaio 2024
Urbanistica.Legittimità ordine di demolizione al proprietario non responsabile che ha acquistato in buona fede
L’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso; di conseguenza l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito. Né soccorre, al fine di addivenire a differenti conclusioni, la circostanza che l’acquisto della proprietà dell’immobile sia avvenuto in buona fede, dovendosi escludere nella fattispecie l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di colpevolezza invocati dagli appellanti. La sopra indicata disposizione del d.P.R. n. 380 del 2001 individua, infatti, chiaramente il proprietario come destinatario dell’ordine di demolizione a prescindere dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso, coerentemente con il carattere ripristinatorio e non sanzionatorio dell’ordine di demolizione, che non presuppone un previo accertamento di responsabilità, a differenza della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Cass. Sez. III n. 6832 del 15 febbraio 2024 (UP 13 dic. 2023)
Pres. Galterio Est. Liberati Ric. Troisi
Rifiuti.Reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento
I reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria. Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento costituisce tale operazione, da esercitarsi solo con la prescritta autorizzazione, la detenzione sul suolo di rifiuti da avviare alla definitiva distruzione.
Profili di sindacabilità del provvedimento impositivo del vincolo storico-archeologico diretto
di Maria BITONDO
Consiglio di Stato Sez. II n. 945 del 30 gennaio 2024
Bni ambientali.Sull’indennità risarcitoria per abusi paesaggistici minori
La circostanza che la l. n. 1497 del 1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42 del 2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris. Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939, è dovuta.
TAR Campania (NA) Sez. V n.275 del 10 gennaio 2024
Protezione civile.Situazione di pericolo e poteri del sindaco
L'art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Spetta, quindi, al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico - scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. L'esito di tali accertamenti tecnico - scientifici deve condurre con sufficiente grado di attendibilità a ravvisare come sussistente un nesso causale tra la situazione fattuale come riscontrata e una possibile lesione della pubblica incolumità, non potendosi richiedere, per l'urgenza che connota il momento, che si pervenga ad un giudizio di certezza della derivazione causale degli eventi.
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