Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 121 del 15 giugno 2023
Oggetto: Animali - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Siciliana - Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo - Obblighi e divieti a carico dei proprietari e dei detentori - Divieti - Denunciata previsione di divieti [e di sanzioni amministrative in caso di violazione] per condotte corrispondenti a specifiche fattispecie di reato: art. 544-bis codice penale [uccisione di animali], art. 544-ter codice penale [maltrattamento di animali], art. 544-quinquies codice penale [divieto di combattimenti tra animali], art. 672 codice penale [omessa custodia e malgoverno di animali], art. 727 codice penale [abbandono di animali], art. 2 legge n. 189 del 2004 [divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce].
Sanzione amministrativa da euro 75 a euro 450 in caso di violazione delle disposizioni previste dalla legge regionale [nella specie, con riferimento ai divieti a carico dei proprietari e dei detentori] - Denunciata possibilità di una indebita commistione con la normativa statale per la potenziale sovrapposizione dei divieti introdotti dalla legge regionale rispetto a talune fattispecie di reato, in particolare per la fattispecie di omessa custodia e mal governo di animali di cui all'art. 672 codice penale e per quella di abbandono di animali di cui all'art. 727 codice penale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Cass. Sez. III n. 23311 del 29 maggio 2023 (CC 28 apr 2023)
Pres. Di Nicola Rel. Mengoni Ric. PM in proc. Lavia
Urbanistica.Inottemperanza ordine di demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale
L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. L'effetto acquisitivo, peraltro, si verifica senza che sia necessaria né la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 cod. civ.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 428 del 15 maggio 2023
Rifiuti.Obbligo di rimozione e condotta negligente del proprietario del terreno
Risponde per l’abbandono di rifiuti su un’area da parte di terzi anche il proprietario che ne fosse a conoscenza e abbia omesso di attivarsi per contrastarlo, tipicamente con recinzioni del fondo ovvero per lo meno con denunce alle autorità competenti
Cass. Sez. III n. 21198 del 18 maggio 2023 (CC 15 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Esposito
Urbanistica.Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
Il principio di proporzionalità presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un “ordine urbanistico” tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ‘ex post’, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Il principio di proporzionalità si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell’ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, tanto più se si stratta dello stesso autore dell’abuso. Né tali fatti possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà dell’autore dell’abuso o del destinatario dell’ordine. Va, al riguardo, ricordato (e sottolineato) che l’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione (provvisoriamente a spese della collettività) dell’ordine già irrevocabilmente impartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti. Il condannato non può “lucrare” sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine. In altri termini: il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizione irrevocabilmente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4934 del 18 maggio 2023
Urbanistica.Caratteristiche della serra
Un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell'attività agricola e non abbia requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico- ambientale. In definitiva, le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono: l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione; la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato. Occorre ulteriormente precisare, quanto ai requisiti suddetti, che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio
Cass. Sez. III n. 21187 del 18 maggio 2023 (UP 15 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Cantamesse
Ecodelitti. Inquinamento ambientale
La compromissione, termine indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l’aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l’uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare; deterioramento e compromissione sono le due facce della medesima medaglia, sicché è evidente che l’endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di “danneggiamento” - strutturale ovvero funzionale - delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo. Il fatto che ai fini del reato di “inquinamento ambientale” non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono “post factum” non punibile (nel senso che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). E’ dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.
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