Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1238 del 13 gennaio 2025 (CC 21 nov 2024)
Pres. Sarno Rel. Scarcella Ric. Gianni
Urbanistica.Limiti alla rilevanza della buona fede
Se è vero che la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta, è tuttavia altrettanto indubbio che ove il comportamento dell’autorità amministrativa sia stato in qualche modo indotto dall’inesatta rappresentazione degli elementi fattuali operata da chi detta buona fede invoca, nessuna efficacia scusante può essere attribuita al fatto di essersi il privato conformato a quanto “risposto” dalla Pubblica amministrazione, avendo il privato dato causa all’errore volitivo di quest’ultima, ciò che esclude del tutto la buona fede (fattispecie relativa a sequestro preventivo di un'area in relazione al reato di cui agli artt. 44, lett. c), 181, D.lgs. 42 del 2004 e 733-bis, cod. pen.).
Consiglio di Stato Sez. V n. 10527 del 31 dicembre 2024
Ambiente in genere.Ordinanze di necessità ed urgenza
Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54, d. lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati a fronteggiare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare (fattispecie relativa ad ordinanza che disponeva l’adozione di misure cautelative per la messa in sicurezza di edificio industriale in disuso in situazione di degrado).
Corte EDU Sez. I 30 gennaio 2025
Cannavacciuolo ed altri contro Italia
Sentenza di condanna dell'Italia per la vicenda della c.d. terra dei fuochi
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5
Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico
(25G00013) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2025
La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti: sono opportuni alcuni chiarimenti
di Vincenzo PAONE
Consiglio di Stato Sez. II n. 10537 del 31 dicembre 2024
Rifiuti.Definizione di biomassa
La definizione di biomassa fornita dall'art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs n. 28 del 3 marzo 2011 è abbastanza eterogenea, similmente a quanto riportato dalla normativa ambientale (allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/2006), secondo cui sono biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia vegetale, di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata; - rifiuti di sughero; - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione. In riferimento alla normativa ambientale da ultimo richiamata, si riscontra che nella definizione di biomassa, oltre ai prodotti, sono contemplate anche determinate tipologie di rifiuto la cui definizione è quella riportata all’art. 183 c. 1 lett. a del D.Lgs. 152/2006. Pertanto è possibile affermare che il legislatore “lato sensu” ammette la possibilità che nella biomassa vi possano essere materie dal diverso status giuridico, ossia prodotti e rifiuti che provvede ad annoverare.
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