TAR Campania (NA) Sez. II  n. 3747 del 21 giugno 2023
Urbanistica. Destinazione immobile abusivo acquisito al patrimonio del Comune

L'alternativa tra la demolizione e la conservazione dell'abuso è una scelta discrezionale che spetta all'Amministrazione solo dopo che l'opera è stata acquisita al patrimonio comunale e non in fase di contestazione dell'abuso. L'acquisizione gratuita dell'area, infatti, è una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando l'Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali


Pubblicato il 21/06/2023

N. 03747/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04394/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2022, proposto da
Luigi Tanzillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Morelli, Renato D'Isa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cimitile, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Palmira Tanzillo, Francesco Tanzillo, Giovanna Visone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 6749 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto riscontro missiva 5761 del 25 maggio 2022 e per la declaratoria dell'illegittimità e conseguente annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cimitile, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'istanza del ricorrente acquisita al protocollo comunale n. 5761 del 25 Maggio 2022 avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione n. 170 del 22/7/2021, comunicata al sig. Tanzillo con nota n. 213/2022. Richiesta adozione atti conseguenziali. CILA presentate dai signori Tanzillo Francesco e Palmira a mezzo dell'arch. Raffaele Mascolo. Richiesta adozione atti inibitori e esercizio dell'autotutela;

e per la condanna dell'Amministrazione convenuta, Comune di Cimitile, a definire il suddetto procedimento, in relazione alla predetta istanza, con un provvedimento espresso, entro un termine da assegnarsi all'uopo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cimitile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. Tanzillo, nella premessa di essere titolare di un immobile posto nelle immediate adiacenze della particella 1195, sub nn. 2, 3 e 4, in proprietà dei Sigg. Francesco e Palmira Tanzillo e Giovanna Visone, ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 6749 del 24 giugno 2022, e l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cimitile in relazione all’istanza del ricorrente acquisita al protocollo comunale n. 5761 del 25 maggio 2022.

Si deduce, in particolare, quanto segue:

1) in primo luogo, si assume che il provvedimento impugnato avrebbe carattere meramente superassessorio nella parte in cui il Comune resistente, in riferimento alle attività volte a portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione nr. 170/2021 in precedenza emessa in relazione agli interventi abusivi effettuati presso gli immobili confinanti, si sarebbe limitato ad affermare di essere “in attesa degli atti di competenza della P.M., già opportunamente sollecitati per poter attivare le procedure conseguenziali”: permarrebbe, dunque, un silenzio inadempimento rispetto alla richiesta di esercizio delle attività repressive di competenza comunale;

2) si assume, poi, che il Comune sarebbe rimasto inerte anche rispetto alla richiesta di intervento in ordine agli abusi effettuati sulla particella 1195, sub 2 e sub 4, erroneamente ritenendo insussistenti gli abusi invece effettivamente esistenti presso l’immobile dei controinteressati: sussisterebbe, dunque, anche in parte de qua, un illegittimo silenzio inadempimento dell’Amministrazione.

Si è costituito il Comune di Cimitile, eccependo l’inammissibilità del gravame, e allegando di aver adottato, nei riguardi dei responsabili degli abusi riscontrati, ordinanza n. 31 del 29.07.22 volta all’acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo, a cui seguiva in data 08.11.2022 l’ordinanza n. 44 di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2021.

All’udienza in data 15 giugno 2023 il ricorso è stato discusso e, all’esito, trattenuto in decisione.

2. Il ricorso risulta, in parte, non più sostenuto da un attuale interesse alla decisione, e, nella restante parte, infondato, ciò che esime dal vaglio dell’eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente.

Consta infatti che, con i provvedimenti nr. 31 e 44 del 2022 (cfr. documentazione depositata dalla parte resistente in data 22.12.2022), il Comune di Cimitile ha dato esecuzione all’ordinanza di demolizione nr. 170/2021, disponendo l’acquisizione dei manufatti abusivi realizzati dai controinteressati al patrimonio comunale e irrogando nei relativi confronti una sanzione pecuniaria.

Allo stato, dunque, non si apprezza il lamentato silenzio inadempimento in parte de qua: compete al Comune resistente, nella propria discrezionalità, stabilire la sorte dell’immobile ora entrato a far parte del relativo patrimonio (demolendolo, ovvero assegnandolo ad altri fini: “L'alternativa tra la demolizione e la conservazione dell'abuso è una scelta discrezionale che spetta all'Amministrazione solo dopo che l'opera è stata acquisita al patrimonio comunale e non in fase di contestazione dell'abuso. L'acquisizione gratuita dell'area, infatti, è una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando l'Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali” cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n.439).

Neppure si apprezza la lamentata inerzia nel provvedere in riferimento agli abusi che il ricorrente assume sussistenti sulla particella 1195 ai subb. 2 e 4, giacché, diversamente da quanto sostenuto dal deducente, il Comune ha esercitato i propri poteri di vigilanza concludendo nel senso dell’inesistenza, sui fondi in discorso, di abusi da reprimere (ciò in quanto, secondo l’ente resistente, l’attività edificatoria posta in essere sarebbe coperta da CILA).

A fronte di un esercizio di potere mediante adozione di provvedimento espresso, benchè reiettivo delle richieste del privato, a questi compete la possibilità di chiedere l’annullamento dell’atto asseritamente illegittimo: nel caso di specie, il ricorrente, in luogo di chiedere una tutela caducatoria, insiste nel domandare la condanna dell’Amministrazione a provvedere, assumendone l’ingiustificata inerzia, che, come detto, non sussiste. In parte de qua, dunque il ricorso è infondato.

3. Conclusivamente, il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.

La considerazione della complessiva vicenda in commento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore