Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4626 del 14 giugno 2021
Rumore.Intollerabilità di rumori provenienti da un sottotetto
La questione dell’asserita intollerabilità dei rumori provenienti dal sottotetto non ha attinenza con l’agibilità di siffatto locale, riguardando una vicenda di rapporti di vicinato che esula dalle valutazioni del Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo e che, in ogni caso, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo
Cass. Sez. VI n. 25296 del 1 luglio 2021 (UP 11 feb 2021)
Pres. Petruzzellis Rel. Costanzo Ric. Parte civ. in proc. Grisanti
Ambiente in genere.Accesso agli atti atti e interruzione di pubblico servizio
L'esercizio legittimo del diritto d'accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 22 e ss., non integra, anche quando esercitato con plurime richieste, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p., se non è dimostrato il nesso di causalità fra le plurime richieste e il turbamento dell'attività del pubblico ufficio o servizio, nè l'elemento soggettivo, se non sia accertata la coscienza e volontà, anche nella forma del dolo eventuale, del privato di strumentalizzare il diritto d'accesso per turbare il regolare funzionamento delle attività contemplate dall'art. 340 c.p..
Corte costituzionale n. 146 del 8 luglio 2021
Oggetto: Edilizia - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Confisca [c.d. confisca urbanistica].
Dispositivo: inammissibilità
TAR Veneto, Sez. II n. 798 del 11 giugno 2021
Urbanistica.Procedura speciale prevista dall’art. 8 del D.p.r. 160/2010
La procedura disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all’insediamento da realizzare
Corte costituzionale n.144 del 8 luglio 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante - Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante - Campeggi temporanei o mobili - Interventi di manutenzione o sostituzione delle strutture amovibili esistenti - Disciplina.
Regolamento di attuazione - Previsione che la Giunta regionale adotta un regolamento che disciplina i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, nonché delle aree adibite a garden sharing.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - cessata materia del contendere
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 983 del 9 giugno 2021
Ambiente in genere.Natura della VIA
La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste
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