Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 15670 del 27 aprile 2021 (UP 15 dic 2020)
Pres. Ramacci Est. Macrì Ric. Briso
Beni ambientali.Reato di distruzione o deturpamento delle bellezze naturali
Per il reato di distruzione o deturpamento delle bellezze naturali la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., stante la sua natura di reato di danno, è configurabile in presenza di un'effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale. Tale reato tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico.
Cambia la giurisdizione della tariffa puntuale?
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3576 del 7 maggio 2021
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e demanio
Secondo un principio pacifico la proprietà, e in generale anche la proprietà demaniale, è diritto pieno: tutti i relativi poteri, facoltà e funzioni non espressamente delegati ad altri rimangono allora in capo al proprietario, con le relative responsabilità. Resta allora al proprietario, ovvero al MIT, ovviamente nei termini e nei limiti di legge, ogni funzione e responsabilità relativa ai rifiuti (fattispecie relativa ad ordinanza contingibile e urgente con la quale il Comune aveva ingiunto al “Demanio pubblico dello Stato, ramo Marina Mercantile, quale proprietario” di recintare un’area in riva al mare, di ripulirla dai rifiuti ivi abbandonati e di smaltirli di conseguenza)
Cass. Sez. III n. 16513 del 30 aprile 2021 (CC 11 mar 2021)
Pres. Di Nicola Est. Mengoni Ric. Perego
Beni culturali.Presunzione di proprietà statale
La disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio, perché fondata, oltre che sull'id quod plerumque accidit, anche su una "normalità normativa" sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova. Pertanto, dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 260 del 30 aprile 2021
Urbanistica.Termine di durata del permesso di costruire
Nel sistema descritto dall' art. 15 del DPR n. 380/03 non è prevista la possibilità della proroga tacita del termine di durata del permesso di costruire. L'art. 15 comma 2 del T.U. 380/2001, che si riferisce ad una decadenza «di diritto», esclude qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi a maggior ragione una sua automatica proroga. Richiede invece a tal fine che in ogni caso sia presentata un'istanza di proroga, sulla quale l'amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso, nel quale accerti che i presupposti per accogliere l'istanza effettivamente sussistono.Corollari del suddetto principio, per il quale in caso di presentazione dell’istanza di proroga l’Amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso, sono che, al fine della produzione dell’effetto decadenziale non è necessaria l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso sul punto e che la decadenza dal permesso di costruire costituisce l’effetto automatico dell’inutile decorso del termine entro cui i lavori si sarebbero dovuti iniziare e concludere e che, pertanto, essa ha natura non già costitutiva bensì dichiarativa con efficacia ex tunc di un effetto verificatosi ex se e direttamente.
Cass. Sez. III n. 16515 del 30 aprile 2021 (CC 11 mar 2021)
Pres. Di Nicola Est. Mengoni Ric. Tedesco
Caccia e animali.Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura
In tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, la grave sofferenza degli stessi, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia, che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere
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