Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 74 del 21 aprile 2021
Oggetto: Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da xylella - Previsione che esonera, nelle aree dichiarate infette dal batterio, dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali. Disposizioni attuative della legge regionale n. 20 del 1998 [Turismo rurale] e dell'art. 45 del Piano paesaggistico territoriale regionale - Previsione che consente le attività previste dalla legge regionale n. 20 del 1998, senza necessità di approvazione regionale, e le attività previste dall'art. 45 del PPTR, salvo che il Comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Economia circolare e discariche di rifiuti: prima lettura del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121: il bene del male?
di Alberto PIEROBON e Roberto QUARESMINI
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 294 del 23 marzo 2021
Rifiuti.Indennità di disagio ambientale
Anche se un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune – non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Per «indennità» di disagio ambientale si intende una somma che sintetizzi l’incidenza, per i comuni interessati, del disagio medesimo. Il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. In altre parole, va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne.
Cass. Sez. III n. 12729 del 2 aprile 2021 (UD 14 dic 2020)
Pres. Andreazza Est. Andronio Ric. PG in proc. Dell’Isola
Beni Ambientali.Immobili e aree di cui all’art. 143, lett. e) dlv 42\2004
L’affermazione secondo cui la tutela penale dell’art. 181 non si riferisce ai beni di cui all’art. 143, comma 1, lettera e), deve essere confermata, ma occorre parimenti ribadire che il vincolo imposto ai sensi di tale lettera e) non resta comunque privo di conseguenze. Sul piano amministrativo, la presenza del vincolo paesaggistico incide, infatti, sul procedimento per la formazione del titolo edilizio necessario per la legittimità degli interventi edilizi disciplinati dal d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 6, comma 1; art. 20, comma 9; art. 22, comma 6) e sulla qualificazione delle variazioni al progetto approvato (ritenute sempre essenziali, quando non in totale difformità, dal citato d.P.R. n. 380, art. 32, comma 3); sul piano penale, la presenza del vincolo qualifica le condotte di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo
Comunicazione della Commissione Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 2021/C 118/01
Consiglio di Stato Sez. II n. 2561 del 26 marzo 2021
Rifiuti.Fanghi derivanti da impianti di depurazione
Dovendo la gestione di ogni sorta di rifiuto, e quindi anche dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, conformarsi ‘ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione’ (art. 178 comma 1 d.lgs. n. 152/2006), il coordinamento esegetico tra la disciplina concernente l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi e quella relativa ai rifiuti, finalizzata alla più ampia protezione dell’ambiente, implica inevitabilmente un’indagine analitica accurata che escluda il rischio di contaminazioni delle matrici ambientali, e segnatamente dei suoli, e verifichi se questi ultimi non siano già, a loro volta, connotati da contaminazioni rilevanti. (…) In tale prospettiva risulta quindi razionale e affatto corretto il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica
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