Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2103 del 26 marzo 2020
Urbanistica.Controinteressati all’impugnazione di atti di pianificazione urbanistica
Non è identificabile una “regola generale” (salvo eccezioni) di non configurabilità di controinteressati all’impugnazione di atti di pianificazione urbanistica. Ed infatti, la sussistenza (e dunque l’individuazione) del soggetto controinteressato si determina non già in relazione alla natura dell’atto (se si tratti, ad esempio, di atto normativo, generale, di pianificazione o programmazione, di natura provvedimentale con destinatario specifico, etc.), ma si determina in ordine alla previsione (o meglio, allo specifico contenuto costitutivo) dello stesso, laddove questa forma oggetto di impugnazione, richiedendosene l’annullamento. Ne consegue che, laddove sia oggetto di impugnazione la delibera di approvazione di uno strumento urbanistico, saranno controinteressati in sede processuale i soggetti beneficiari delle nuove previsioni introdotte per il tramite del medesimo (laddove il motivo di impugnazione tenda ad ottenere il totale annullamento dell’atto), ovvero quei soggetti destinatari di specifiche, positive previsioni, laddove il motivo di impugnazione si rivolga non già all’atto nel suo complesso, bensì ad una previsione particolare del medesimo.
Consiglio di Stato Sez. III decreto n. 1861 del 9 aprile 2020
Caccia e animali,Esercizio della caccia ed emergenza Covid-19
Non riveste carattere di gravità e irreparabilità il danno lamentato dall’appellante, consistente nella impossibilità di praticare la caccia nelle more della definizione della fase di giudizio di merito innanzi al T.A.R. Calabria, e ciò – inoltre, nel caso concreto – a prescindere dalla mancanza di qualunque elemento circa l’esistenza di attuale possibilità di caccia, sia in relazione ai periodi di apertura sia alle restrizioni in vigore per effetto della epidemia COVID-19 (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
Cass. Sez. III n. 10444 del 23 marzo 2020 (CC 29 nov 2019)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Luciani
Urbanistica.Ambito di applicazione dell’ordine di esecuzione
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui all’art. 31 comma 9 del d.P.R. n. 380 del 2001 riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione.
TAR Toscana Sez. I n. 342 del 19 marzo 2020
Ambiente in genere.Scelte pianificatorie da sottoporre a VAS e conseguenze per il territorio
La V.A.S., come anche la V.I.A., comportano scelte largamente discrezionali, nelle quali l’opportunità di un dato intervento viene posta a raffronto con i problemi che da esso derivano. E’ inevitabile che le scelte pianificatorie da sottoporre a V.A.S. comportino sacrifici per il territorio; peraltro il sacrificio in questione deve essere proporzionato e giustificato dall’impatto positivo dell’intervento.
Condizioni necessarie per la produzione di EoW
di Mauro SANNA
TAR Campania (NA) Sez. VII n.1247 del 25 marzo 2020
Urbanistica.Ordine di demolizione emesso tardivamente
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino
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