Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4633 del 24 maggio 2024
Urbanistica.inammissibilità istanza di accertamento di conformità condizionata all’esecuzione di opere
L’art. 36 d. P.R. n. 380 del 2001 disciplina l’«accertamento di conformità», vale a dire il permesso in sanatoria ottenibile per interventi realizzati in difetto del, o in difformità dal, titolo edilizio, alla condizione che le opere siano rispondenti alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell’opera, quanto al momento dell’istanza. Il legislatore, dunque, consente in via generale la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico. Non può ritenersi ammissibile una sanatoria da rilasciarsi a seguito di interventi demolitori idonei a dar luogo ad una riconfigurazione dell’immobile tale da renderlo astrattamente compatibile con i presupposti ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
Cass. Sez. III n. 24275 del 19 giugno 2024 (UP 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Sainovich
Urbanistica.Prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive
In tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi
Corte costituzionale n. 109 del 24 giugno 2024
Oggetto: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilità regionale 2023-2025 - Differimento, al 30 aprile 2023, del termine per la presentazione della richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime.
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilità regionale 2023-2025 - Opere realizzabili nei parchi - Ammissibilità, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco, di opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - cessata materia del contendere
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4890 del 31 maggio 2024
Urbanistica.Valutazione unitaria degli illeciti edilizi
La valutazione di abusi edilizi e illeciti compiuti richiede una visione d’insieme, e non parcellizzata delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni
Cass. Sez. III n. 24079 del 18 giugno 2024 (CC 29 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Serio
Rifiuti.Sequestro preventivo e divieto di facoltà d'uso
In presenza di un sequestro preventivo non può essere riconosciuta all’indagato alcuna facoltà d’uso del bene vincolato, poiché incompatibile con lo scopo della misura cautelare, volta a sottrarre fisicamente la cosa alla disponibilità del titolare
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4810 del 29 maggio 2024
Elettrosmog.Limitazioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni in parchi e riserve nazionali
L’art. 43 del D. L.vo 259/2003 non prevede che gli impianti di telecomunicazione, e le relative infrastrutture, debbano essere sempre autorizzati anche nei parchi e riserve nazionali: la norma in questione si limita ad affermare che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture debbono essere esaminate senza indugio, nel corso di procedimenti semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatori, richiamando, al comma 5, le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali; la norma, poi, distingue il caso in cui il richiedente sia un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica da quello in cui il richiedente sia un fornitore di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, per riservare solo alle prime la possibilità di installarsi anche all’interno di parchi e riserve nazionali e nei territori di protezione esterna dei parchi. Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso l'art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. Il fatto che gli impianti di telecomunicazione costituiscano opere di pubblica utilità non costituisce, insomma, un lasciapassare generale e incondizionato a che possano essere installati in qualsivoglia sito del territorio: l’art. 43 del D. L.vo 259/2003 implicitamente afferma che un impianto di telecomunicazione può, all’occorrenza, essere installato anche in zona protetta, ma a condizione che l’intervento sia compatibile con le misure di protezione ambientale.
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