Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5616 del 25 giugno 2024
Urbanistica.assenza di regolarità edilizia dell’immobile quale causa di decadenza dall’autorizzazione commerciale
Tra i presupposti del legittimo svolgimento dell’attività commerciale va annoverata la regolarità edilizia dell’immobile in cui l’attività è esercitata, rispondendo ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato uno spazio, con la presenza dell’utenza, in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia. Il legittimo esercizio di un’attività commerciale, insomma, postula, sia in sede di rilascio del titolo abilitativo che per l’intera durata del suo svolgimento, l’inziale e perdurante regolarità, sotto il profilo urbanistico-edilizio, dei locali in cui l’attività è espletata, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati atti di accertamento e/o provvedimenti repressivi di abusi edilizi
TAR Lazio (RM) Sez. II-ter n. 13056 del 28 giugno 2024
Ambiente in genere.VIA e screening
La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 152/2006).Il c.d. screening, di cui al citato art. 19 D. lgs. 152/2006, a sua volta, ha ad oggetto l’”impatto”, ovvero la “alterazione” dell’ambiente latu sensu inteso: solo che esso svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la incidenza della progettualità sull’ambiente e sulla salute pubblica; l’Amministrazione, ove ravvisi una significatività della stessa in termini negativi, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA (come è avvenuto nella fattispecie), altrimenti, consente di pretermetterla. Lo screening, dunque, data la sua complessità e l’autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse.
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 467 del 1 luglio 2024
Urbanistica.Conferenza di servizi e variante allo strumento di pianificazione comunale
L’esito della conferenza di servizi prevista nell’ambito del procedimento ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 non costituisce variante allo strumento di pianificazione comunale, atteso che se è vero che tramite il procedimento di cui alla disposizione citata può essere disposta una variante allo strumento urbanistico, al fine di adeguare le previsioni dello stesso al progetto proposto, è altrettanto vero che tale conseguenza presuppone il favorevole parere del Comune che, diversamente, verrebbe esautorato dall’esercizio dei poteri che nella materia de qua sono ad esso normativamente attribuiti. La conferenza di servizi è, infatti, uno strumento di semplificazione procedimentale (essendo disciplinata nell’ambito del Capo IV della legge 241/1990, dedicato per l’appunto alla «semplificazione dell’attività amministrativa»), ma non implica alcuna alterazione dell’ordine delle competenze, che devono pertanto essere pur sempre esercitate, sebbene con le peculiari modalità ivi stabilite, dagli enti titolari delle stesse. Deve, peraltro, essere ribadito che nell’ambito delle valutazioni di carattere urbanistico l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, così che le stesse possono essere sindacate solo se affette da manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti.
Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e s.m.i. cosiddetto Salva Casa
(Terzo scritto di approfondimento)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5563 del 24 giugno 2024
Urbanistica.Vincoli conformativi ed espropriativi
Sono conformativi e non espropriativi i vincoli che prevedono “attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato”. Secondo logica però, perché un’opera possa dirsi realizzabile a iniziativa anche privata deve trattarsi anzitutto di un’opera che il privato destinatario del vincolo potrebbe realizzare da sé solo, senza bisogno di utilizzare beni di terzi. Perché la stessa opera e si possa dire realizzabile in economia di mercato, deve poi trattarsi di un’opera che possa produrre una qualche utilità economica attraverso lo scambio con terzi, come nel tipico caso dei parcheggi a pagamento. Questi requisiti non sussistono nel caso in cui l’opera comporti l’utilizzo di un terreno, e quindi di terzi rispetto a coloro i quali la devono realizzare e nulla abbia di mercato, essendo un tratto di strada aperto al pubblico transito. In tal caso l vincolo ha natura espropriativa.
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2010 del 28 giugno 2024
Urbanistica.Demolizione di container roulotte e piscina prive di titolo abilitativo
E’ legittima l’ordinanza di demolizione di opere realizzate in area agricola in assenza di titolo abilitativo, consistenti in un container – in cui sono stati posizionati una cucina a gas e alcuni arredi - due roulotte e una piscina in quanto non possono considerarsi finalizzate a soddisfare esigenze temporanee e la destinazione ad uso abitativo – incompatibile con la destinazione agricola dell’area - si evince anche dalla presenza degli impianti idrico ed elettrico.
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