Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Molise Sez. I n.166 del 13 maggio 2019
Acque.Contratto di somministrazione del servizio idrico
Il contratto di somministrazione del servizio idrico, inquadrabile nella previsione di cui all’art. 1559 del codice civile, presenta indubbie peculiarità connesse sia alla natura del bene somministrato (essendo l’acqua un bene pubblico di prima necessità), sia al regime di monopolio in cui la prestazione viene normalmente erogata. Dette peculiarità, peraltro, non possono ritenersi ostative all’applicabilità delle disposizioni di rango primario (in primis quelle del codice civile) che disciplinano, in generale, i contratti a prestazioni corrispettive e dei più generali parametri della buona fede e correttezza che presiedono la disciplina delle obbligazioni. (artt. 1175, 1337, 1375 c.c). Considerato, poi, che le clausole contrattuali costituiscono diretta esecuzione delle norme di rango secondario con cui l’Amministrazione disciplina la materia, è ovvio che anche tali fonti regolamentari devono uniformarsi ai principi sopra citati ed al più generale principio di buon andamento dell’azione amministrativa che si traduce, nella specie, nella ragionevolezza e congruità della regolamentazione di settore che promana da parte dell’ente competente
Sfalci e potature nella legge europea 2018. si profila l’ennesima condanna dell’Italia
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. II n. 3208 del 20 maggio 2019
Urbanistica.Criterio discretivo tra intervento di demolizione e ricostruzione qualificabile come ristrutturazione e nuova costruzione
ll criterio discretivo tra l’intervento di “demolizione e ricostruzione” e la “nuova costruzione” è costituito proprio, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione’ si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi
Cass. Sez. III n. 24797 del 4 giugno 2019 (CC 13 feb 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Corbo Ric. PM in proc. Venuto
Acque.Superamento limiti tabellari e impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Non è configurabile il reato di cui all’art. 137, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente, a carico al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, supera i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, anche quando si tratti di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del precisato Allegato 5, come, ad esempio, e nella specie, nel caso di residui da metabolismo umano.
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 929 del 4 giugno 2019
Urbanistica. Esproprio di aree
Nell’ambito di una rituale procedura espropriativa, ai fini del perfezionamento di un accordo come cessione volontaria ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (e, prima, “per eadem ratio”, dell’art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359), non occorre la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente la forma scritta con l’offerta e l’accettazione dell’indennità di esproprio: e tanto purché si evinca la presenza di documenti scritti e sottoscritti dalle parti, contenenti inequivocamente l’enunciazione degli elementi essenziali del contratto e l’accordo delle parti su di essi (nel caso il Collegio ha affermato che dall’insieme “integrato” delle dichiarazioni scritte e sottoscritte, in uno all’assegno circolare di effettivo pagamento del corrispettivo, determinato nella misura “premiale” ex art. 5-bis, co. 2, del D.L. n. 333/1992, conv. dalla L. n. 359/1992, i ricorrenti avevano perfezionato con l’Ente beneficiario dell’espropriazione la cessione volontaria - sostitutiva del decreto di esproprio - con effetto traslativo reale, ai sensi dell’art. 1376 c.c., delle aree interessate) (segnalazione e massima Avv. T. Millefiori).
Consiglio di Stato Sez. II n. 3215 del 20 maggio 2019
Urbanistica.Locazione e lottizzazione cartolare
Non si può escludere che il contratto di locazione, in quanto costitutivo di un diritto personale di godimento in capo al conduttore, assicura a quest’ultimo la disponibilità materiale ed il godimento dell’immobile e pertanto può integrare, al pari degli atti di compravendita, uno degli elementi costitutivi della fattispecie della lottizzazione cartolare.
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