Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Calabria (RC) n. 306 del 3 maggio 2019
Ambiente in genere.VIA e sindacato del giudice amministrativo
Nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa. Il corollario principale di siffatta impostazione è che l’apprezzamento e la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’esecuzione dell’opera è sindacabile dal giudice amministrativo, nella pienezza della cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione
Cass. Sez. III n. 24149 del 30 maggio 2019 (PU 29 mar 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Campiglia
Urbanistica.Precarietà dell’opera
Al fine di ritenere sottratto un manufatto al preventivo rilascio del permesso di costruire in ragione della sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo.
TAR Calabrioa (CZ) Sez. I n. 850 del 18 aprile 2019
Urbanistica.Valutazione di incidenza
L’astratta edificabilità dell’area non esclude che alcune opere non possano in concreto essere realizzate per il loro contrasto con interessi di natura ambientale e che la valutazione di incidenza non costituisce negazione dello ius aedificandi, ma accertamento - di natura tecnico-discrezionale - dell’incompatibilità tra le modalità prescelte di esercizio di tale diritto e l’interesse pubblico alla tutela di un habitat ritenuto di pregio.
TAR Campania (NA) Sez. I n. 2846 del 28 maggio 2019
Beni ambientali.Contingentamento degli attracchi.
L’adozione di un provvedimento contingibile adottato dal Sindaco e fondato sulla dichiarata esigenza di tutelare l’incolumità dei bagnanti, in ipotesi messa a rischio dall’approdo indiscriminato di imbarcazioni durante la stagione estiva in siti ad alta valenza paesaggistica caratterizzati dal notevole afflusso turistico in spazi circoscritti, quali quelli di cui si controverte (Isola di Capri), costituisce legittima applicazione della previsione di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (segnalazione e massima Avv. A. Biamonte)
TAR Lombardia (MI) Sez.II n.1022 del 6 maggio 2019
Urbanistica.Piano attuativo
In sede di approvazione di un Piano attuativo all’Amministrazione comunale spetta un’ampia discrezionalità valutativa che non verte solo sugli aspetti tecnici della conformità o meno del piano attuativo agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l’opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico generale, sussistendo fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza; ciò perché la pianificazione attuativa costituisce pur sempre espressione della potestà pianificatoria, seppur declinata in ottica più specifica e operativa, con la conseguente sussistenza dei margini di discrezionalità che ad essa si correlano; l’ampia discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione – che, peraltro, incide anche in ordine alla minor pregnanza del generale obbligo di motivazione – implica che la scelta operata sia sottratta al sindacato di legittimità, non potendo il giudice amministrativo interferire con le decisioni riservate all’Amministrazione se non nei limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza, illogicità ovvero arbitrarietà e senza poter procedere ad un esame del merito della scelta pianificatoria
TAR Lombardia (MI) Sez.II n. 1034 del 8 maggio 2019
Beni Ambientali.Nozione di superficie utile in ambito paesaggistico
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a ogni nuova edificazione comportante creazione di volume, sicché in tali casi non è possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, essendo precluso, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, il rilascio di autorizzazioni in sanatoria qualora siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura; né induce a diverse conclusioni il carattere pertinenziale dei manufatti, essendo notorio che le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche da ascrivere ad opere pertinenziali o precarie, si considerano comunque eseguite in totale difformità dall’eventuale titolo edilizio, e quindi soggette all’applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica
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