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Cass. Sez. III sent.18218 del 17 maggio 2005
Pres. Papadia Est. Amoroso imp. Finotto

I rifiuti allo stato liquido costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato rientrano nella disciplina dei rifiuti di cui al D.Lv. 22-97 e il loro smaltimento deve essere autorizzato mentre, all'opposto, lo scarico diretto di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, indirizzato in corpi idrici recettori, specificamente indicati rientra nell'ambito del D.Lv. 152-99. Tra le due ipotesi di reato sussiste rapporto di specialità

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1° aprile 2003 del Tribunale ordinario di Lodi, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava Finotto Martino colpevole dei reati di cui:

a) all'art. 51, comma 2, in relazione all'art.14, comma 2, e 51, comma 1, lettera b), d.lgs. n.22 del 1997 per aver immesso in acque superficiali (fiume Lambro) rifiuti speciali pericolosi allo stato liquido consistiti in acque provenienti dal processo produttivo, solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri;

b) all'art. 51, comma 2, in relazione all'art. 14, comma 2, e 51, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. n.22 del 1997 per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti solidi, pericolosi e non, quali consistiti in terreni ad elevato tasso inquinante, rifiuti ferrosi, fusti in metallo, cisterne in polietilene;

c) art. 59, comma 3, in relazione all'art. 45 d.lgs. n.152 del 1999 per aver effettuato uno scarico di acque reflue industriali (di raffreddamento e meteoriche) contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione (fatti tutti commessi in Casaletto Lodigiano fino al 4 dicembre 2000).

Il tribunale - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche - condannava il Finotto alla pena di mesi 5 di arresto, con il beneficio della pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Con la stessa sentenza è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 25, comma 2, d.p.r. n. 203 del 1998 (capo d dell'originaria imputazione) per essere lo stesso estinto per intervenuta oblazione.

In sentenza si affermava che l’imputato era amministratore unico della Prochisa S.p.A. - società che aveva un'unità operativa in Casaletto Lodigiano Frazione Mairano - la cui attività consisteva nella fabbricazione di intermedi chimici per l'industria farmaceutica.

A seguito di controlli effettuati dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Milano il 28/11/2000, il 30/1 1/2000 ed il 4/12/2000 era emersa la presenza all'aperto di fusti in metallo e cisternette in polietilene, contenenti materie prime pericolose in i assenza di coperture e di strutture di contenimento per eventuali fuoriuscite.

All'esterno del muro di cinta vi erano molti fusti vuoti, che avevano contenuto materie non sottoposte a verifica, stoccati su area non pavimentata e senza alcuna protezione, cassoni scarrabili non coperti contenenti rifiuti che spandevano sul terreno liquidi, nonché rifiuti speciali (terreni contaminati provenienti da scavi all'interno dell'area produttiva).

Infine a pochi metri dal fiume Lambro erano depositati in modo incontrollato e su pavimentazione inesistente rifiuti ferrosi provenienti da smantellamento di linee produttive.

Veniva inoltre accertata l'esistenza di un pozzetto intermedio nel quale confluivano due tubazioni di acque reflue industriali (acqua di raffreddamento e acqua di processo) che, dopo essersi miscelate, erano avviate allo scarico nel fiume Lambro. Vi era un secondo pozzetto (finale) con unico ingresso e unica uscita nel fiume Lambro.

Dal pozzetto intermedio promanava odore di solventi e fuoriusciva materiale colorato e vapore.

L'analisi di due campioni prelevati evidenziava alta concentrazione di solventi in due campioni.

Il consulente tecnico del P.M. assumeva che erano scaricati rifiuti pericolosi in acque superficiali.

Il primo giudice riteneva che vi fosse connessione diretta tra il serbatoio di stoccaggio dei reflui e il fiume Lambro tramite una tubatura che consentiva lo scarico delle acque eccedenti quanto smaltito tramite imprese autorizzate, come confermato dal tracciante ottico (fluorescina), versato in un tubo vicino ai serbatoi, rinvenuta nel fiume.

La presenza di sostanze inquinanti inerenti l'attività produttiva e l'alta percentuale di sostanze tossiche inducevano a ritenere - secondo il tribunale - che non si tratta di acque di lavaggio ma anche di acque madri.

Ad avviso del Tribunale non poteva considerarsi valida la precedente autorizzazione rilasciata alla Prodotti Chimici Sabbatini S.r.l. (a cui la Prochisa era subentrata) in quanto riguardante sole acque di raffreddamento e meteoriche e non anche le acque madri.

 

2. Avverso la menzionata sentenza interponevano appello i difensori e l'imputato personalmente, lamentando in particolare che il Tribunale aveva trattato le imputazioni di cui ai capi a) e c) come se fossero state fungibili e complementari, mentre se avesse affrontato separatamente gli elementi di prova relativi a ciascuna di esse sarebbe pervenuto a diversa soluzione e contestando la sussistenza dei presupposti di fatto dei reati accertati dal primo giudice.

La Corte d'appello di Milano con sentenza del 30 gennaio 3004 rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado.

 

3. Avverso questa pronuncia i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso in cassazione articolato in quattro motivi.

 

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso - con cui si deduce, in sintesi, che la condotta contestata può integrare alternativamente il reato previsto al capo A) o al capo C) della rubrica, ma non entrambi in concorso formale - è fondato.

Questa Corte (Cass., sez. III, 25 giugno 2002 - 2 ottobre 2002, n. 32825) ha già affermato - e ora ribadisce - che l'art. 8, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 22 del 1997 esclude dall'applicazione della normativa stessa le acque di scarico, ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido, definendo quindi espressamente il rapporto tra lo stesso d.lgs. n. 22/97, recante la disciplina dei rifiuti, e il d.lgs. n. 152 del 1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento: il primo rappresenta la legge-quadro e quindi la normativa elettiva in materia di rifiuti, che però, qualora questi siano costituiti da acque di scarico dirette, sono assoggettati, in via di eccezione, alla disciplina del d.lgs. n. 152/99 sull'inquinamento idrico. Quindi da una parte il c.d. "scarico indiretto" non è più considerato scarico, ma viene classificato come "rifiuto liquido costituito da acque reflue" ed è sottoposto alla disciplina dei rifiuti; d'altra parte lo scarico diretto di reflui liquidi contenenti sostanze pericolose è attratto alla disciplina dell'inquinamento idrico.

Ed allora, stante la nozione di “scarico” introdotta dal d.leg. n. 152/99, deve ritenersi che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi recettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti dettata dal d.leg. n. 22/97 e il loro smaltimento deve essere autorizzato; mentre all'opposto lo scarico diretto di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, indirizzato in corpi idrici recettori, specificamente indicati, rientra nell'ambito del citato d.leg. n. 152/99 sull'inquinamento idrico.

Ed è in quest'ultima ipotesi che rientra il caso di specie.

La condotta contestata all'imputato ed accertata dai giudici di merito, con motivazione sufficiente   ed immune da intrinseche contraddittorietà od illogicità, consiste nell’immissione nel fiume Lambro di acque reflue industriali (di raffreddamento e meteoriche) contenenti acque provenienti dal processo produttivo, solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio; queste ultime sono state (motivatamente) qualificate dai giudici di merito come "sostanze pericolose".

Ciò integra la condotta contestata al capo C) della rubrica e prevista dal terzo comma dell'art. 59 d.lgs. n. 152/99: scarico di acque reflue industriali (di raffreddamento e meteoriche) contenenti sostanze pericolose. Questa condotta scherma del tutto, sub specie di concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) e quindi in ragione del principio di specialità, quella contestata al capo A della rubrica, nel senso che lo scarico di sostanze pericolose, già insito nella condotta di cui al capo C (scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), non può poi essere isolato e costituire anche una distinta condotta autonomamente (ed ulteriormente) sanzionata dall'art. 51, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 22/97 (dismissione, senza autorizzazione, di rifiuti pericolosi): è integrato solo il reato previsto dall'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 152/99 (più grave in ragione della più elevata pena detentiva: art. 16, comma 3, c.p.p.) e non anche il reato previsto dall'art. 51, comma 1, lett. b), cit..

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui al capo A) perché il fatto non sussiste con conseguente riduzione del relativo aumento di pena per la continuazione (quindici giorni di arresto).

 

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso - con cui si denuncia la "mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo A)" e l’"erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo C) – non sono fondati.

Da una parte le censure riferite al reato di cui al capo A) risultano assorbite, una volta annullata in tale parte la sentenza impugnata.

Quanto al reato di cui al capo C) i motivi (non solo il terzo, ma anche il secondo che, al di là della sua riduttiva rubrica riguarda anche tale reato) ridondano in censure di fatto in ordine alla evidenza probatoria della condotta contestata. Ma a questo proposito non solo la sentenza impugnata contiene una precisa motivazione, ma essa è anche immune da intrinseca contraddittorietà od illogicità.

La Corte d'appello ha in particolare osservato, in punto di fatto, che l'esistenza di odore di solventi dal pozzetto intermedio consentiva di affermare che nell'acqua che transitava in tale pozzetto erano contenuti solventi in misura apprezzabile persino dall'olfatto umano e ciò induceva a escludere che si potesse trattare solo di acque meteoriche o di raffreddamento, dal momento che tali acque non entravano in contatto con il materiale oggetto di produzione e con i reagenti utilizzati nella produzione; si doveva quindi necessariamente ipotizzare che si trattasse, quantomeno, di acque di lavaggio, eventualmente miste ad acque di raffreddamento. Le analisi sui campionamenti effettuati - ha proseguito la Corte d'appello - avevano evidenziato, fra l'altro, un'elevata concentrazione di toluene (solvente aromatico) di molto superiore ai limiti consentiti; il fatto poi che il campionamento fosse stato istantaneo era nel caso concreto (irrilevante proprio per il rilevante superamento dei limiti di inquinamento che, anche se ricondotto a flussi variabili, non sarebbe potuto rientrare nei valori delle concentrazioni ammesse.

Osservava ancora la Corte d'appello che il rilevato transito del tracciante ottico (fluorescina) provava lo scarico nel Lambro, e che in quella tubazione fossero stati convogliati rifiuti pericolosi risultava dagli elementi ulteriori quali l'odore di immediata percezione e le analisi.

II fatto poi che non fossero stati trovati collegamenti stabili (palesi od occulti) tra gli impianti ed il pozzetto induceva la Corte d'appello a ritenere che tali scarichi, provati dagli elementi sopra indicati, erano avvenuti con collegamenti non stabili, evidentemente rimossi dopo ogni singola operazione di scarico o comunque rimossi prima dell'effettuazione della consulenza tecnica, non essendo altrimenti spiegabile la presenza dei solventi negli scarichi ed essendo possibile tale scarico anche solo consentendo il mescolamento fra acque di lavaggio e meteoriche.

Pertanto gli indizi evidenziati nella sentenza impugnata erano idonei a suffragare l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l'ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l'altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia. Infatti il vizio di motivazione di una sentenza art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un'intrinseca contraddittorietà ed un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della e l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.

La  denunzia  del vizio di motivazione non  conferisce  a  questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della   causa,   ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Quanto poi al l'invocata esistenza di autorizzazione tacita, correttamente ha rilevato la Corte d'appello che da un lato l'art. 45 d.lgs. n. 152/1999 prevede che, per le sostanze pericolose, l'autorizzazione sia espressa, dall'altro che l'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 152/1999 punisce indifferentemente le ipotesi di entrambi i precedenti commi e cioè sia lo scarico senza autorizzazione che l'effettuazione di scarichi oltre i limiti indicati.

 

3. Infondato è infine anche il quarto motivo, con cui si denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo B (deposito incontrollato di rifiuti inquinanti, soprattutto masse terrose).

La Corte d'appello ha in proposito osservato che dalla analisi dei campioni di terreno era risultata un'alta presenza di toluene. Inoltre dalla nota 22/7/1999 del Responsabile del Settore Sanitario del Dipartimento dì Prevenzione dell'A.S.L. della Provincia di Lodi emergeva che a seguito di un sopralluogo era risultata la contaminazione dei terreni in questione da solventi. Il fatto poi - osserva ulteriormente la Corte d'appello - che fosse in corso una attività di bonifica non escludeva il reato dal momento che i rifiuti solidi non erano stati smaltiti entro un anno e non era stata chiesta l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio degli stessi (circostanze queste che peraltro la difesa dell'imputato non contesta specificamente).

Anche in tal caso si tratta di una motivazione logica e coerente che si sottrae alle censure, sostanzialmente in fatto, mosse dal ricorrente.

 

4. Pertanto, accolto il primo motivo, il ricorso deve essere, nel resto, rigettato.