IL CAMBIO DELLA TITOLARITÀ D’UN’ATTIVITÀ DANTE ORIGINE AD UNO SCARICO INDUSTRIALE
di L. Fanizzi


L’articolo 124, riveste una notevole importanza nel contesto del Capo II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (cd TUA), relativamente all’autorizzazione allo scarico di acque reflue. Nel presente contributo, pertanto, porremo grande attenzione ai concetti che il Legislatore delegato, nel summenzionato articolo, ha voluto esprimere.

Al comma 1, dell’art. 124, Capo II (Autorizzazione allo scarico), del succitato decreto, è pronunciato il principio fondamentale che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Non è dunque rilevante, in linea generale, la natura inquinante o la potenzialità di pregiudizio ambientale dello scarico (tenendo ben presente la definizione normale dello stesso ed essendo previsto, sempre dalla norma, un controllo preventivo di tipo generalizzato, con l’unica eccezione degli scarichi espressamente esentati; L. Prati, 2008).

Al successivo comma 2, del medesimo articolo, il normale regime autorizzatorio prevede, quindi, in linea specifica, che l’autorizzazione venga rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.

Qui, il tenore letterale della norma propende, perentoriamente, alla soggettività del provvedimento autorizzatorio perchè l’autorizzazione (espressa e specifica) è concessa al solo titolare dell’attività produttiva e non già all’insediamento produttivo in sé (non rilevano, cioè, i caratteri oggettivi dell’insediamento, quali: dimensioni, dislocamento territoriale e potenziale inquinante delle acque reflue prodotte nel ciclo industriale, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione).

La ratio evidente, che ha ispirato il Legislatore nella stesura della disciplina dell’autorizzazione agli scarichi, ha rilevato, dunque, l’identità soggettiva di chi effettua lo scarico di acque reflue e non le loro caratteristiche oggettive (quantità e qualità).

In tema di scarichi di acque reflue industriali, il titolare di una nuova attività produttiva, subentrata ad altra, non può giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’attività sostituita ma deve munirsi di nuova autorizzazione (Cassazione Penale/Sez. III, 1991).




Note Bibliografiche

[1] Luca Prati (2008): “Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo”, Ed. IPSOA, Lavis (TN).

[2] Cassazione Penale, Sezione III, 28 gennaio 1991 (30 novembre 1990), Sentenza N. 949.