CO.VI.R.I. IL GUARDIANO DELL’ACQUA

di Roberta RICCI

 Quante volte ci è capitato di leggere un articolo di giornale o di assistere ad un dibattito televisivo e riscontrare l’esistenza di sigle totalmente sconosciute al nostro vocabolario?

Personalmente, quando succede, considerata la mia innata curiosità, inizio a navigare con la fantasia, domandandomi il significato di quella parola, quale ente vada a rappresentare e cosa tratti nella realtà.

Tra la moltitudine di sigle, vorrei soffermarmi sul Co. Vi. R. I. - Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche- per due motivi: in primo luogo perché opera nel settore del SII- Servizio Idrico Integrato- che negli ultimi anni ha acquisito un’importanza crescente; inoltre, per motivi squisitamente personali, in quanto, avendo collaborato con il Comitato fino a poco tempo fa, vi sono particolarmente legata.

La normativa di riferimento è la legge 5 gennaio 1994 n.36 (c.d. “Legge Galli”), disposizione di grande importanza, dal momento  che ha avviato la ristrutturazione dei Servizi Idrici in Italia.

Tale legge chiarisce che il Servizio Idrico Integrato è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Non è difficile comprendere la portata innovativa contenuta nella definizione: prima della riforma, in Italia ogni comune gestiva- direttamente o tramite una propria municipalizzata- il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Molto spesso capitava che il comune stesso curasse solo la parte dell’acquedotto mentre lasciasse la depurazione e la fognatura ad aziende consortili oppure a soggetti privati.

Tale situazione ha determinato una frammentazione delle gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge Galli, avevano raggiunto un numero superiore a 8.000.

La tariffa era considerata più un canone che un corrispettivo del servizio erogato; questa visione aveva determinato l’imposizione di criteri tariffari estremamente bassi che hanno portato forti perdite a carico dei Bilanci comunali, incidendo molto sulla qualità del servizio.

La riforma introdotta dalla “Legge Galli”, necessaria per ovviare ai problemi sopra descritti, ha previsto una riorganizzazione sia di tipo territoriale sia di tipo funzionale.

Dal punto di vista territoriale, il nostro Paese è stato diviso in circa novanta porzioni definite A. T. O.- Ambiti Territoriali Ottimali.

Dal punto di vista funzionale, la realizzazione del Servizio è stata affidata ad un Gestore Unico che, all’interno del territorio, si occupa di tutte le parti che compongono il servizio stesso.

Solo a titolo esemplificativo, si può esaminare la realtà esistente in Emilia Romagna: all’interno della Regione sono stati individuati   nove A.T.O.- Ambiti Territoriali Ottimali, che corrispondono all’incirca al territorio delle nove province esistenti.

All’interno di ogni A.T.O. opera un Gestore Unico appartenente, nel caso dell’Emilia Romagna, a società del Gruppo Hera. Negli Ambiti Territoriali Ottimali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, il Gestore Unico è rappresentato invece da Enìa S.p.A.

La riforma ha determinato due effetti molto importanti:  in primo luogo ha realizzato una riduzione considerevole del numero delle gestioni: da circa 8000 nel 1999 si è arrivati a solo 106 nel 2007.

Inoltre ha portato un cambiamento nella definizione della tariffa, calcolata in modo tale da assicurare la copertura integrale, oltre che del costo per il servizio, anche dei costi d’investimento e di esercizio sostenuti dal gestore, che riscuote i proventi direttamente dagli utenti.

Questo punto per la verità non è stato accettato di buon grado ovunque;  infatti la copertura totale dei costi ha spesso determinato un aumento della bolletta.

Gli utenti in particolare si chiedono il perché in un certo territorio la bolletta abbia un prezzo alto mentre in un’altra parte d’Italia sia meno cara.

In realtà il metodo per calcolare la tariffa è lo stesso in tutto il territorio nazionale ed è contenuto nel Decreto Ministeriale del 1°agosto 1996,proposto dal Co.Vi.R.I. ed elaborato, all’epoca, dal Ministro dei lavori pubblici (peraltro in via di revisione proprio in queste settimane ).

La variazione della bolletta dipende dalla mole di investimenti realizzati nel territorio; così ad esempio l’A.T.O. in cui l’acquedotto sia funzionante o la rete fognaria sia efficiente, avrà bisogno di investimenti minori rispetto all’A. T. O. in cui le strutture obsolete necessitano di migliorie per garantire livelli minimi di efficienza del servizio; questi costi sostenuti per ammodernare le strutture, dopo la riforma, sono coperti dalla tariffa e dunque sono inseriti in bolletta.

Precisato il quadro di riferimento, analizziamo brevemente il Co.Vi.R.I.

Il Comitato, istituito dalla legge Galli  presso il Ministero dei lavori pubblici, si trova attualmente incardinato nel Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare. E’composto da sette membri, di cui uno con funzioni di presidente, che durano in carica cinque anni ed è supportato da una segreteria tecnica e da un osservatorio dei servizi idrici: la prima si occupa delle questioni più strettamente “operative” mentre l’osservatorio raccoglie ed elabora dati statistici di settore.

Ogni anno il Comitato predispone una relazione al parlamento sullo Stato dei Servizi Idrici e sul lavoro eseguito.

Tra i compiti fondamentali, finalizzati alla tutela degli interessi dell’utente, vi è quello di garantire che la riforma dei servizi idrici rispetti i principi contenuti nella legge Galli; in particolare deve verificare che la gestione del servizio sia improntata all\'efficienza, efficacia ed economicità e che siano rispettati la determinazione e l’adeguamento delle tariffe.

Il Comitato ha inoltre il potere di proporre azione innanzi agli organi giurisdizionali competenti contro gli atti contrari alla normativa in materia di servizio idrico integrato, e di esercitare l\'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell\'utente.

Dall’entrata in vigore della riforma sono passati ormai quindici anni e si è verificata un’evoluzione della normativa di settore: nel 2006 è stato approvato il decreto legislativo n.152 (c.d.“Codice dell’Ambiente”) che ha abrogato la legge Galli, anche se ne ha mantenuti inalterati i principi.

Il “Codice dell’Ambiente” aveva previsto l’unificazione del Co.Vi.R.I. e dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti (organismo anch’esso operante presso il Ministero dell’Ambiente) per dare   vita all\'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

L’Autorità, che aveva un potere- soprattutto sanzionatorio-  decisamente maggiore, è stata tuttavia abrogata con un decreto correttivo del novembre 2006, che ha stabilito la ricostituzione sia del Co.Vi.R.I. che dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti.

Allo stato attuale, dunque, il Co.Vi.R.I. è l’unico organismo responsabile della sorveglianza sull’andamento della riforma dei servizi idrici in Italia ed è il solo cui è demandato il compito della tutela degli utenti; si può ben comprendere pertanto, quanto sia essenziale il suo ruolo.

Non pretendo ovviamente in queste poche righe di aver esaurito l’argomento: mi auguro solo di aver presentato un quadro, pur se sintetico, quantomeno chiaro, della gestione allo stato odierno di uno dei Servizi Pubblici Locali più importanti e aver fugato qualche dubbio sul significato di alcune sigle sconosciute ai “non addetti ai lavori”.

 
Roberta Ricci
Già consulente del CO.VI.R.I.