TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017
Acque.Gestione del servizio idrico

L’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall’Ufficio d’Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l’intero servizio idrico integrato.


Pubblicato il 15/03/2017

N. 00371/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01028/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2016, proposto da:
COMUNE DI MARONE, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Sabbioni e Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Diaz 13/C;

contro

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Farnetani, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia 70;

nei confronti di

REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;
PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, con domicilio in Brescia, piazza Paolo VI 29;

per l'annullamento

- della determinazione del direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia n. 39 del 27 maggio 2016, con la quale è stata dichiarata improcedibile la richiesta del Comune di Marone relativa all’accertamento delle condizioni ex art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 (nel testo introdotto dall’art. 62 comma 4 della legge 28 dicembre 2015 n. 221) per la prosecuzione in forma autonoma del servizio idrico;

- della nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 0007069 del 18 aprile 2016, contenente chiarimenti sul contenuto dell’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006;

- delle deliberazioni consiliari n. 38 del 19 ottobre 2015 e n. 3 del 12 febbraio 2016, con le quali è stata scelta la società mista quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia, e sono stati approvati lo statuto della società e lo schema di accordo tra i comuni aderenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'Ambito di Brescia, e della Provincia di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;

Considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Marone gestisce nel proprio territorio due segmenti del servizio idrico (acquedotto e fognatura) tramite la società Sebino Servizi srl (Sebinser), derivante dalla trasformazione dell’azienda speciale Sebino Servizi. L’affidamento è stato disposto con un contratto di data 24 luglio 2003, e il termine finale è fissato al 3 giugno 2033. Il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione è gestito a livello sovracomunale da AOB2 srl.

2. La gestione di Sebino Servizi srl era stata salvaguardata dal Consorzio Autorità d’Ambito della Provincia di Brescia fino al 31 dicembre 2011 con deliberazione assembleare n. 2 del 18 aprile 2008, ai sensi dell’art. 113 comma 15-bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo stata riconosciuta la natura di società in house. L’ulteriore prosecuzione della gestione è stata invece negata dall’Ufficio d’Ambito di Brescia con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 dicembre 2011 (non impugnata), ma è proseguita di fatto in attesa dell’affidamento del servizio al gestore unico.

3. Alcuni passaggi necessari per l’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico sono stati espletati recentemente dalla Provincia di Brescia attraverso le deliberazioni consiliari n. 38 del 19 ottobre 2015 e n. 3 del 12 febbraio 2016. Più precisamente, con le suddette deliberazioni è stato scelto lo strumento della società mista quale forma di gestione del servizio nell’ambito territoriale ottimale, e sono stati approvati lo statuto della società e lo schema di accordo tra i comuni aderenti.

4. Nel corso dei contatti per la definizione del predetto modello organizzativo il Comune di Marone ha espresso la propria contrarietà (v. note del sindaco dell’8 ottobre 2015 e dell’8 febbraio 2016), chiedendo in particolare la prosecuzione delle gestioni pubbliche virtuose esistenti nell’ambito territoriale ottimale, in modo da ristabilire la parità di condizioni con quei gestori (A2A spa) che continuano a gestire segmenti del servizio grazie agli affidamenti storici fatti salvi dall’art. 34 comma 22 del DL 18 ottobre 2012 n. 179.

5. In data 16 marzo 2016 il Comune di Marone ha chiesto all’Ufficio d’Ambito di Brescia l’accertamento delle condizioni per la prosecuzione della gestione autonoma in base alla nuova deroga prevista dall’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 (nel testo introdotto dall’art. 62 comma 4 della legge 28 dicembre 2015 n. 221).

6. L’Ufficio d’Ambito, con determinazione del direttore n. 39 del 27 maggio 2016, ha dichiarato improcedibile la richiesta, richiamando la nota interpretativa del Ministero dell’Ambiente prot. n. 0007069 del 18 aprile 2016. In sintesi, i motivi della decisione negativa sono due: (i) la circostanza che in realtà il Comune di Marone non gestisce direttamente l’intero servizio idrico integrato; (ii) il diniego già espresso nel 2011 con riguardo alla prosecuzione della gestione autonoma.

7. Contro la suddetta dichiarazione di improcedibilità, nonché contro la nota interpretativa del Ministero dell’Ambiente e le deliberazioni consiliari della Provincia n. 38/2015 e n. 3/2016, il Comune di Marone ha presentato impugnazione, formulando diverse censure, che possono essere sintetizzate nella violazione dell’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006, in quanto sussisterebbero nella concreta realtà gestionale le condizioni a cui la norma subordina la conservazione della gestione autonoma.

8. L’Ufficio d’Ambito si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione nel merito. Si è inoltre costituita la Provincia.

9. Questo TAR, con ordinanza n. 698 del 27 ottobre 2016, ha provvisoriamente accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della domanda di prosecuzione della gestione autonoma, previa individuazione di parametri di misurazione dei livelli di efficienza del servizio idrico.

10. In data 9 dicembre 2016 l’Ufficio d’Ambito ha depositato la relazione contenente la descrizione dell’interlocuzione con gli uffici comunali, la fissazione dei parametri condivisi di misurazione dei livelli di efficienza, e il risultato dell’applicazione dei suddetti parametri. All’esito di questa attività di valutazione, l’Ufficio d’Ambito ha confermato il giudizio negativo sulla prosecuzione della gestione autonoma.

11. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte già anticipate in sede cautelare.

Sull’ammissibilità del ricorso

12. Per quanto riguarda l’ammissibilità del ricorso, si ritiene che il Comune di Marone abbia coerentemente manifestato nel tempo la propria volontà di conservare il più a lungo possibile la gestione autonoma di alcuni segmenti del servizio idrico integrato. Il fatto che le varie domande di proroga tenessero conto del quadro normativo in vigore nel momento in cui ciascuna è stata formulata non implica la rinuncia a chiedere ulteriori prolungamenti della gestione che siano eventualmente resi possibili da norme sopravvenute.

13. Pertanto, il fatto che non sia stato impugnato il diniego del 2011 è irrilevante, in quanto l’ultima richiesta di proroga, quella formulata il 16 marzo 2016, si basa su una disciplina normativa entrata in vigore proprio nel 2016. Non è parimenti ravvisabile un atteggiamento di acquiescenza nei confronti del recente progetto della Provincia sulla gestione unitaria del servizio idrico integrato, in quanto le note del sindaco dell’8 ottobre 2015 e dell’8 febbraio 2016 hanno nuovamente reso esplicita la preferenza del Comune per la conservazione dei segmenti di servizio gestiti in house.

14. A proposito della produzione dei servizi in house, si sottolinea che questo modello gestionale è perfettamente compatibile con i principi del diritto comunitario. L’abbandono dello stesso può essere incentivato o forzato dalle autorità nazionali solo quando sia perseguito chiaramente un obiettivo di maggiore efficienza del servizio o di riduzione della spesa, oppure quando vi sia una ragione prevalente di interesse pubblico. La richiesta del Comune di Marone di conservare la gestione in house è quindi recessiva solo quando sussistano queste circostanze, e finché il servizio non sia effettivamente trasferito al gestore unico non può mai dirsi abbandonata, tranne quando vi sia un pronunciamento espresso in questo senso.

Sulla prosecuzione delle gestioni autonome

15. L’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall’Ufficio d’Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica.

16. Occorre precisare che la terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l’intero servizio idrico integrato.

17. Sul piano formale, la necessità che i comuni gestiscano l’intero servizio idrico integrato è prevista dall’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 solo per l’altra fattispecie derogatoria, che qui non viene in rilievo, ossia quella delle gestioni esistenti presso i comuni montani con meno di 1.000 abitanti. In questo caso, vi è un rinvio al comma 5 dell’art. 148 del Dlgs. 152/2006, il quale consentiva (essendo stato poi abrogato) l’esclusione dalla gestione unica a condizione che le gestioni autonome riguardassero l'intero servizio idrico integrato, e vi fosse il consenso dell’Autorità d'Ambito competente.

18. Sul piano sostanziale, la tutela del corpo idrico riguarda il risultato stabilito dalla normativa comunitaria (ossia la prevenzione dell’inquinamento causato dalle acque reflue urbane) e non i mezzi con cui lo stesso viene raggiunto. Se dunque il segmento della depurazione è svolto in modo soddisfacente dalla gestione sovracomunale, e in prospettiva dal gestore unico, non vi sono ragioni per negare la continuazione della gestione autonoma relativamente ai due segmenti a monte (acquedotto e fognatura). Circa l’impossibilità di scorporare la depurazione dal resto del servizio occorre infatti una speciale dimostrazione, incentrata non sulle qualità astratte della gestione unitaria ma sui rischi di inquinamento per il corpo idrico in assenza di una gestione unitaria. È quindi in concreto che i due tipi di gestione (autonoma o unitaria) devono essere confrontati, per individuare quello più efficiente anche sotto il profilo della prevenzione del rischio di inquinamento.

19. In questo quadro, è evidente che i parametri elaborati dall’Ufficio d’Ambito per valutare la seconda condizione, ossia l’efficienza complessiva dell’utilizzo della risorsa idrica, finiscono per coinvolgere anche le altre condizioni, in quanto incidono, direttamente o indirettamente, su elementi qualitativi come le caratteristiche di pregio dell’approvvigionamento idrico e l’effettività della protezione dall’inquinamento.

20. Senza pretesa di esaustività, possono essere indicati come parametri utili per la misurazione dei livelli di efficienza lo stato attuale degli impianti, il livello di prelievo e di dispersione della risorsa idrica, la necessità di investimenti per il miglioramento della rete e degli allacciamenti, il costo del servizio (in particolare per le componenti destinate a entrare in tariffa), i risparmi che potrebbero essere conseguiti nel segmento della depurazione qualora anche il resto del servizio fosse svolto in forma unitaria. I suddetti parametri, e gli altri individuati dall’Ufficio d’Ambito sulla base delle norme tecniche normalmente applicate in materia, conducono a una valutazione della gestione autonoma in atto, la quale deve poi essere confrontata, per quanto possibile, con i risultati realisticamente conseguibili attraverso la gestione unitaria (il confronto non avviene ipotizzando la gestione unitaria più virtuosa in assoluto, ma facendo una proiezione dei dati relativi a situazioni analoghe o confrontabili).

Sui parametri di efficienza del servizio idrico

21. Nell’attività svolta su impulso di questo TAR nella fase cautelare l’Ufficio d’Ambito ha definito, in contraddittorio con il Comune, una serie di parametri di misurazione dei livelli di efficienza del servizio idrico, riferiti a tutte le condizioni stabilite dall’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006. Tali parametri sono in parte coincidenti e in parte aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati. Più precisamente, l’Ufficio d’Ambito ha considerato in modo unitario i parametri riferibili all’utilizzo efficiente della risorsa idrica e alla tutela del corpo idrico, e separatamente i criteri riguardanti il pregio delle fonti di approvvigionamento idrico.

22. A proposito dell’efficienza nell’utilizzo della ricorsa idrica, il primo parametro è la congruità del livello di prelievo rispetto al fabbisogno. Sotto questo profilo, è stata rilevata una criticità consistente nella mancanza di misuratori presso le opere di presa. La conseguenza negativa è che non è possibile quantificare con precisione né l’acqua prelevata dalle sorgenti né le perdite delle tubazioni di trasporto (adduzione) dalle sorgenti ai serbatoi presso i quali sono installati i misuratori di volume. Il Comune replica che la distanza tra le opere di presa e i serbatoi è molto breve (da 400 metri a 1.000 metri), ma non quantifica la lunghezza complessiva delle tubazioni. Inoltre, il sistema di verifica delle perdite attualmente praticato (controllo visivo da parte dei tecnici) non appare utile per i tratti interrati.

23. È vero che i misuratori potrebbero essere installati rapidamente con un investimento non particolarmente oneroso (circa € 10.000 secondo il Comune), ma l’efficienza della gestione deve essere valutata nella situazione attuale, o con riguardo a sviluppi certi, conseguenti a spese di investimento già deliberate. D’altra parte, non può essere considerata efficiente una gestione che abbia omesso di dotarsi di strumenti adeguati per la quantificazione del prelievo e della dispersione della risorsa idrica nella fase di adduzione. Il giudizio negativo dell’Ufficio d’Ambito appare quindi giustificato.

24. Il secondo parametro è lo stato attuale degli impianti. In questo caso la criticità è individuata nella mancanza di documentazione indispensabile per la conoscenza delle caratteristiche degli impianti e per la programmazione degli interventi di manutenzione (georeferenziazione delle reti, piani generali di acquedotto e fognatura). In realtà, i dati principali (lunghezza, età e materiali delle reti) sono disponibili in appositi files, ma non essendo inseriti nel programma di georeferenziazione restano privi di una cornice di coordinamento e sono utilizzabili con maggiori difficoltà. Non si può quindi affermare che lo stato degli impianti sia insoddisfacente, ma appare corretto il giudizio dell’Ufficio d’Ambito circa la scarsa accessibilità e trasparenza delle informazioni sulle reti. Queste carenze sono interpretabili come profili di inefficienza del servizio.

25. Il terzo parametro è la dispersione della risorsa idrica lungo la rete di distribuzione. Il Comune dichiara perdite tra il 17% e il 19% nel biennio 2014-2015. Il risultato evidenzia una situazione migliore rispetto alla media nazionale, e dunque non è chiaro per quale motivo circa il 70% della spesa per investimenti sia destinato proprio alla sostituzione di tratti della rete acquedottistica. In ogni caso, la valutazione riferita a questo parametro è favorevole.

26. Il quarto parametro è la sostituzione periodica dei misuratori di utenza. La criticità rilevata consiste nella mancata pianificazione della sostituzione periodica, benché sia conosciuta l’età degli apparecchi installati (la sostituzione viene effettuata solo in seguito a rotture). Il giudizio negativo dell’Ufficio d’Ambito appare giustificato, in quanto la presenza di misuratori più recenti è una garanzia di precisione e di affidabilità nelle rilevazioni, e quindi rappresenta un indice di efficienza gestionale.

27. Il quinto parametro è la copertura fognaria superiore al 98% (in base alle direttive regionali il carico che può essere convogliato a sistemi individuali prima dell’immissione nell’ambiente non dovrebbe superare il 2%). Il Comune attesta che la quota della popolazione residente servita dalla rete fognaria comunale è pari al 98,99%. La valutazione riferita a questo parametro è quindi favorevole (salvo verifica su alcune abitazioni situate nella zona del lungolago).

28. Il sesto parametro è la presenza di reti fognarie separate (la separazione consente di ottimizzare l’attività dei collettori sovracomunali). Il Comune attesta che la rete fognaria comunale è mista per circa l’87,7%, mentre la restante parte è costituita da reti separate. Di conseguenza, la valutazione riferita a questo parametro può essere solo parzialmente favorevole.

29. Il settimo parametro è la dispersione della fognatura, da valutare sia come eccesso di acque convogliate rispetto a quanto fatturato (presenza di acque parassite, che inficiano il processo di depurazione) sia come vera e propria fuoriuscita dalle reti fognarie (con riduzione dei volumi conferiti alla depurazione). Il Comune attesta il controllo periodico e la pulizia degli sfioratori. Manca invece l’effettuazione di analisi periodiche sulla qualità dei reflui. L’Ufficio d’Ambito formula un giudizio negativo, ritenendo necessari controlli più precisi sull’attivazione degli sfioratori e un programma di ricerca delle acque parassite, oltre ad analisi periodiche sui reflui, per verificare ingressi anomali di acque bianche o la presenza di sversamenti abusivi. La valutazione dell’Ufficio d’Ambito appare corretta, in quanto l’efficienza del servizio deve essere misurata anche con riferimento alla capacità di raggiungere obiettivi di qualità. Tra questi obiettivi può essere legittimamente collocata la tracciatura dei quantitativi e della composizione dei reflui, a garanzia del recupero dei costi e del corretto funzionamento delle fasi successive del trattamento delle acque.

30. L’ottavo parametro è la presenza delle autorizzazioni degli sfioratori fognari. Tutti i 14 sfioratori installati sulla rete fognaria risultano autorizzati. Conseguentemente, la valutazione è favorevole.

31. Il nono parametro è la conformità degli sfioratori fognari alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi o negli atti regolatori successivi. L’Ufficio d’Ambito formula un giudizio negativo, in quanto manca un sistema di telecontrollo degli sfioratori che scaricano in aree sensibili (riva del lago), e non sono forniti dettagli circa l’accessibilità in sicurezza per le operazioni di manutenzione e ispezione degli altri sfioratori. La valutazione appare corretta, in quanto l’efficienza del servizio non riguarda solo il funzionamento ordinario della fognatura, ma anche le modalità con cui in situazioni di emergenza vengono protetti gli interessi pubblici sovraordinati (salute delle persone, integrità dell’ambiente).

32. Il decimo parametro è incentrato sulla completezza e sulla trasparenza dei dati. L’Ufficio d’Ambito ribadisce l’importanza della georeferenziazione e l’insufficienza dei progetti caricati su programma CAD. L’osservazione appare condivisibile, ma occorre sottolineare che si tratta, in realtà, di una duplicazione del secondo parametro, in quanto attraverso la documentazione disponibile viene valutato lo stato attuale degli impianti.

33. L’undicesimo parametro è la coerenza del programma degli investimenti. L’Ufficio d’Ambito valuta negativamente l’assenza di previsioni di spesa per rimediare alle criticità rilevate con gli altri parametri (posizionamento di misuratori di portata presso le sorgenti, sostituzione di tratti delle tubazioni di adduzione, recinzione di tutte le sorgenti captate, redazione dei piani generali di acquedotto e fognatura, dotazione di telecontrollo per gli sfioratori che scaricano a lago, ricerca di acque parassite, rilievo e georeferenziazione delle reti). Anche in questo caso le osservazioni sono condivisibili, pur essendo sostanzialmente una duplicazione dei alcuni dei parametri già visti sopra. L’impiego di un parametro focalizzato sugli investimenti è comunque utile, in quanto permette di valutare l’efficienza del servizio in una dimensione temporale, ossia prendendo in esame non solo la situazione presente ma anche gli sviluppi ragionevolmente prevedibili. Si tratta, in definitiva, di un parametro che potrebbe consentire ai comuni con gestioni autonome di dimostrare la possibilità di raggiungere una gestione pienamente efficiente entro un termine breve sulla base di investimenti già programmati.

34. Il dodicesimo parametro è la qualità del servizio dal lato dei consumatori, in relazione alle direttive dell’AEEGSI (chiarezza del sito Internet, misurazione dei contatori, autolettura, registro elettronico delle utenze, informazioni da inserire in bolletta). L’Ufficio d’Ambito elenca in dettaglio le carenze riscontrate sotto questo profilo.

35. Il tredicesimo parametro è il costo del servizio. Sebino Servizi srl pratica tariffe contenute. L’Ufficio d’Ambito evidenzia che l’adeguamento tariffario necessario per la copertura integrale dei costi operativi dovrebbe raggiungere per il 2016 il 38,18%, obiettivo del tutto irrealistico, in quanto le direttive dell’AEEGSI stabiliscono un limite massimo di adeguamento annuo della tariffa (nello specifico pari al 6%). In definitiva, i costi operativi non possono essere coperti con risorse reperite all’interno del servizio idrico. Il disavanzo del ramo idrico viene compensato con gli utili derivanti dalla gestione di altri servizi, operazione tuttavia non consentita dall’AEEGSI, che impone obblighi di separazione contabile e vieta la sussidiazione incrociata tra servizi diversi.

36. Vi sono poi difficoltà nel recupero dei crediti (pari a circa € 440.000, in massima parte verso clienti e per fatture da emettere) e nel rimborso dei debiti. Recentemente, Sebino Servizi srl ha negoziato un piano di rientro pluriennale dei debiti maturati nei confronti dell’Ufficio d’Ambito e della società di gestione del servizio di depurazione. L’acquisto di energia elettrica e l’attività di bollettazione hanno costi unitari superiori a quelli del gestore unico dell’ambito territoriale ottimale (Acque Bresciane srl), senza che sul punto sia stata fornita alcuna spiegazione.

37. L’Ufficio d’ambito effettua anche una proiezione dell’evoluzione della tariffa rispetto al 2015. Posto che la tariffa per gli anni 2016-2017-2018-2019 è determinata mediante un incremento cumulato della tariffa applicata nel 2015, l’incremento tariffario di Sebino Servizi srl al termine del quadriennio è stimabile nel 26,2% della tariffa 2015, mentre il gestore unico dell’ambito territoriale ottimale al termine del quadriennio produrrebbe un incremento della tariffa 2015 del Comune di Marone pari al 17,3%.

38. Questi dati fanno presumere che la gestione autonoma non possa raggiungere e stabilizzare nel tempo un risultato più efficiente rispetto alla gestione unitaria, in quanto si porrà con sempre maggiore evidenza l’alternativa tra un significativo e impopolare incremento tariffario per la copertura integrale dei costi e la rinuncia a un programma di investimenti oneroso ma necessario per la qualità del servizio.

39. Passando infine al problema del pregio dell’approvvigionamento idrico, l’Ufficio d’Ambito sottolinea che tale caratteristica non sussiste per il pozzo situato nella frazione di Vello, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. Per le altre sorgenti, manca in alcuni casi la delimitazione delle zone di salvaguardia ex art. 94 del Dlgs. 152/2006.

40. Con riferimento a queste ultime sorgenti, tuttavia, i dubbi dell’Ufficio d’Ambito sul pregio della risorsa idrica non sono condivisibili. È vero che le caratteristiche di pregio non coincidono con la collocazione delle sorgenti in parchi naturali o in aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesistici, in quanto è sempre possibile dimostrare che la qualità dell’acqua è deteriorata a causa di fattori locali. Tuttavia, non si può affermare che la mancata delimitazione delle zone di rispetto attorno alle sorgenti cancelli le caratteristiche di pregio, quando in concreto non sussistano elementi che possano far presumere lo scadimento della qualità della risorsa idrica.

41. Parimenti, la circostanza che per alcune sorgenti non siano stati individuati i titoli concessori è rilevante ai fini della valutazione della correttezza formale della gestione, ma non costituisce un indice di assenza di pregio nell’approvvigionamento idrico.

Conclusioni

42. Nel complesso, non appare dimostrato che con la prosecuzione della gestione autonoma vi sarebbe un utilizzo della risorsa idrica più efficiente di quello che si potrebbe ottenere con la gestione unitaria. Non appare neppure dimostrato che l’attuale gestione autonoma abbia raggiunto livelli ottimali di efficienza. Le osservazioni dell’Ufficio d’Ambito acquisite in corso di causa nel contraddittorio con il Comune rivelano infatti l’esigenza di importanti azioni di miglioramento, come sopra specificato. Il Comune, d’altra parte, non ha chiarito la possibilità di effettuare tutti gli investimenti necessari nel rispetto del vincolo di copertura integrale dei costi tramite tariffa.

43. Il ricorso deve quindi essere respinto.

44. La complessità delle valutazioni necessarie per accertare in concreto le condizioni di prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Mauro Pedron        Giorgio Calderoni