Consiglio di Stato Sez. IV n. 568 del 23 gennaio 2026
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. La prova della responsabilità può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. Proprio per la specificità della tutela ambientale e per la complessità delle situazioni in concreto verificabili, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento
Pubblicato il 23/01/2026
N. 00568/2026REG.PROV.COLL.
N. 06862/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6862/2017, proposto da:
IPR S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Baleani ed Andrea Calzolaio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, viale Giulio Cesare, 71, presso lo studio dell’avv. Andrea Del Vecchio;
contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
MINISTERO DELLA SALUTE,
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI,
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE,
ciascuno nella persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso la sede della stessa
nei confronti
REGIONE MARCHE,
AZIENDA SANITARIA REGIONALE UNICA DELLE MARCHE,
PROVINCIA DI MACERATA,
ARPAM,
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE,
COMUNE DI MONTECOSARO,
COMUNE DI MORROVALLE,
non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Marche, sez. I, 6 febbraio 2017 n.104, che ha respinto il ricorso n. 273/2008 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, conosciuti in data imprecisata, concernenti il sito di bonifica di interesse nazionale - SIN del “Basso Bacino Fiume Chienti”:
a) del decreto 10 gennaio 2008, recettivo delle determinazioni conclusive della conferenza d servizi decisoria;
b) del decreto direttoriale 8 ottobre 2010 prot. MATT n. 679TRI/DI/B concernente l’adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria del 30.9.2010 e il verbale della relativa conferenza;
c) del decreto direttoriale 24 ottobre.2011 n. prot. MATT m. 1880/TRI/DI/9, concernente le decisioni finali della conferenza dei servizi, nonché le statuizioni della detta conferenza e dunque del verbale della conferenza stessa;
d) della nota 28 giugno 2011 prot. n. 20983/TRI/DI ratificata nella conferenza decisoria del 12 ottobre 2011 di trasmissione alla ricorrente del parere ISPRA ed il parere stesso IS/SUO 2011/235 “relazioni attività di monitoraggio barriera idraulica marzo –giugno 2010”;
e di ogni altro decreto direttoriale precedente prescrittivo delle decisioni assunte da ogni altra precedente conferenza di servizi preliminare, istruttoria, decisoria, nonché delle statuizioni assunte in tali precedenti conferenze;
e di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed atto in genere, comunque connesso presupposto o conseguente;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito il relatore dott. Ofelia Fratamico alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2025;
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale (in seguito declassificato a sito di interesse regionale) Basso Bacino del Chienti del 10 gennaio 2008;
- dal decreto direttoriale dell’8 ottobre 2010 concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relativa al medesimo sito di bonifica del 30 settembre 2010;
- da tutti i verbali e gli altri atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e con motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per le Marche dalla IPR s.p.a. nella parte in cui le prescrivevano la messa in sicurezza di emergenza (MISE) e la successiva bonifica dei terreni e della falda nell’ambito delle operazioni generali di bonifica del sito, identificato con d.m. 18 settembre 2001 n. 468 e successivamente perimetrato con d.m. 26 febbraio 2003.
3. A sostegno della sua impugnazione, la IPR s.p.a. ha dedotto i seguenti motivi:
a) violazione di legge d.lgs. n. 152/2006 art. 240 co. 1 lett. r, 242, 244, 245 co. 2, 303 co 1, 253, art. 2 lett j) del d.m. n. 471/1999, art. 17 d.lgs. n. 22/1997, violazione dei relativi principi di diritto, eccesso di potere sotto molteplici profili, inquinamento diffuso e altro;
b) eccesso di potere sotto molteplici profili dell’istruttoria in ordine allo stato della falda e alla provenienza dell’inquinamento;
c) eccesso di potere sotto molteplici profili, aree pubbliche e progetto di bonifica di parte pubblica;
d) violazione di legge ex art. 240 lett. b), c), f) e 242 d.lgs. n. 152/2006 e dei relativi principi di diritto, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e contraddittorietà, illogicità, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, soglie di contaminazione e di rischio (CSC e CSR);
e) violazione di legge ex artt. 244 e 242 d.lgs. n. 152/2006 e art. 17 d.lgs. n. 22/1997, violazione dei relativi principi di diritto, eccesso di potere sotto molteplici profili, insussistenza dei poteri autoritativi a carico di soggetti che non sono autori dell’inquinamento;
f) violazione di legge ex art. 58 del d.lgs. n. 152/1999, violazione della legge n. 36/1994, violazione dei relativi principi di diritto, eccesso di potere sotto molteplici profili, proprietà pubblica delle acque di falda;
g) violazione di legge ex artt. 240 co. 1 lett. m), d.lgs. n. 152/2006, art. 2 d.m. n. 471/1999, violazione dei relativi principi di diritto, eccesso di potere sotto molteplici profili, messa in sicurezza di emergenza (MISE);
h) violazione dell’art. 243 del codice, le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica non costituiscono rifiuti;
i) violazione della sospensiva precedentemente disposta dal T.a.r. per le Marche con ordinanza n. 383/2006 dell’8 giugno 2006;
l) eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti relativamente alle specifiche prescrizioni imposte dalla CS 10 gennaio 2008 al punto 15 in riferimento all’area in questione;
m) impugnazione di provvedimenti di enti locali sia per invalidità derivata sia per autonoma violazione dell’art. 243 cod. amb. e di altre norme appresso specificate;
n) invalidità derivata del decreto direttoriale impugnato della CS del 30 settembre 2010;
o) eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 e allegati ivi richiamati, violazione dell’art. 3 della l. reg. n. 7/2004 e relativi allegati, i progetti non devono essere sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità;
p) eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti relativamente alle specifiche prescrizioni imposte dalla CS 30 settembre 2010 al punto 15 in riferimento all’area in questione;
q) impugnazione di provvedimento di enti locali sia per invalidità derivata, sia per autonoma violazione dell’art. 243 cod. amb e di altre norme appresso specificate, non esigibilità del procedimento di VIA.
4. Con la sentenza n. 104 del 6 febbraio 2017 il T.a.r. per le Marche ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
5. La IPR ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta decisione, affidando il proprio appello a nove motivi così rubricati:
I - error in iudicando per insufficiente considerazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa sul punto decisivo della (inesistenza e comunque carenza istruttoria e motivazionale in ordine alla) riferibilità a IPR delle sostanze inquinanti sostanze inquinanti rilevate in falda;
II – analoghe censure vanno estese ad ulteriori statuizioni della sentenza impugnata;
III – violazione di legge d.lgs. n. 152/2006, artt. 240 co. 1 lett . r), 242 comma 4 ss., 244, 245 co. 2, 303 co. 1 lett h), 253 art. 2 co. 1 let. j) del d.m. n. 471/1999 art. 17 d.lgs. n 22/97. Violazione dei relativi principi di diritto ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione dei principi ravvisati da Corte di Giustizia Europea sezione III del 4.3.2015;
IV - violazione delle medesime norme e principi di cui alle precedenti censure, con riferimento alla parte della sentenza che respinge il ricorso in punto alla prescrizione di partecipare alla bonifica;
V – eccesso di potere sotto molteplici profili carente e travisata istruttoria in ordine, allo stato della falda e alla provenienza dell’inquinamento, travisamento dei fatti e dei presupposti difetto di motivazione;
VI - violazione di legge ex art. 58 del d.lgs. n. 152/99, violazione della legge n. 36/1994, violazione dei relativi principi di diritto eccesso di potere sotto molteplici profili proprietà pubblica delle acque di falda;
VII - violazione di legge ex artt. 240 co. 1 lett. m) d.lgs n. 152/2006; art. 2 d.m. n. 471/99, violazione dei relativi principi di diritto, eccesso di potere sotto molteplici profili travisamento ed erronea applicazione della disciplina della messa in sicurezza di emergenza (MISE);
VIII - violazione di legge ex art. 240 lett. b) c) f) e 242 d.lgs n. 152/2006 e dei relativi principi di diritto eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per contraddittorietà, illogicità, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento soglie di contaminazione e di rischio (CSC e CSR);
IX - error in iudicando in punto di formazione e applicazione del giudicato esterno.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dello sviluppo economico e l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con ordinanza n. 5400 del 31 maggio 2023 è stata disposta una verificazione per accertare “1) se, in base ai documenti depositati in giudizio, alle indagini svolte e agli elaborati in atti, tenuto conto di tutte le criticità segnalate dalla società appellante - con particolare riguardo al carattere risalente e diffuso della contaminazione, alla specifica attività posta in essere dalla IPR s.r.l., alle sostanze in concreto utilizzate nelle lavorazioni dell’impresa, al contesto produttivo del basso bacino del fiume Chienti, alle modalità di verifica seguite negli accertamenti e alle risultanze di essi – l’inquinamento riscontrato nei luoghi di causa (fosse)…a quest’ultima riconducibile secondo un nesso di causalità; 2) se le misure disposte con i provvedimenti impugnati in primo grado (corrispondessero)…ad interventi atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con le altre matrici presenti sul sito e a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, così da giustificare la messa in sicurezza di emergenza (MISE)”.
8. All’esito di tale incombente, con memoria del 22 settembre 2025, l’appellante ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate e, con nota del 21 ottobre 2025, il Ministero dell’ambiente ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
9. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Con la sentenza appellata il T.a.r., dopo una sintetica ricostruzione del più vasto contenzioso sviluppatosi in merito alla situazione di grave inquinamento del sito del Basso Bacino del Chienti, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti di IPR, ritenendo che la posizione di tale società fosse “assimilabile a quella del soggetto che (aveva) proposto il ricorso n. 266/2008 RG, respinto con la…sentenza n. 344/2016” ed aggiungendo alcune precisazioni ed alcuni aggiustamenti relativi al caso specifico.
11. Avverso la suddetta pronuncia, la originaria ricorrente IPR ha lamentato, con il primo motivo, l’errata valutazione da parte del T.a.r. delle risultanze dell’istruttoria, preliminarmente in ordine alla riferibilità ad essa delle sostanze inquinanti rilevate nella falda in concentrazioni superiori a quelle ammesse in corrispondenza dei pozzi di emungimento, che avrebbero, a suo dire, indicato “non un focolaio attivo proveniente …(dal suo stabilimento), ma un ben diverso fenomeno…dovuto al richiamo nel sito di pompaggio degli inquinanti che si vanno a depositare sul fondo del sito e che il forte risucchio della pompa attrae, tenuto conto della loro scarsissima diluizione in acqua”. Tale elemento, insieme a numerosi altri dati significativi, quali l’esistenza di un diffuso inquinamento di fondo della falda, una forte incidenza rilevata nel pozzo a monte idrologico (ossia in ingresso) piuttosto che a valle (ossia in uscita dal sito), la rimozione avvenuta da lungo tempo delle cisterne che potevano aver cagionato trafilature nel sottosuolo, non sarebbero stati adeguatamente considerati dal giudice di primo grado, che avrebbe finito, secondo l’appellante, “per compiere un inammissibile ed autonomo giudizio sulla riferibilità dell’inquinamento a IPR anziché limitarsi…a rilevare (eventuali) evidenze e (sicure) carenze istruttorie e motivazionali” dei provvedimenti impugnati.
12. Con il secondo motivo l’appellante ha contestato la sussistenza di un nesso di causalità tra la presenza delle sostanze inquinanti nel sito e la sua attività di produttrice di fondi in gomma per calzature, sostenendo che nell’area interessata dal suo stabilimento fossero presenti da decenni sostanze chimiche, in gran parte utilizzate nell’industria petrolifera o derivanti dalla litologia del suolo, rilevate dall’Amministrazione attraverso controlli parziali ed erronei, che non avrebbero potuto condurre all’affermazione della sua responsabilità. Tale circostanza avrebbe trovato conferma anche in sede civile nella decisione assunta dalla Corte d’appello di Ancona, a seguito di apposita CTU, sulla domanda risarcitoria proposta contro alcune imprese locali tra cui la società Delta - cui la sua posizione era stata assimilata dal T.a.r. nella sentenza impugnata - che era stata respinta per mancato raggiungimento della prova della responsabilità della contaminazione, in considerazione del contesto del sito e del carattere assai risalente dell’inquinamento.
13. Con il terzo motivo la originaria ricorrente ha lamentato la insufficiente valutazione della natura diffusa dell’inquinamento stesso, non imputabile ad uno specifico soggetto, nonché dell’impossibilità logica di addossare soltanto ad alcuni operatori del settore, al momento operanti sui luoghi di causa, la responsabilità di un degrado ambientale antico e generalizzato, che essi, nella più denegata ipotesi, avrebbero contribuito a determinare solo in minima e marginale parte.
14. Con il quarto ed il quinto motivo l’appellante ha, poi, dedotto la mancata considerazione da parte del T.a.r. delle incongruenze tra il progetto di bonifica, basato su di una caratterizzazione a suo parere insufficiente e su di una conoscenza solo parziale del sito e delle sue criticità, e la MISE e l’erroneità della decisione dell’Amministrazione di imporle di concorrere alla progettazione delle attività di bonifica, ancora del tutto indeterminate, in assenza di qualsiasi prova di una sua partecipazione alla contaminazione.
15. Con il sesto ed il settimo motivo la IPR ha, inoltre, sostenuto, da un lato, che la proprietà pubblica della falda inquinata impedisse allo Stato di rivalersi nei confronti del proprietario delle aree sovrastanti e, dall’altro, che gli interventi disposti dalla conferenza di servizi come MISE costituissero, in realtà, non misure di emergenza, dettate per far fronte a fenomeni acuti improvvisi e per impedire la diffusione dell’inquinamento, ma una vera e propria attività di bonifica posta ingiustamente a suo carico.
16. Con gli ultimi due motivi l’appellante ha, infine, affermato che il sito in questione, in cui si erano registrati soltanto superamenti della soglia di contaminazione e non della soglia di rischio, avrebbe dovuto essere considerato come “potenzialmente contaminato”, con conseguente impossibilità per la conferenza di servizi di disporre sia la MISE sia gli interventi di bonifica, del tutto ingiustificati, e che ciò sarebbe scaturito anche dagli effetti del giudicato esterno favorevole alla sua posizione, derivante dalla sentenza del medesimo T.a.r. n. 129/2015 con cui era stata ritenuta illegittima “la richiesta alle società i cui stabilimenti aziendali erano ubicati nel territorio del basso bacino del fiume Chienti di formalizzare la propria disponibilità a concorrere all’attuazione e alla gestione delle attività di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica della falda, in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l’intera area di competenza, in quanto non preceduta da una adeguata istruttoria volta ad accertare le concrete responsabilità di tali soggetti in relazione all’inquinamento, in base al principio di matrice comunitaria del chi inquina paga, essendo essi stati individuati solo in quanto titolari di un rapporto qualificato con l’immobile”.
17. A prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, che secondo le Amministrazioni appellate sarebbe consistito nella mera riproposizione da parte dell’originaria ricorrente delle doglianze formulate in primo grado, le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte nel merito.
18. Quanto ai primi tre motivi con i quali l’appellante ha tentato di porre in dubbio la riconducibilità alla sua attività della presenza, riscontrata nel terreno e nelle acque sotterranee del sito, di idrocarburi clorurati, è utile sottolineare che la ricerca del soggetto responsabile dell’inquinamento, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e secondo le indicazioni della Corte di Giustizia UE, non può seguire l’impostazione “penalistica” (e, dunque, giungere ad un risultato assistito dal massimo grado di certezza, “al di là di ogni ragionevole dubbio”), dovendo piuttosto applicarsi, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area e contaminazione di essa, il canone civilistico del “più probabile che non”. Tale regola interpretativa, logicamente scaturente dall’esigenza di garantire l’effettività del principio “chi inquina paga” e dalla particolare complessità della materia ambientale, conduce a rielaborare la nozione di causa in termini di aumento del rischio e di contribuzione del produttore al pericolo del verificarsi dell’inquinamento.
19. La Sezione ha avuto occasione di affermare più volte al riguardo, anche di recente, che, in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che "il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione" (cfr. Cons. St., Sez. IV, 10 marzo 2025 n. 1969; 6 giugno 2022 n. 4588; 21 febbraio 2023 n. 1776, 7 gennaio 2021 n. 172, nonché Cons. Stato, Ad. plen. n. 10/2019) come del resto evidenziato anche dalla Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, n. 534 del 2015) per cui per poter presumere l'esistenza del nesso di causalità "l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato”. Completano il quadro dei principi enucleati da questo Consiglio di Stato in materia, quello per cui la prova della responsabilità può essere data "in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c." (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885) e l’assunto per il quale, proprio per la specificità della tutela ambientale e per la complessità delle situazioni in concreto verificabili, il soggetto individuato come responsabile "non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi", ma deve "provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento" (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017).
20. Alla luce delle suddette regole interpretative, le conclusioni raggiunte dal T.a.r. circa la riconducibilità alla originaria ricorrente della responsabilità della contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee nel sito in questione appaiono pienamente condivisibili, essendo supportate da elementi chiari, precisi e concordanti, che hanno trovato conferma in quanto illustrato dal verificatore Prof. Pierluigi Stipa, docente di Chimica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche nella relazione in atti.
21. In rapporto ai provvedimenti impugnati in primo grado, all’esito di un’indagine attenta ed approfondita, basata sull’esame di una complessa documentazione e completata anche dalla disposta integrazione, il verificatore è giunto a stabilire che “la IPR s.p.a. si è resa corresponsabile di inquinamento da organoalogenati con superamenti nel 2004 delle CSC per il tricloroetano, il tricloroetilene e il tetracloroetilene (Istruttoria ISPRA IS/SUO 88/2010) nelle acque di falda”, aggiungendo che:
- “a seguito delle successive attività di caratterizzazione, nei campioni di suolo e sottosuolo prelevati nelle aree di competenza dell’Azienda sono stati evidenziati superamenti dei parametri relativi all’1,2 dicloropropano;
- nell’ambito della campagna investigativa del 2006, ARPAM riferisce della presenza di organoalogenati nel suolo e sottosuolo nell’area dell’Azienda, con superamento dei valori soglia per dell'1,2-dicloropropano, diclorometano e tricloroetilene;
- per quanto riguarda invece le acque di falda, la situazione è decisamente più compromessa: in tal caso un inquinamento “storico”, probabilmente risalente alla fine degli anni ’80, particolarmente diffuso in quei territori, non si può escludere, soprattutto in considerazione del numero di aziende operanti in quella zona. Si ricorda che normalmente gli agenti contaminanti passano dal suolo al sottosuolo fino alla falda. L’aver frequentemente rilevato valori elevati di organoalogenati nel suolo-sottosuolo delle aree di competenza dell’Azienda indica che essa stessa possa aver contribuito all’inquinamento della falda stessa. Si fa notare che l’1,2 dicloropropano presente in quei suoli…essendo solubile in acqua (Allegato 4), può facilmente diffondere fino alle acque di falda. Si ricorda, inoltre, che alla fine degli anni ’80 l’Azienda disponeva di notevoli quantità di 1,1,1- tricloroetano (perizia CTU del 2015 nella causa Corte d'Appello Ancona, pag. 12 …), parzialmente solubile in acqua (Allegato 3), anch’esso tra i responsabili dell’inquinamento <<storico>> del sito”.
22. In particolare il verificatore, sulla base dei dati analizzati, ha ritenuto corretta l’individuazione, effettuata dall’Amministrazione, del sito della IPR s.p.a. come “una sorgente di contaminazione delle acque di falda”, essendo le sostanze riscontrate nel corso delle analisi dei composti utilizzati nelle fasi di sgrassaggio dei cicli produttivi dei fondi in poliuretano, pienamente compatibili con l’attività dell’azienda operante nel settore calzaturiero. Ripercorrendo puntualmente le risultanze dei vari accertamenti documentati dall’Amministrazione e richiamando i dati del Rapporto conclusivo dell’ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale e, dunque, soggetto pubblico specializzato nei relativi controlli - il verificatore ha, così, illustrato le ragioni di infondatezza delle argomentazioni dell’appellante circa il preteso contrasto tra l’affermazione della sua responsabilità per la contaminazione e la particolare posizione a monte o a valle dei piezometri che avevano riscontrato i valori più alti di sostanze nocive e circa l’asserita incidenza sulla vicenda del carattere “diffuso” o “storico” dell’inquinamento, che avrebbe reso impossibile la identificazione dei diretti responsabili: tenendo conto delle carte delle isopiezometriche, delle zone di drenaggio sotterranee, della zona di alimentazione e degli spartiacque sotterranei, nonché delle possibili oscillazioni di valori, il verificatore ha concluso che, nonostante il fatto che la contaminazione da idrocarburi alifatici avesse carattere diffuso, si riuscissero a distinguere nettamente alcuni plume di contaminazione, tra cui uno avente origine dalla ditta IPR, (la cui estensione sarebbe stata ben evidente fino ai pozzi 231,253 e 267 ubicati a valle idrologica) e che l’inquinamento in questo caso fosse dovuto principalmente al tetracloroetilene, al tricloroetilene e all’11 dicloroetilene, idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni.
23. A ciò deve aggiungersi la circostanza tratta dalla documentazione in atti per cui “nel caso specifico la IPR deteneva grandi quantità di 111-tricloroetano (cfr. CTU del 2015 nella causa presso la Corte d’appello di Ancona RG 1100/2009) di cui solo una minima parte venduta”.
24. Dai complessivi risultati delle suddette indagini risulta, quindi, provata con ragionevole probabilità, secondo i principi del diritto unionale e di quello nazionale, la responsabilità della società appellante per la contaminazione, con conseguente infondatezza di tutte le doglianze (espresse principalmente con i primi tre motivi di appello) volte a contestare la riconducibilità dell’inquinamento alla sua attività e la sussistenza del nesso di causalità tra le lavorazioni poste in essere da IPR e la presenza di sostanze nocive nel terreno e nelle acque sotterranee del sito.
25. Parimenti non meritevoli di condivisione sono il quarto ed il quinto motivo, dovendo riconoscersi alla luce delle osservazioni del verificatore che il progetto di bonifica non fosse contrastante, bensì pienamente coerente con gli interventi di MISE ed essendo le determinazioni della conferenza di servizi di imporre all’appellante di concorrere alla progettazione delle attività stesse del tutto giustificata dall’individuazione dei presupposti della sua corresponsabilità nella contaminazione del sito.
26. Infondate si rivelano, altresì, le censure svolte al sesto e al settimo motivo, non essendo in tale quadro la proprietà pubblica della falda - danneggiata dalla contaminazione riconducibile anche alle lavorazioni svolte dalla società appellata nel suo stabilimento - di alcun ostacolo all’imposizione delle misure di MISE e di bonifica previste espressamente dalla legge ed avendo il verificatore risposto positivamente anche al secondo dei quesiti rivoltigli, quello sulla corrispondenza delle misure disposte con i provvedimenti impugnati ad interventi “atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con le altre matrici presenti sul sito e a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”
27. Sul punto, nella relazione di verificazione, viene sottolineato che “le prime evidenze di inquinamento delle acque di falda sono state riscontrate nel 2004. Successivamente, nel Piano di caratterizzazione di ARPAM è riportato il superamento dei parametri relativi all’1,2 dicloropropano nei campioni di suolo e sottosuolo. Questi dati vengono, poi, confermati nella campagna investigativa del 2006 (Allegato 5) di ARPAM, che evidenzia un peggioramento, sempre nel suolo e sottosuolo, per il superamento dei parametri relativi anche del diclorometano e del tricloroetilene. Nella stessa relazione, per quanto, invece, riguarda le acque di falda, si evidenzia un forte inquinamento da organoalogenati e viene confermato <<che il sito della IPR s.p.a. costituisce una sorgente di contaminazione delle acque di falda>>; la CDS del 27/12/2006 infatti richiedeva all'Azienda l'adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza dei suoli e di trasmettere lo stato aggiornato delle misure di messa in sicurezza d'emergenza adottate. A tale riguardo, bisognava far fronte per evitare un ulteriore peggioramento della situazione, anche per cercare di limitare la diffusione della contaminazione. Di conseguenza, le misure di MISE richieste appaiono necessarie allo scopo, specialmente considerando anche gli allarmanti livelli di inquinamento che avevano portato proprio alla classificazione della zona come SIN. Tuttavia, la CDS del 02/10/2007 reiterava le prescrizioni/osservazioni in merito…Lo stesso dicasi riguardo la CDS Decisoria del 10/01/2008. Inoltre, preso atto della comunicazione di ARPAM secondo la quale il sito della IPR costituisce una sorgente di contaminazione, si delibera di richiedere all'Azienda l'immediata attivazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda e dei suoli. Il fatto che in anni più recenti la situazione sia migliorata, al punto che nel 2013 il sito è divenuto di interesse regionale in relazione alla diminuzione del livello di inquinamento, probabilmente è dovuto anche per effetto della messa in opera da parte di molte aziende, IPR s.p.a. compresa, delle misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE); tale dato sembrerebbe confermare l’opportunità di tale provvedimento. Va comunque anche considerato che, probabilmente anche in seguito alle varie vicende giudiziarie coinvolgenti le Aziende che operavano in quel sito, sono stati operati dei cambiamenti nell’ambito dei vari processi produttivi con impiego di procedure e sostanze più rispettose nei confronti dell’ambiente e dei lavoratori. Va anche rilevato che l’Azienda compare ancora nell’elenco della Regione Marche “Anagrafe dei Siti da bonificare” tra i siti notificati al 07 marzo 2023 (Allegato 7; Allegato 7.1 – n^ 83 a pag 6), ma anche tra quelli che hanno superato le CSC (Allegato 7.2 – n^ 531 a pag 22).
In definitiva, anche la documentazione aggiuntiva richiesta e acquisita <<Risultati del Piano della caratterizzazione del sito di interesse nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti– Rapporto conclusivo>> di ARPAM del 2010, comprensiva dei corrispondenti allegati…identifica la IPR s.p.a. sito aziendale da considerare come potenziale sorgente di contaminazione da idrocarburi alifatici clorurati, alcuni dei quali cancerogeni; da quella indagine tale contaminazione risultava piuttosto estesa a valle idrologica, tale da potenzialmente interessare altri siti produttivi presenti in quella zona”.
28. Le considerazioni che precedono determinano l’inaccoglibilità anche delle due ultime doglianze riproposte dalla IPR nel suo appello, circa l’insufficienza del superamento delle soglie di semplice contaminazione (e non di rischio) per disporre la MISE e gli interventi di bonifica, direttamente previsti, invece, dalla legge per i siti di interesse nazionale, in quanto interessati da un grave inquinamento e riconosciuti, dal verificatore, come detto, del tutto giustificati e congrui, e circa il preteso valore preclusivo rispetto a qualsiasi prescrizione e a qualunque ordine di intervento a tutela ambientale del giudicato della sentenza n. 129/2015 del medesimo T.a.r., in verità contraddetto dalla natura di provvedimenti autonomamente lesivi degli atti conclusivi delle conferenze di servizio del 2008 e del 2010, non meramente confermativi delle determinazioni precedenti ed adottati a seguito di specifica e dettagliata attività istruttoria.
29. In conclusione, tutte le censure articolate dall’appellante nella sua impugnazione, proprio in ragione della accertata (cor)responsabilità della originaria ricorrente nella contaminazione e della specifica disciplina dettata per i siti inquinati dal legislatore, devono essere respinte.
30. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Anche le spese della verificazione, da liquidarsi in separato provvedimento, sono definitivamente poste, secondo il medesimo principio, a carico della società appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6862/2017 R.G.), lo respinge.
Condanna IPR s.p.a. alla rifusione, in favore delle Amministrazioni costituite delle spese del presente grado, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di IPR s.p.a. le spese di verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore




