TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 5089, del 26 settembre 2014
Ambiente in genere.Legittimità rigetto nuove concessioni di specchi d’acqua per conservazione del titolo di “bandiera blu

Correttamente l’amministrazione comunale ha richiamato nel provvedimento di diniego le due concessioni di specchi d’acqua di cui è già titolare il ricorrente, onde evidenziare anche l’intervenuto bilanciamento dei contrapposti interessi: da un lato quello pubblico a conservare i parametri che hanno consentito l’assegnazione del titolo “bandiera blu” e a promuovere la balneazione, e dall’altro quello del ricorrente a usufruire di uno specchio d’acqua di 450 mq., ulteriore rispetto a quelli di 1200 mq. e di 1880 mq. di cui è già titolare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05089/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02688/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2688 del 2013, proposto da Claudio Fontana, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci 19;

contro

il Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto presso l’avvocato Emilio Paolo Salvia in Napoli, via S. Brigida, n. 79;
la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

- della determina n. 26/2013 del 2.4.2013, con la quale il funzionario responsabile del Servizio Attività Produttive e Demanio del Comune di Massa Lubrense ha rigettato l’istanza di concessione demaniale marittima, avanzata dal sig. Claudio Fontana, per l’occupazione nonché l’utilizzazione di uno specchio d’acqua antisante la spiaggia di Marina del Cantone;

- della delibera di G.C. del Comune di Massa Lubrense n. 88 del 5.7.2012, richiamata nel provvedimento sub a), se e in quanto lesiva degli interessi del ricorrente, ivi compresa per quanto di ragione, l’ordinanza di sicurezza balneare n. 39/2010 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense e della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente, già titolare delle concessioni demaniali n. 143 del 3.9.2009 e n. 169 dell’11.5.2012 per l’utilizzazione rispettivamente di uno specchio d’acqua di 1200 mq. e di 1880 mq., ha presentato in data 11.7.2012 l’istanza prot. n. 15516 per ottenere una concessione demaniale marittima per l’utilizzo di uno specchio d’acqua di 450 mq. in località Marina del Cantone.

2. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha rigettato la predetta istanza e il ricorrente ne deduce l’illegittimità, unitamente agli atti presupposti, per violazione di legge (D.L. n. 400/1993; legge n. 241/1990; Delibera G.R. Campania 28.3.2006, n. 395) e per eccesso di potere, sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.

3. Il Comune di Massa Lubrense e la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso.

4. Con l’ordinanza n. 1138 dell’11.7.2013 la Sezione ha rigettato la domanda di misure cautelari per assenza del “requisito del fumus atteso che il diniego impugnato non sembra integrare un divieto generalizzato di rilascio di nuove concessioni”, ma un provvedimento volto a “conservare i parametri che hanno consentito l’assegnazione del titolo di “bandiera blu” e a promuovere e favorire la balneazione”, nonché del periculum“posto che lo stesso ricorrente lo concretizza nella impossibilità di utilizzare anche l’ulteriore specchio d’acqua, oggetto dell’istanza, senza specificare in alcun modo i vantaggi che potrebbe trarne e quantificare le eventuali perdite”.

5. Alla pubblica udienza del 3.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Nel merito il ricorso non è fondato e deve essere respinto, ritenendo il Collegio di potersi esimere dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Massa Lubrense in relazione alla delibera comunale n. 88 del 5.7.2012 e all’ordinanza della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia n. 39/2010 e di ribadire quanto già affermato dalla Sezione nell’articolata ordinanza di reiezione dell’istanza di misure cautelari.

7. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha denegato l’istanza di concessione demaniale marittima presentata dal ricorrente. Il Comune ha premesso che “con delibera GC n. 88 del 5.7.2012 è stato stabilito di non rilasciare nessuna concessione di specchio d’acqua in quanto il Comune di Massa Lubrense è stato insignito del titolo “Bandiera Blu” e l’obiettivo di questa Amministrazione favorire quanto più possibile la balneazione e nel contempo rendere quanto più sicuri gli specchi d’acqua dati fino ad oggi in concessione evitando un ipotetico affollamento che contrasterebbe con i principi di sicurezza e con i parametri che hanno permesso al Comune di Massa Lubrense l’assegnazione del predetto titolo di “bandiera blu”.

7.1. Partendo da tali considerazioni di carattere generale l’amministrazione resistente ha, quindi, specificato che “attualmente il sig. Fontana Claudio è già titolare delle concessioni demaniali specchi d’acqua n. 169 dell’11.5.2012 per 1880 mq. e la n. 143 del 3.9.2009 per mq. 1200” e che “la richiesta di concessione di uno specchio d’acqua così come formulata risulta troppo vicina alle spiagge destinate alla balneazione, e quindi non conforme alla distanza di sicurezza della costa per natanti a motore (ordinanza di sicurezza balneare n. 39/2010 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia).

8. Con i primi due motivi il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego gravato poiché sarebbe in contrasto con l’art. 4 della delibera di G.R. Campania n. 395/2006 secondo il quale nelle more dell’approvazione del P.U.A.D. – Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali – le amministrazioni comunali sarebbero tenute a inserire nei provvedimenti di rilascio e di rinnovo di concessioni demaniali marittime, nonché di loro variazioni, una clausola risolutiva espressa qualora le prescrizioni di piano siano incompatibili con il permanere del titolo concessorio. Ne discende che il Comune resistente avrebbe erroneamente e surrettiziamente introdotto un divieto di rilascio di nuove concessioni, senza neanche considerare le caratteristiche specifiche dell’area oggetto dell’istanza, collocata a servizio dei due specchi d’acqua già in concessione al ricorrente e maggiormente distante rispetto a questi ultimi dalle zone destinate alla balneazione.

9. Le censure sono infondate e vanno disattese.

9.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, “è rimessa al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti nel caso singolo più proficuo e conforme all’interesse della collettività; la scelta dell’amministrazione stessa di concedere spazi di arenile va effettuata considerando sempre il superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione e rapportando, quindi, tale esigenza alla situazione effettiva delle persone e all’esistenza di spiagge sufficienti a soddisfare il bisogno collettivo. Ciò non significa che l’ampio potere discrezionale, di cui gode l'amministrazione, sia sottratto al sindacato giurisdizionale; infatti, in casi come quello di specie, sussiste sempre la necessità che la scelta dell’autorità marittima in ordine alla singola istanza di concessione del bene demaniale sia motivata con riguardo ai criteri applicati ed alla valutazione della fattispecie concreta, al fine di evitare il sorgere, anche in via soltanto potenziale, di dubbi circa la legittimità della determinazione assunta in relazione a detta istanza” (cfr. in termini Consiglio Stato, VI, 31.5. 2006, n. 3312; T. A.R. Puglia, Lecce, I, 5.11.2009, n. 2570; T.A.R. Toscana, I, 5.6.2008, n. 1567; T.A.R. Lazio, Roma, III, 1.8.2008, n. 7803).

9.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che il diniego impugnato non sembra integrare un divieto generalizzato di rilascio di nuove concessioni, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ma al contrario lo stesso appare il frutto dell’esercizio, adeguatamente e congruamente motivato, della discrezionalità di cui è titolare la P.A. in materia.

9.3. E, in particolare, l’amministrazione motiva il diniego avendo riguardo alle caratteristiche specifiche dell’area oggetto dell’istanza di concessione presentata dal ricorrente e, segnatamente, alla vicinanza dello specchio d’acqua alle spiagge destinate alla balneazione, e lo giustifica avuto riguardo alle finalità di carattere generale perseguite e, cioè: a) conservare i parametri che hanno consentito l’assegnazione del titolo di “bandiera blu”; b) promuovere e favorire la balneazione.

10. Sulla scorta delle predette considerazioni deve, infine, essere rigettato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego gravato perché si fonderebbe su un’istruttoria carente e sull’erroneo presupposto che la titolarità di due concessioni demaniali sarebbe preclusiva del rilascio di un ulteriore titolo demaniale.

10.1. Al riguardo il Collegio ritiene che l’amministrazione comunale correttamente e condivisibilmente abbia richiamato nel provvedimento di diniego le due concessioni di specchi d’acqua di cui è già titolare il ricorrente, onde evidenziare anche l’intervenuto bilanciamento dei contrapposti interessi: da un lato quello pubblico a conservare i parametri che hanno consentito l’assegnazione del titolo “bandiera blu” e a promuovere la balneazione, e dall’altro quello del sig. Fontana a usufruire di uno specchio d’acqua di 450 mq., ulteriore rispetto a quelli di 1200 mq. e di 1880 mq. di cui è già titolare.

11. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.

12. Sussistono nondimeno giustificati motivi, in ragione della peculiarità della fattispecie trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)