TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n. 5600 del 10 maggio 2017
Ambiente in genere. Autonoma impugnabilità del provvedimento di VIA.
Deve affermarsi l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d’impatto ambientale , essendo il procedimento per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi
Pubblicato il 10/05/2017
N. 05600/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02490/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2016, proposto da:
Associazione lo Sportello del Cittadino, Associazione pro loco Divino Amore, Comitato di Quartiere Falcognana, Associazione Spregamore Insieme, Arc Associazione Recupero Cittadino, Associazione Laurentes, Ambe Com Presidio No Discarica Divino Amore, Comitato delle Cinque Colline Laurentina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bacci, Erika Rossi, con domicilio eletto presso Mario Bacci in Roma, via L. Capuana, 207;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Ricci C.F. RCCSFN62C56I992O, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
il Ministero per i Beni e le attivita' culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio C.F. DMEGNN70E58L063M, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Antonio Ciavarella, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Arpa Lazio - Sezione Provinciale di Roma, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Asl 103 - Rm/C non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Soc Ecofer Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Amorosino C.F. MRSSDR46D02H501G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Menotti, 24;
per l'annullamento
della determinazione prot.nr. G15359 del 09.12.2015 della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, recante la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale (ora in poi V.I.A) resa ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 progetto "Ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impianto di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e realizzazione impianto fotovoltaico da 988 kW", Comune di Roma, località Falcognana. Proponente ECOFER Ambiente srl Registro elenco progetti n. 26/2013, pubblicata in data 17/12/2015 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 101 - Supplemento n. 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Ministero per i beni e le attivita' culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e di Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma e di Citta' Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale e di Soc Ecofer Ambiente Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 2490/2016) le Associazioni ed i Comitati di quartiere nell’epigrafe indicati, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Direzione regionale infrastrutture e politiche abitative della Regione Lazio del 9 dicembre 2015, recante “Pronuncia di valutazione di impatto ambientale sul progetto di ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzata al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’impianto di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e realizzazione di impianto fotovoltaico da 988 KW sito nel Comune di Roma, località Falcognana, PROPONENTE Ecofer Ambiente s.r.l.” che ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale:
a) negativa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla base del parere negativo espresso in sede di conferenza di servizi, ex articolo 25, comma 3 del decreto legislativo 152 del 2006 dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio del Ministero per i beni culturali ed ambientali, essendo l’area interessata sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) positiva per l’aumento dei codici CER - fermo restando quanto pronunciato con sentenza T.A.R. Lazio n. 2342/2015 - per il sistema di trattamento del percolato e per l’impianto di trattamento degli scarichi civili mediante evapotraspirazione;
c) disponendo che l’efficacia del provvedimento di valutazione di impianto ambientale sia subordinata alla verifica di ottemperanza in coordinamento tra l’Ufficio V.I.A. e l’Area ciclo integrato dei rifiuti competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti alle emissioni in atmosfera di scarichi idrici, del nullaosta di impatto acustico ambientale, della verifica presenza di siti sensibili; della valutazione del livello naturale di fondo delle acque di falda e del suolo da definire nell’ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, con conseguente verifica della presenza di siti sensibili, come richiesto dalla A.S.L. Roma C.
Dalla determinazione oggetto della presente impugnativa è dato rilevare:
1) che il progetto presentato alla Regione Lazio da Ecofer Ambiente s.r.l., denominato “Ottimizzazione impiantistiche e gestionali finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’impianto di discarica per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e realizzazione di impianto fotovoltaico da 988 KW” da realizzare nel Comune di Roma, in località Falcognana, riguarda, in particolare:
-l’impianto di trattamento del percolato;
-l’impianto di trattamento degli scarichi civili;
-l’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile mediante pannelli fotovoltaici;
-l’ampliamento della tipologia di rifiuti in ingresso;
2) che tutte le opere sono previste all’interno di un’area di discarica autorizzata a gestire rifiuti pericolosi e non pericolosi per 150.000 tonnellate annue, mediante una suddivisione in tre lotti funzionali fisicamente ed idraulicamente separati, con volumetria utile autorizzata di 2.200.000 m³ (allo stato il lotto n. 1 risulta completato, il lotto n. 2 risulta in esercizio; il lotto n. 3 risulta non allestito).
3) che l’impianto di trattamento del percolato risulta già autorizzato in via sperimentale con determinazione del 29 ottobre 2010 e susseguente proroga del 24 aprile 2013 e l’impianto di trattamento scarichi civili risulta già autorizzato con determinazione del 13 giugno 2013 dell’Area ciclo integrato dei rifiuti.
4) che l’impianto di trattamento scarichi civili contribuisce ad una riduzione dei trasporti di rifiuti verso l’esterno e alla corretta chiusura dei cicli ambientali in situ.
5) che la società proponente, sulla base della variazione quali/quantitativa della domanda di smaltimento, intende adeguare l’attività di gestione dei rifiuti mediante l’ampliamento della tipologia dei rifiuti ammissibili presso l’impianto.
6) che il progetto prevede nuove tipologie di rifiuti, così come specificate nella descrizione effettuata nel quadro progettuale.
7) che il quantitativo massimo di rifiuti autorizzato (150.000 t) ed i flussi potenziali di rifiuti resteranno invariati.
8) che l’area di progetto è classificata (Tavola A PTPR) “Paesaggio agrario di rilevante valore” e parte come “Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica”; area interessata da beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 42 del 2004 (Tavola B PTPR); area “Discariche, depositi e cave” (Tavola C PTPR); area interessata dal vincolo denominato “Ambito meridionale dell’Agro Romano” compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina.
Parte ricorrente riferisce, in particolare:
- che la ECOFER Ambiente s.r.l., odierna controinteressata, è titolare di una discarica, sita in località Falcognana, Via Ardeatina, km 15,300, autorizzata inizialmente con decreto del 4 aprile 2003 del Commissario delegato all’emergenza rifiuti di Roma e del Lazio, destinata allo smaltimento dei residui di frantumazione dei rifiuti contenenti metalli derivanti da processi di recupero di carcasse di autoveicoli e di elettrodomestici;
- che con autorizzazione integrata ambientale del 20 aprile 2010 è stata assentito dalla Regione Lazio lo sversamento di rifiuti speciali pericolosi e non ( codici CER n. 191003; 191004; 191005; 191006; 160103);
- che la Regione Lazio con determina dirigenziale del 29 ottobre 2010 ha approvato un progetto per la realizzazione di un impianto sperimentale per il trattamento del percolato prodotto dalla suddetta discarica, da collocare nel medesimo sedime, autorizzato, in via sperimentale, sino al 2013.
- che la ECOFER s.r.l. ha presentato un progetto di ampliamento di rifiuti qualitativo e quantitativo (rifiuti da trattamento fisico o chimico di minerali, da lavorazione del legno, da lavorazione delle pelli e pellicce e industria tessile, da raffinazione del petrolio da processi chimici, da oli esausti residui combustibili liquidi) riguardante un’area già oggetto di criticità ambientale.
- con la determinazione dirigenziale, in epigrafe indicata, verrebbe a realizzarsi una variazione di rifiuti in ingresso con aumento dei codici CER, rispetto a quelli già attualmente gestiti, un impianto di produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici, un sistema di trattamento in situ del percolato; un impianto di trattamento degli scarichi civili mediante evapotraspirazione.
Premesse alcune considerazioni sulla legittimazione ad agire e richiamato, in particolare, il criterio – rectius l’elemento - della “vicinitas”su cui fondano tra l’altro la loro legittimazione a ricorrere, le Associazioni ed i Comitati avverso i provvedimenti nell’epigrafe indicati hanno dedotto le seguenti censure:
- 1) carenza di istruttoria riguardo alla compatibilità dell’impianto con le acque, l’aria, il clima, il paesaggio, oltre che sugli effetti diretti e indiretti sull’uomo, sull’abitato circostante, sulla viabilità della zona, sui luoghi di culto e di interesse culturale ubicati a breve distanza dal sito della discarica;
- 2) l’omessa valutazione degli elementi oggetto dello studio di impatto ambientale, ex articolo 22 del decreto legislativo 152 del 2006 (descrizione del progetto, delle misure per evitare o ridurre gli impatti negativi, dei dati relativi all’impatto sull’ambiente sul patrimonio culturale, delle principali alternative della misura cosiddetta opzione zero, delle misure previste per il monitoraggio).
- 3) la violazione del vincolo paesaggistico, dell’articolo 26 del decreto legislativo 42 del 2004 e dell’articolo 11 comma 3, b) della legge 394 del 1991, tenuto conto dei pareri negativi resi dalla Soprintendenza dei beni culturali, della estraneità della procedura valutativa in corso rispetto alla sentenza del Tar Lazio (riguardante la sospensione dei lavori di smottamento del terreno in discarica); dei pareri negativi espressi in data 16 dicembre 2013 dalla Direzione MIBACT ed in data 10 dicembre 2013 dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Roma i quali sono stati peraltro disattesi dalla Regione Lazio, richiamando la disposizione di cui all’art. 26 del decreto legislativo 42 del 2004 e dell’articolo 11 comma 3, B della legge 394 del 1991.
- 4) l’area interessata è ricompresa all’interno del Parco regionale di Decima-Malafede istituito con legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 ed ubicata nelle vicinanze del luogo di culto del Santuario del Divino Amore, ove si svolgono ogni anno frequenti processioni e pellegrinaggi;
- omessa valutazione dell’impatto che l’attività produrrebbe sul genere umano, comportando tale progetto il collocamento in discarica di nuovi tipi di rifiuti in prossimità di centri abitati, di insediamenti agricoli ingenti inclusi nell’ambito meridionale dell’Agro romano con conseguenti rischi soprattutto alla salute umana;
- 5) carenza della VIA riguardo all’impatto del progetto sulla componente idrogeologica del luogo, tenuto conto che la stessa Regione Lazio con nota del 17.10.2014, n. 577660 aveva evidenziato che l’Arpa regionale e il Dipartimento tutela ambientale di Roma capitale (doc. 5, 6 e 7) avevano rinvenuto nelle acque di falda del sito una forte concentrazione di cloruri, ferro, manganese, piombo etc), essendo, peraltro, l’area in questione ricompresa nel bacino n. 14 “Tevere basso corso….” ed attraversata da corso d’acqua in assenza del requisito minimo di distanza di metri 150.
- 6) omessa valutazione ai fini autorizzatori delle già critiche condizioni di viabilità delle strade limitrofe al sito;
- 7) in sede di conferenza di servizi, svoltasi in data 18 marzo 2015, la sottesa pronuncia di compatibilità ambientale positiva è stata espressa in assenza del parere della Città metropolitana di Roma capitale, tenuto conto della presenza in zona di un pozzo di captazione delle acque destinato al consumo umano;
- 8) eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, l’Autorità di Bacino del fiume Tevere, la Regione Lazio.
Si è costituita in giudizio la ECOFER Ambiente s.r.l. che, dopo aver ripercorso il complesso iter procedimentale prodromico al provvedimento odiernamente gravato, eccepisce l’inammissibilità del ricorso atteso configurandosi la VIA atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile in quanto atto presupposto del successivo procedimento di autorizzazione integrata ambientale e, dunque, del provvedimento autorizzatorio finale lesivo di posizioni giuridiche soggettive.
La ECOFER eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione dei Comitati ricorrenti non avendo comprovato la loro rappresentatività, nonchè l’assenza del requisito della “vicinatas” territoriale alla discarica, con conseguente insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale ad agire.
Sostiene che il fondo dell’invaso è totalmente caratterizzato dalla presenza di una impermeabilizzazione e che il percolato, odiernamente aspirato in superficie e asportato mediante autobotti, sarebbe assoggettato a depurazione dello stesso sito escludendo così ogni rischio di contaminazione ambientale.
Nel merito, la ECOFER Ambiente s.r.l. controdeduce affermando che:
- la discarica non è ubicata all’interno dell’area archeologica limitrofa al Santuario del Divino amore, richiamando il parere favorevole della Sovrintendenza archeologica del 7 ottobre 2002;
- nessun residuo di frantumazione metallico sarebbe conferito in discarica, atteso che tutto il metallo sarebbe riciclato;
- relativamente al percolato, il sito è provvisto di autorizzazione provvisoria di proroga, rilasciata con determinazione del 10 febbraio 2016;
- che alcun ampliamento qualitativo e quantitativo di rifiuti sarebbe conseguente all’approvazione del progetto, stante il numero invariato sia di quantità di rifiuti conferibili che di lotti di terreno interessati;
- che il provvedimento oggetto di impugnativa è stato adottato all’esito di due conferenze di servizi che hanno visto la partecipazione di tutte le autorità coinvolte dalla realizzazione del progetto;
- che la relazione tecnica allegata al progetto ed i numerosi prerequisiti comprovano lo svolgimento di specifiche valutazioni di tutti gli aspetti connessi alla tutela ambientale e dalla tutela della salute umana;
- che i pareri sfavorevoli espressi dalla Direzione del MIBACT riguardano solo l’impianto fotovoltaico per aspetti connessi all’impatto visivo dello stesso;
- che l’area non è ricompresa all’interno del Parco Decima Malafede i cui confini distano 4 km dalla discarica;
- che la localizzazione della discarica sarebbe conforme ai limiti di sicurezza dai centri abitati, circostanza accertata dalla sentenza del Tar Lazio 11218/2015 e del Consiglio di Stato n. 6029/2006;
- che sono stati valutati i profili di incremento del traffico urbano, dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, oltre che quelli legati alla compresenza di altre discariche.
Osserva il Collegio che con atto introduttivo del presente giudizio le Associazioni ed i Comitati, nell’epigrafe meglio specificati, chiedono l’annullamento della determinazione Direzione infrastrutture e politiche abitative della Regione Lazio 9 dicembre 2015, n. G15359 , recante pronuncia di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto “Ottimizzazioni impiantistiche gestionali finalizzata al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’impianto di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e realizzazione di impianto fotovoltaico”, presentato dalla ECOFER Ambiente s.r.l., odierna controinteressata, da realizzare all’interno di un’area ubicata all’interno del Comune di Roma, in località Falcognana, per la quale è stata rilasciata in favore della medesima ECOFER nell’anno 2003 apposita autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’attività di discarica e di smaltimento dei residui di frantumazione dei rifiuti contenenti metalli derivanti da processi di recupero di carcasse di autoveicoli fuori uso e di elettrodomestici (fluff.), nonché di rifiuti speciali pericolosi e non.
Parte ricorrente lamenta, sotto molteplici ed analitici profili l’illegittimità del provvedimento regionale in quanto caratterizzato da assoluta carenza istruttoria in ragione della omessa valutazione dei molteplici e pregiudizievoli effetti ambientali e per la salute umana connessi all’incremento della tipologia di rifiuti (codici CER) ammessi in discarica con la determinazione dirigenziale gravata.
La Società ECOFER Ambiente, costituita in giudizio, eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per carenza di legittimazione attiva da parte dei Comitati ricorrenti, di rappresentatività per insussistenza del requisito della cd. vicinitas, ed essendo stata l’impugnativa proposta avverso una determinazione non configurabile quale atto finale del più complesso ed articolato procedimento autorizzatorio ambientale.
Nel merito, controdeduce l’infondatezza delle doglianze proposte.
Il Collegio, per ragioni di ordine processuale ritiene doversi pronunciare, in via pregiudiziale, sull’eccezione di inammissibilità.
L’eccezione è priva di pregio.
Osserva il Collegio che il presente ricorso è stato proposto da Associazioni e Comitati le cui sedi, secondo quanto indicato nell’atto introduttivo del presente giudizio, sono ubicate nella zona territoriale interessata dalla discarica. In particolare, per stessa ammissione della ECOFER Ambiente s.r.l. i soggetti ricorrenti hanno le loro sedi legali ad una distanza dal sito della discarica variabile da chilometri 1,3 a 12,4.
In relazione al profilo della rappresentatività il Collegio ritiene sussistente la legittimazione attiva sia del Comitato di Quartiere Falcognana, sia del Comitato delle Cinque, nonché delle Associazioni ricorrenti, ravvisando in materia, per costante insegnamento giurisprudenziale, l’interesse ad agire non soltanto in favore delle associazioni e dei comitati stabili, cui tale facoltà è stata conferita dall'art. 13 della l. n. 349 dell'8 luglio 1986, ma anche dei comitati spontanei, costituitisi allo specifico scopo di proteggere l'ambiente, la salute o la qualità della vita delle popolazioni residenti su di un determinato territorio qualora abbiano un adeguato grado di rappresentatività e di stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso o finanche di singole persone fisiche sulla base del criterio della "vicinitas" quale elemento qualificante dell'interesse a ricorrere a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione.
Orbene, riguardo a tali presupposti, il Collegio ne ravvisa la sussistenza in considerazione della manifesta rappresentatività delle Associazioni e dei Comitati anzidetti i quali racchiudono per numero e consistenza una moltitudine di cittadini e di soggetti territorialmente legati all’aera interessata dagli effetti innovativi della valutazione d’impatto ambientale approvata con la determinazione regionale del 9 dicembre 2015.
Anche il residuo profilo di inammissibilità deve considerarsi, ad avviso del Collegio, privo di pregio, configurandosi la valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale come due fasi distinte, autonome ed involgenti profili differenti, dotate ciascuna di autonoma lesività.
Giova premettere, al riguardo, come la procedura di valutazione di impatto ambientale costituisca espressione di un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, involgendo, al contempo, anche profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, trattandosi nella sostanza di una procedura essenzialmente finalizzata alla tutela preventiva dell'ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti: paesaggio, risorse naturali, condizioni di vivibilità degli abitanti, aspetti culturali.
Secondo un recente insegnamento giurisprudenziale, da quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la valutazione di impatto ambientale risulta finalizzata ad una sensibilizzazione dell'autorità decidente attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611), non limitandosi ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implicando una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 6/7/2013, n. 3000).
Per quel che concerne l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) questa rappresenta, invece, un unico atto che sostituisce tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale e riguarda, dunque, la localizzazione, i profili strutturali dell'opera, l'esercizio e la gestione dell'impianto (cfr. Cons. Stato V 17.10.2012 n. 5299).
Ciò premesso deve affermarsi, anche nel caso di specie, l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d’impatto ambientale , essendo il procedimento per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (in tal senso C. Stato, sez. V 26 gennaio 2015 n. 313).
Ne consegue, per le considerazioni che precedono che i prospettati profili di inammissibilità non possono considerarsi suscettibili di accoglimento.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con il primo ed articolato motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della determinazione regionale in epigrafe indicata, in quanto contrastante con le finalità specificamente individuate in sede normativa alle quali deve tendere la valutazione d’impatto ambientale.
I ricorrenti deducono, in primo luogo, che l’autorità competente al rilascio della VIA avrebbe disatteso i pareri sfavorevoli espressi dalla direzione del MIBACT in data 16 dicembre 2013, nonché quelli parimenti negativi espressi dalla Soprintendenza dei beni culturali in data 10 dicembre 2013, stante peraltro la sussistenza di vincoli presenti nella zona interessata dagli interventi assoggettati a VIA favorevole, la vicinanza della discarica al Santuario del Divino Amore, l’inclusione di gran parte dell’area all’interno del Parco Regionale di Decima-Malafede.
Con ulteriore doglianza parte ricorrente evidenzia l’omessa valutazione in sede di VIA degli effetti pregiudizievoli sull’uomo ed in particolare sulla salute umana, facendo riferimento all’ampliamento delle tipologie di rifiuti da conferire nella discarica ed alla compatibilità dell’attività progettuale con l’abitato ed il complesso agrario ubicato a breve distanza.
Con altro motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’incompletezza istruttoria riguardanti gli effetti dell’impatto del progetto sulla componente idrogeologica del luogo, nel caso di specie omissiva rispetto ai possibili effetti connessi alla realizzazione dei nuovi interventi, con particolare riguardo al superamento di valori massimi ammissibili nelle falde acquifere prospicienti la discarica.
Con ulteriori censure si lamenta l’incompletezza delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi per mancata compresenza di tutte le amministrazioni titolari di interessi e segnatamente del parere della Città Metropolitana di Roma attesa la presenza di un pozzo destinato al consumo umano con le relative caratteristiche, nonché, infine, la valutazione di compatibilità ambientale concernente il sistema di trattamento in situ del percolato, tenuto conto peraltro della scadenza del termine di proroga (7 maggio 2014) delle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto sperimentale per tale trattamento, peraltro non afferenti a tutte le tipologie di rifiuto previste nel nuovo progetto presentato.
Giova, al riguardo, rammentare che la valutazione d’impatto ambientale rappresenta ai sensi degli artt. 4 e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 un complesso ed articolato iter procedimentale destinato ad operare, una adeguata e specifica valutazione ambientale di piani, programmi e progetti al fine di assicurare la compatibilità dell'attivita' antropica con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica, caratterizzati da un impatto significativo sull'ambiente al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire tanto al rispetto della salute umana, quanto della migliore qualita' della vita con ponderazione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di un progetto sui fattori preponderanti quali l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale e relativa reciproca interazione.
Con riferimento alla realizzazione di uno specifico progetto, le succitate disposizioni normative stabiliscono che l'istanza sia presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita' competente corredata del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale, nonché dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera nell’ambito della conferenza di servizi e all’esito della quale, l'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
E’ peraltro previsto che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisca o coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
Ebbene, da un esame della determinazione regionale oggetto di impugnativa emerge lo svolgimento di una non completa ed adeguata attività istruttoria rispetto alle attività dedotte in progetto comportanti, soprattutto, una variazione qualitativa di rifiuti in ingresso rispetto alla tipologia di quelli assenti di con autorizzazione integrata ambientale del 20 aprile 2010.
È dato rilevare, difatti, dalla relazione illustrativa dell’istruttoria tecnica-amministrativa allegata alla determina odiernamente gravata, che l’attività progettuale assoggettata a VIA prevede una significativa variazione qualitativa dei rifiuti in ingresso (tra cui rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale, trattamento pirolitico del carbone, dei processi chimici inorganici, rifiuti alla produzione formulazione forniture d’uso di pitture, vernice smaltire tra adesivi sigillanti inchiostri, rifiuti prodotti dal trattamento clinico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali, rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico meccanico superficiale di metalli e plastica, oli esauriti residui combustibili liquidi, rifiuti di imballaggio, rifiuti delle operazioni di costruzione demolizione compreso il terreno proveniente dai siti contaminati ) per i quali non appaiono esser stati esaminati e valutati in modo analitico gli specifici effetti sui molteplici aspetti e campi d’indagine ai quali è preordinata la valutazione d’impatto ambientale.
Altrettanto significativa e suscettibile di rilevo deve considerarsi, ad avviso del Collegio, la circostanza riscontrabile dalle note della Regione Lazio, dell’Arpa Lazio e di Roma Capitale rispettivamente del 17 ottobre 2014, del 17 settembre 2014, del 19 novembre 2014 le quali hanno evidenziato una contaminazione nelle acque di falda del sito e prospicienti ad esso eccedenti i limiti di legge previsti per talune sostanze (piombo, triclorometanofluoruri, ferro, manganese, tetracloroetilene) riconducibile, in via generale, ad una serie di tipologie di rifiuti alcune delle quali ricomprese tra quelle previste dalla nuova attività progettuale proposta da Ecofer (cfr. in particolare nota di Roma Capitale del 19.11.2014 n. 77530).
Riguardo a tale aspetto ictu oculi incidente primariamente sulla qualità della vita e sulla salute umana, oltre che sulla fauna, la flora, nonché sull’ecosistema ambientale inteso nella più ampia accezione, il Collegio ritiene, pur alla luce della documentazione prodotta dal proponente su tali profili con nota del 20 luglio 2015, la valutazione d’impatto ambientale non adeguatamente suffragata da adeguata istruttoria e, dunque, carente in merito a specifiche valutazioni tali da escludere l’incidenza delle attività progettuali e delle nuove tipologie di rifiuti rispetto alle eccedenze dei limiti di concentrazione delle predette sostanze nelle falde acquifere, essendo indimostrata la mancanza di alcuna percentuale di incidenza sia della discarica già esistente che delle nuove attività progettuali sul superamento dei limiti delle sostanze inquinanti le falde acquifere.
Né, tali carenze istruttorie il Collegio ritiene superabili nella successiva fase procedimentale relativa all’acquisizione dell’autorizzazione integrale ambientale, in ragione delle specifiche attività d’indagine e di accertamento tecnico espressamente ascrivibili, ai sensi della riferita normativa ambientale, alla fase di valutazione d’impatto ambientale.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Mattei Salvatore Mezzacapo