TAR Lombardia Milano, Sez. I n. 2843.  del 22 novembre 2012
Ambiente in genere.Legittimità diniego rinnovo concessione area del demanio regionale.

L'ente locale, qualora ritenga di recuperare un'area pubblica per darle una destinazione ritenuta più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo della precedente concessione di suolo pubblico e non deve rendere particolari giustificazioni in ordine alla scelta così operata. Infatti, la concessionaria di un bene pubblico non è titolare (indipendentemente dalla durata del rapporto di concessione) di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell'agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione e non necessita di ulteriore motivazione . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02843/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00582/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2012, proposto da: Café Du Bateau S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Mariapatrizia Perdicaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, largo Augusto, 3

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Ruggero Meroni e Maria Sorrenti, con domicilio eletto in Milano via Andreani, 10

nei confronti di

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Milano, via F. Filzi, 22

per l'annullamento

del diniego di rinnovo della concessione dell'area del demanio regionale sita in darsena di Porta Ticinese e concessa ad uso di attività commerciale di bar/ristorante, pg 894129/2011 del 14.12.11, notificata in data 23.12.2011 alla soc. Cafè du Bateau s.r.l.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Regione Lombardia;

Vista l’ordinanza del Tar Lombardia, Milano, sez. I, 23/3/2012, n. 413;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, concessionaria di un’area sita nella darsena di proprietà del Comune di Milano, nella quale svolge un’attività di ristorazione, ha impugnato il diniego di rinnovo della concessione motivato con riferimento alla necessità del Comune di venire in possesso dell’area per realizzarvi le opere di riqualificazione in vista dell’Esposizione del 2015.

Contro il suddetto atto la ricorrente ha dedotto che esso sarebbe viziato da eccesso di potere, essendo la richiesta di restituzione da parte del Comune priva di motivazione e sproporzionata. In particolare la progettazione della nuova darsena sarebbe ferma allo stadio della progettazione preliminare e non terrebbe conto dell’attività di ristorazione svolta dalla ricorrente.

In ogni caso è stato chiesto il risarcimento del danno per i danni cagionati dall’esecuzione del provvedimento di rimozione.

La difesa comunale ha richiesto la reiezione del ricorso, evidenziando che l’area ha natura demaniale e che le concessioni rilasciate alla ricorrente fino al 2010 hanno sempre avuto carattere precario.

L’ultima convenzione biennale, stipulata nel 2010, prevedeva già che non vi sarebbe stato un ulteriore rinnovo, in quanto l’area rientra nel progetto delle vie d’acqua legato alla realizzazione dell’Expo; ne consegue che la ricorrente è allo stato priva di titolo ad occupare l’area. A ciò si aggiunge che, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, il progetto definitivo sarebbe stato già approvato nelle more del giudizio con deliberazione della Giunta comunale n. 1485/2012 del 13.7.2012.

In sede di replica la ricorrente ritiene non ancora attuale l’esigenza della restituzione dell’area per la mancanza del progetto esecutivo e che comunque sussisterebbe un affidamento del ricorrente al rinnovo della concessione, previa valutazione della possibilità di inserire la struttura da essa gestita nel progetto.

La Regione ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 10 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza ha chiarito che la concessionaria di un bene pubblico non è titolare (indipendentemente dalla durata del rapporto di concessione) di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell'agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione e non necessita di ulteriore motivazione (T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 settembre 2011, n. 963; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145; T.A.R. Liguria, sez. II, 10 luglio 2008, n. 1467; T.A.R. Trantino Alto Adige, Trento, 6 ottobre 2003, n. 358).

Ne deriva che l'ente locale, qualora ritenga di recuperare un'area pubblica per darle una destinazione ritenuta più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo della precedente concessione di suolo pubblico e non deve rendere particolari giustificazioni in ordine alla scelta così operata.

In sintesi, l'amministrazione può decidere, alla scadenza del rapporto di concessione di un bene pubblico, se procedere o meno al rinnovo della concessione medesima (fermo restando, nel primo caso, il doveroso rispetto dei principi dell'evidenza pubblica) e può optare per non rinnovarla ad alcuno.

Nel caso in questione l’amministrazione ha in ogni caso dimostrato che l’area serve alla realizzazione di un progetto connesso all’esposizione universale di Milano del 2015, ormai giunta alla fase finale di realizzazione.

In particolare nel corso del giudizio l’amministrazione ha approvato il progetto definitivo, che definisce in modo compiuto l’assetto dell’area, con la conseguenza che risulta soddisfatto anche il principio di proporzionalità sotto il profilo temporale, in base al quale l’amministrazione che ha da tempo inteso rientrare nel possesso dell’area demaniale deve esercitare la propria potestà dominicale in pregiudizio del privato ex concessionario solo in presenza di esigenze concrete ed attuali di interesse pubblico.

Deve poi escludersi che la richiesta di pagamento del canone di occupazione avvenuto medio tempore costituisca manifestazione della volontà dell’amministrazione di concedere di nuovo l’area al privato: è compito, infatti, della Ragioneria comunale quello di riscuotere i canoni di occupazione indipendentemente dall’esistenza di un titolo e fino all’avvenuta liberazione dell’area a titolo non già del previgente rapporto, ma della sola occupazione abusiva.

Su tale fondamento la domanda risarcitoria va concorrentemente respinta.

Reputa, tuttavia, il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese del giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune che liquida in euro 1.800,00, oltre IVA e CPA se dovuti a titolo del 50% di quanto altrimenti dovuto.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)