Sez. 3, Sentenza n. 11556 del 21/02/2006 Ud. (dep. 31/03/2006 ) Rv. 233565
Presidente: Lupo E. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A. Imputato:
Davito Bava. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Gip Trib. Torino, 25 Febbraio 2005)
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
- Emissioni di gas, vapori e fumi - Odori molesti - Reato di cui all'art. 674
cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissione
di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata
richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la
integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta
tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844
cod. civ.. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per
la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle
loro deiezioni).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 21/02/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 299
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 039786/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DAVITO BAVA GIOVANNI PIETRO N. IL 28/07/1954;
avverso SENTENZA del 25/02/2005 GIP TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo che ha
concluso per: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 2005, il G.I.P. presso il Tribunale di
Torino, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e
successivo giudizio abbreviato, ha condannato Davito Bava Giovanni
Pietro alla pena di Euro 200,00 di ammenda, riconoscendolo colpevole
del reato di cui all'art. 674 c.p., per avere provocato, quale
proprietario di fabbricati e manufatti adibiti abusivamente (per
mancanza del parere igienico sanitario favorevole a tale uso, del resto
non consentito dalle norme urbanistiche e quindi a seguito di un
unilaterale cambio di destinazione d'uso dei bassi fabbricati di sua
proprietà, senza concessione edilizia e situati in zona che
non ammette la destinazione rurale) all'allevamento e al ricovero di
bovini, l'emissione di gas dall'odore di stallatico, prodotto dallo
stallaggio degli animali e dal deposito delle loro deiezioni, in luoghi
privati ma di comune o di altrui uso, vale a dire nei vani scale e nei
locali di civile abitazione delle case limitrofe, site in strada Ponte
Picca n. 1, Case Pioletti nn. 4, 5, 6 e 17 nel Comune di Corio (TO),
molestando e offendendo gli occupanti di tali abitazioni. Dal 1988 al
4.2.2002.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato
personalmente, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 674 c.p., per
aver ricondotto l'odore di stallatico alla nozione di gas, vapori e
fumo, considerati dalla norma incriminatrice.
Deduce inoltre che il giudice ha errato nel ritenere che il reato in
questione sia ipotizzabile anche quando le emissioni non superino i
limiti di normale tollerabilità, non motivando in ordine
alla intensità dell'odore; infatti la norma richiede che le
emissioni avvengano in ispregio alla normativa vigente. Del resto anche
art. 844 c.c. parla di superamento della normale
tollerabilità e non di qualsiasi immissione di fumo, calore
etc., per cui il diritto penale non potrebbe considerare più
gravemente fatti che per il diritto civile non costituiscono illecito.
Con un ulteriore motivo di ricorso, la difesa dell'imputato censura la
sentenza impugnata per la motivazione ritenuta apparente in ordine alla
penale responsabilità dell'imputato, affermata sulla base di
mere ipotesi non sufficientemente riscontrate.
Con memoria contenente motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p.,
comma 4, la difesa dell'imputato sviluppa ulteriormente gli argomenti
svolti a sostegno delle censure mosse alla sentenza impugnata. MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato.
Con un primo motivo la difesa del ricorrente censura l'equiparazione
fatta dalla sentenza impugnata tra odore di stallatico e gas, al fine
di ricondurre le emissioni del primo alla fattispecie di cui alla
seconda parte dell'art. 674 c.p., riferita esclusivamente alle
emissioni di gas, vapori e fumo atti a creare molestia alle persone. Al
riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. 14 gennaio 2000 n. 407) riconduce l'emissione di odori molesti
alla fattispecie considerata. Del resto, la percezione di un
determinato odore costituisce il risultato della liberazione da una
determinata materia (nel caso in esame le deiezioni animali) di
prodotti volatili, come tali percepibili anche all'olfatto e
definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas. Con un
secondo e un terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata motivazione
della sentenza impugnata quanto al superamento della normale
tollerabilità degli odori denunciati e quanto alla
valutazione delle prove poste a base dell'affermazione della
colpevolezza dell'imputato.
In proposito va premesso che il reato in esame costituisce un reato di
pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine
dell'emissione di gas etc. ad offendere o molestare le persone (Cass.
21 marzo 1998 n. 3531), laddove per molestia deve intendersi la
situazione di disturbo della tranquillità e della quiete,
con impatto negativo sulle normali attività della persona
(Cass. 22 gennaio 1996 n. 678).
L'antigiuridicità penale dell'emissione molesta consegue poi
al fatto che questa avvenga unici casi non consentiti dalla legge". Al
riguardo, costituisce giurisprudenza da ultimo prevalente di questa
Corte, quantomeno a partire dal 2000, l'affermazione secondo la quale
laddove esistano precisi limiti tabellari di tollerabilità
delle emissioni (come nel caso della normativa speciale in materia
ambientale, con riferimento all'inquinamento atmosferico, a quello
idrico o a quello elettromagnetico), si presumono consentite quelle che
abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative ammesse dal
legislatore speciale; nel caso invece in cui non esista una specifica
valutazione normativa operata preventivamente, la valutazione di
tollerabilità consentita andrà operata alla luce
dei principi che ispirano le specifiche leggi di settore (Cass. 18
giugno 2004 n. 38297).
Sul piano considerato, questa Corte ha affermato, per quanto qui
interessa, che il parametro di legalità in parola deve
individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di
autorizzazione all'esercizio di una determinata attività e
nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve aver
riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a
quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod.
civ. (Cass. 26 maggio 2005 n. 19898), anch'esso comunque condizionato,
come quello della normale tollerabilità, dalla situazione
ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione
molesta.
Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che
l'attività esercitata dall'imputato e che ha dato luogo
all'emissione contestata (ricovero di bovini) era abusiva, per difetto
del parere igienico sanitario favorevole a tale uso e soprattutto
perché esclusa dalle norme urbanistiche.
Il che può non significare ancora che si tratti di
attività il cui divieto incida direttamente anche agli
effetti considerati dall'art. 674 c.p., ma costituisce comunque
circostanza idonea ad evidenziare che nella località in
questione l'attitudine offensiva di emissioni derivanti
dall'allevamento e ricovero di animali deve ritenersi massima, proprio
perché la disciplina della zona non ammette destinazioni
rurali, con le connesse possibili emissioni moleste. Risulta inoltre
dalla sentenza che da anni alcuni cittadini residenti in abitazioni
vicine al luogo in cui l'imputato svolgeva attività di
allevamento del bestiame avevano segnalato al Comune e alla locale
A.S.L. la presenza di tale allevamento recante disturbo alla quiete
pubblica per la presenza di insetti e odori di stallatico. A seguito di
un ultimo esposto, la A.S.L. n. 6 aveva effettuato due sopralluoghi,
rilevando in una delle due occasioni la presenza degli animali nei
locali di proprietà dell'imputato e riferendo che
dall'allevamento si sprigionava un odore di stallatico facilmente
percepibile anche dai fabbricati limitrofi ubicati a pochi metri di
distanza.
La sentenza omette effettivamente, come rilevato dal ricorrente, di
precisare se le emissioni determinavano una molestia esorbitante i
limiti di tollerabilità e non esamina alcune testimonianze
riferite dalla difesa a sostegno del mancato superamento di tale
limite. Peraltro, a giudizio del collegio, l'avvenuto superamento del
limite può agevolmente essere desunto proprio da tutte le
circostanze evidenziate dalla sentenza e sopra riferite, dal carattere
abusivo delle attività da cui originava l'emissione di
odori, alle reiterate denunce e segnalazioni da parte dei vicini di
casa e fino agli accertamenti compiuti dalla A.S.L. di
Ciriè; mentre, a fronte delle circostanze rilevate,
è stato implicitamente ritenuto dal giudice di merito non
significativo di un disturbo solo occasionale, come dedotto dal
ricorrente, il fatto che in uno dei due sopralluoghi i locali adibiti a
stalla erano vuoti, perché gli animali erano al pascolo e
correttamente non sono state prese in considerazione le generiche
affermazioni di un testimone riportate nel ricorso, secondo le quali
questi da ultimo avvertirebbe meno la presenza degli odori e
convivrebbe con la problematica.
Così integrato l'apparato argomentativo della sentenza
impugnata, non costituente vizio di motivazione della stessa, il
ricorso va ritenuto infondato e va respinto, con le conseguenze di cui
all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006