Cass. Sez. III n. 25217 del 20 giugno 2008 (Ud 6 feb. 2008)
Pres. Altieri Est. Mancini Ric. Delli Muti
Beni Ambientali. Introduzione armi in parco elemento soggettivo
In caso di introduzione in assenza della prescritta autorizzazione un' arma da sparo e munizioni nell'interno di un parco naturale è del tutto indifferente che nella zona protetta l'imputato si sia eventualmente introdotto per mera inavvertenza posto che per la integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente anche la sola colpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.5.2007 il tribunale di Lucera sede distaccata di Rodi Garganico ha condannato D.M.A. alla pena di Euro 200,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole di avere introdotto in assenza della prescritta autorizzazione un'arma da sparo e munizioni nell'interno del parco naturale del Gargano, armi e munizioni trasportate a bordo di una autovettura con la quale attraversava il parco stesso (in violazione della L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f) e art. 30, comma 1, legge quadro sulle aree protette).
Avverso la decisione l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione osservando che era entrato per errore nell'area protetta non segnalata, come riconosciuto nella stessa sentenza, da appositi cartelli indicatori. Peraltro a dimostrazione della sua buona fede il fucile era ben custodito nell'apposito fodero all'interno del bagagliaio della sua autovettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La norma violata dall'imputato, quella contenuta nella L. n. 394 del 1991, art. 11, lett. f), vieta espressamente "l'introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati" ed il divieto secondo quanto chiarito da questa Corte Suprema con la sentenza n. 2919 del 2000 Rv 215508 opera "a prescindere dalla flagranza della attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta".
Vertendosi poi in materia contravvenzionale è del tutto indifferente che nella zona protetta l'imputato si sia eventualmente introdotto per mera inavvertenza posto che per la integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente anche la sola colpa.
Nè la sua responsabilità potrebbe considerarsi esclusa nel caso in cui l'area protetta, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, non fosse segnalata da appositi cartelli indicanti il divieto della attività venatoria. Ed invero essendo i parchi naturali istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale essi non necessitano della tabulazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria (così fra molte altre Cass. Sez. 3, n. 10616 del 2006 Rv 210516).
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2008.