Cass. Sez. III n.18460 del 17 giugno 2020 (CC 9 gen 2020)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Onori
Beni Ambientali.Livellamento del terreno

Integra il reato di cui aIl’art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata,  di  lavori,  consistenti tra I’aItro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. Tanto in virtù del principio, persistente  anche  alla  luce  della disciplina  di cui al Dlgs. 42/04, secondo il quale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessita di preventiva autorizzazione riguarda ogni attivita comportante una modificazione  dell'assetto  territoriale,  ivi  compresa  la  conformazione  dei  luoghi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 settembre 2019, il Tribunale di Roma sezione del riesame, adito nell'interesse di Onor; Mirella ai sensi dell'art. 322 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il gip del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno, confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione Onori Mirella mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 181 Dlgs. 42/04, atteso che le opere realizzate e volte a rendere pianeggiante il terreno sequestrato non avrebbero dato luogo ad alcun mutamento del territorio, ma ad una mera sistemazione di un terreno agricolo, così da non richiedere alcuna previa autorizzazione e da non dar luogo ad alcuna violazione del testo unico sull'urbanistica.
Quanto alla realizzata recinzione, attese le ridotte dimensioni e l'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo, essa non richiederebbe alcun titolo abilitativo, trattandosi soltanto di una manifestazione del diritto di proprietà e di una attività edilizia libera.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si premette che il sequestro è stato disposto e quindi confermato dal tribunale solo in relazione al reato ex art. 181 Dlgs. 42/04. Correttamente il tribunale ha rilevato la riconducibilità dell'intervento nell'ambito di una modifica dei luoghi richiedente, in area vincolata, il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, sottolineando come da apposita verifica tecnica - cui la difesa ha solo opposto una personale diversa qualificazione di quanto realizzato, così proponendo una mera rivalutazione del merito, in questa sede inammissibile - sia emerso un livellamento del terreno piuttosto che una mera ripulitura.
Il collegio della cautela ha in tal modo fatto applicazione del principio per cui, integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l'altro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo come quello in esame (Sez. 3, n. 43863 del 14/10/2009 Rv. 245268 - 01 Manzoni).
Tanto in virtù del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Dlgs. 42/04, secondo il quale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. (Sez. 3, n. 1172 del 10/12/2001 (dep. 14/01/2002 ) Rv. 220855 - 01 Totaro).
Non implicano invero una modifica dell'assetto dei luoghi i soli interventi che il legislatore ha espressamente sottratto al previo regime autorizzativo in area vincolata, anche attraverso un eventuale giudizio postumo di compatibilità paesaggistica, quali quelli di cui all'art. 181 comma 1 ter del Dlgs. citato e consistenti:
a) in lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) nell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) nei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Riguardo alla contestata recinzione inoltre, opera il medesimo principio sopra indicato, avente riguardo alla rilevanza dell'opera sotto il profilo del mutamento dello stato dei luoghi, da valutarsi anche evitando ogni inammissibile frammentazione degli interventi in esame, tra loro in realtà correlati. Cosicchè la complessiva realizzazione, nel contesto di una più organica modifica dell'assetto territoriale riguardante le quote dell'area interessata, di una recinzione costruita mediante paletti alti 2 metri e rete metallica per circa 20 metri integra una alterazione significativa, richiedente anch'essa il rilascio della autorizzazione paesaggistica ( cfr. in tal senso Sez. 3, n. 39355 del 12/10/2006 Rv. 235463 - 01 Cocchi).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 09/01/2019.