Consiglio di Stato, Sez. VI n. 5994 del 27 novembre 2012
Beni ambientali. Legittimità diniego Direttore beni paesaggistici per parco fotovoltaico.

E’ legittimo il parere sfavorevole del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise sul progetto per la realizzazione del parco fotovoltaico di 956,8 Kwp. Infatti, la disciplina del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate, presenta ratione materiae, carattere speciale anche per ciò che riguarda la valutazione dell’impatto paesaggistico, rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dagli artt. 159 e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: di guisa il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente da questo art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 che prescrive, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica, il “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05994/2012REG.PROV.COLL.

N. 02788/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2788 del 2012, proposto da: 
Giancola Gennaro Sabatino, quale procuratore speciale della ditta Gianicola Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Molise;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00945/2011, resa tra le parti, concernente realizzazione di impianto fotovoltaico in Roccamandolfi

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Bucellato per delega dell'avvocato Calillo e l'avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Il signor Gennaro Sabatino Giancola, procuratore generale del signor Nicola Gianicola, titolare dell’omonima ditta, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Molise ha respinto i ricorsi proposti avverso il parere sfavorevole del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise sul progetto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in località Cimbroni del comune di Roccamandolfi (Isernia) e del parere negativo della competente Soprintendenza del 24 settembre 2010 sui progetti presentati per la realizzazione di ricoveri per ovini con tetti fotovoltaici nella medesima località.

I) L’appellante, premesso che, contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, i progetti presentati non concernevano un unico intervento relativo ad un imponente impianto fotovoltaico, ma tre distinti interventi (un primo progetto concerne la collocazione di pannelli solari direttamente sul terreno; gli altri la realizzazione di tali impianti sul tetto di strutture distinte e lontane tra loro), necessari per la modernizzazione dell’attività di pastorizia, da anni svolta dalla famiglia del Giancola e tipica della zona, ribadisce che tali interventi erano consentiti dal Piano territoriale paesistico ambientale di area vasta n. 3 del Massiccio del Matese in zona incolta e non visibile (anche se dichiarata dal piano pesistico regionale di notevole interesse paesistico) in cui vigeva il divieto solo per le trasformazioni antropiche. Le previsioni del Piano paesistico non vietavano, quindi, secondo l’appellante, gli interventi in questione, che riguardano solo l’adeguamento dell’attività di pastorizia: non era quindi necessario, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale amministrativo, impugnare il Piano paesaggistico, che tra l’altro, essendo stato approvato nel 1997, è attualmente scaduto; inoltre, la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ritiene che l’intervento comporterebbe una trasformazione della montagna mediante la realizzazione di interventi commerciali e industriali.

L’appellante, dopo aver ricordato le tappe del procedimento sfociato nel provvedimenti impugnati in primo grado, iniziata con la richiesta di autorizzazione unica in data 15 giugno 2010 ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il parere favorevole espresso dalla Regione Molise, l’acquisizione istruttoria disposta dalla Soprintendenza e l’esito della stessa, sottolinea che l’intervento aveva lo scopo di riattivare l’attività di pastorizia grazie allo sfruttamento dell’energia solare senza sacrificio per l’ambiente e il paesaggio. Il parere negativo della Soprintendenza non appare quindi, comprensibile, anche tenuto conto che la commissione paesaggistica regionale aveva rilasciato parere favorevole alla realizzazione dei singoli impianti fotovoltaici, con nota trasmessa il 30 settembre 2010 alla Soprintendenza che, con i provvedimenti impugnati in primo grado, ha avuto l’effetto di bloccare i lavori della conferenza di servizi decisoria convocata nella medesima data del 30 settembre 2010 e ha provocato l’avvio, da parte della Regione, della procedura di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’invio del preavviso del provvedimento negativo, poi assunto in data 24 settembre 2010 per tutti gli interventi proposti.

II) L’appello censura la sentenza sotto molteplici profili, che non possono essere condivisi.

Le valutazioni negative della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, - basate sul fatto che gli impianti fotovoltaici, essendo di produzione di energia elettrica, non sono assimilabili alle opere di urbanizzazione, che si tratta di iniziativa di dimensioni industriali,non di modesto ingombro e scarsa superficie (“puntuale”), ma ben estesa e ingombrante - contrariamente a quanto deduce il primo motivo d’appello, non è frutto di una mera e aprioristica svalutazione dell’importanza degli impianti fotovoltaici, ma procede dall’esame concreto della fattispecie in esame, sotto il profilo della (in)compatibilità con i valori paesaggistici della zona e ne individua il rilevante impatto visivo sul paesaggio, fortemente contrastante con i caratteri del pregio paesistico dei luoghi.

Giova, a tale proposito, ricordare in via assorbente che, come questo Consiglio di Stato ha sottolineato anche recentemente (sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039 e 1° agosto 2012, n. 4400), il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è regolato da una speciale disciplina legislativa.

In questa materia, il legislatore, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), finalizzata a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, è intervenuto con una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio (o con il diniego) della c.d. autorizzazione unica regionale. Questa disciplina procedimentale è definita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Il tratto peculiare di tale disposizione, frutto delle suindicate finalità semplificatorie e di concentrazione, consiste nel fatto che la stessa ha individuato nella conferenza di servizi il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Questa disciplina – incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate - presenta effettivamente, ratione materiae, carattere speciale anche per ciò che riguarda la valutazione dell’impatto paesaggistico, rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dagli artt. 159 e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: di guisa che il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente da questo art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 che prescrive, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica, il “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”.

Nella fattispecie in esame, peraltro, i lavori della Conferenza non hanno avuto svolgimento, in ragione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, che ha determinato la presa d’atto da parte della Regione, la quale non ha ritenuto di procedere ulteriormente nel pratico dispiegarsi del suddetto modulo procedimentale. Ne deriva che sono ultronee le censure svolte con l’appello in ordine a pretesi vizi del procedimento regolatorio dei lavori della conferenza, a prescindere dall’effetto del parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori del modulo delineato dall’art. 12 del citato d.lgs. n. 387, che non costituisce questione qui rilevante, attinendo all’efficacia del parere in ordine all’ulteriore eventuale sviluppo del caso.

III) Quanto alla pretesa infondatezza del parere della Soprintendenza, che secondo il ricorrente non avrebbe adeguatamente considerato il contesto ambientale e le caratteristiche dei progetti, va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante e come qui ricordato, esso non è né stereotipato né immotivato, ma procede anzi dalla considerazione delle norme imposte sull’area interessata dal Piano paesistico ambientale di area vasta n. 3 – “Massiccio del Matese” approvato, ai sensi della l.r. Molise 1 dicembre 1989, n. 24 - Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali, con deliberazione del Consiglio regionale 1° ottobre 1997, n. 254 (neppure impugnato) che, nel sottoporre a tutela tutto il territorio del comune di Roccamandolfi, non ammette nell’area stessa, classificata G2.2, trasformazioni di uso antropico B7, cioè insediamenti industriali e commerciali.

E che questa - e non già la mera categoria delle opere fuori terra assimilabili a quelle di urbanizzazione, come ha invece erroneamente ritenuto la Commissione regionale del paesaggio e ora sostiene l’appellante - sia la qualificazione propria dell’intervento progettato, emerge dalla considerazione, puntualmente riportata dal primo giudice, che il complessivo impianto fotovoltaico proposto, data la considerevole capacità produttiva in progetto (956,8 Kwp, per una superficie radiante di 7.500 mq. su un lotto complessivo di 20 mila mq) configura un parco fotovoltaico avente carattere industriale, a tenore dell’art. 7 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 5 (Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti), comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) che comprendono tra gli impianti industriali – dunque da sottoporre a verifica ambientale di cui al decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e ss. mm. - quelli fotovoltaici di potenza superiore ai 20 Kw.

Per quanto poi riguarda i tre progetti di allestimento di tettoie di edifici rurali con pannelli fotovoltaici, parallelamente proposti dall’interessato, la Soprintendenza del tutto condivisibilmente, come ha rilevato il primo giudice (che, di conseguenza, ha proceduto alla riunione dei ricorsi che li riguardano, con decisione non censurabile), esattamente li riconduce a un unico progetto - anche data la loro allocazione contestuale, la funzione produttiva non orientata all’autoconsumo e la sistematicità - con quello di cui sopra, nella medesima contrada, interessante una superficie di 1.252,8 mq. per una produzione di energia pari a 259,2 Kwp, anch’esso, quindi, da considerarsi industriale e, pertanto, in contrasto con le norme del piano paesistico.

IV) Tanto è sufficiente a ritenere l’appello infondato e da respingere, indipendentemente dalle rimanenti, in sé condivisibili, valutazioni del primo giudice.

Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti per ragioni di opportunità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)