TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 388, del 4 febbraio 2015
Beni Ambientali.Monumento naturale e lesione del diritto di proprietà
Gli atti di tutela del paesaggio e dei beni ambientali hanno natura di accertamento del valore pubblico del bene e sono adeguatamente motivati con l’individuazione del bene da proteggere. In merito alla supposta lesione del diritto di proprietà il Collegio ritiene di conformarsi all’orientamento di questo Tribunale secondo il quale l’inclusione di un’area nell’ambito di una riserva naturale, o la sua qualificazione come monumento naturale, hanno indubbiamente effetti conformativi della proprietà, assoggettandola ad una pianificazione di settore, finalizzata alla tutela paesistico-ambientale, che non necessariamente interferisce con la titolarità dominicale se non nel caso in cui sia prevista l’acquisizione alla mano pubblica e nel momento in cui essa venga attuata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00388/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02673/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2008, proposto da: Contessa Benedetta S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso Anna Arduino in Milano, viale Sabotino, 2;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto in Milano, presso l’Avv. Regionale in Piazza Città di Lombardia, 1;
Provincia di Varese;
Comune di Castiglione Olona, rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Mentasti, Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso Elisabetta Mentasti in Milano, Via Verdi, 2;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2008 n. 8/8053, pubblicata sul BURL del 23 settembre 2008, con la quale è stato istituito - su aree della ricorrente - il "Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell'Olona";
di ogni ulteriore atto collegato, connesso, dipendente e presupposto, ivi compresi il parere reso della Provincia di Varese e l'atto di iniziativa del Comune di Castiglione Olona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Castiglione Olona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna l’atto con il quale la Regione ha istituito, su aree di sua proprietà, il Monumento naturale Gonfolite e Forre dell’Olona, per i seguenti motivi.
I) Violazione di legge in relazione agli artt. l e 24 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86; eccesso di potere per sviamento e violazione del principi di proporzionalità e tipicità degli atti amministrativi e per violazione dell'art. 42 cost.;carenza di motivazione; difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente l’area monumentale sarebbe stata creata al solo scopo di evitare la localizzazione sul proprio territorio di un termovalorizzatore. In secondo luogo la delibera giuntale 1316 del 17 ottobre sarebbe stata esplicita nel profilare nel monumento naturale uno strumento diretto a garantire protezione ad una area ben più ampia rispetto a quella di affioramento della gonfolite. In terzo luogo il provvedimento impugnato sarebbe privo di una valida motivazione: la trama argomentativa che si sviluppa frammentariamente nell'atto regionale avrebbe carattere tautologico ed assertivo.
II) Violazione di legge in relazione ai principi in materia di partecipazione. Secondo la ricorrente sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente.
La difesa comunale e regionale hanno chiesto la reiezione del ricorso.
A seguito di istanza istruttoria in merito alla richiesta di differimento dell’udienza presentata dalla ricorrente, successiva a richiesta di fissazione di udienza del 27.06.2014, il Comune ha comunicato che l’approvazione del p.g.t., non ancora efficace, non modifica la destinazione delle aree.
All’udienza dell’11 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il motivo è infondato ove denuncia la presunta finalità di impedire la localizzazione di impianti di rifiuti, sottesa all’atto impugnato, in quanto ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 la motivazione del provvedimento amministrativo è costituita dalle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’atto e da esso risultanti e non dalle, vere o presunte, intenzioni soggettive delle persone che hanno adottato l’atto.
La norma infatti è chiara nell’affermare che la motivazione è parte integrante dell’atto e che è possibile fare riferimento ad altri atti esclusivamente in caso di motivazione c.d. per relationem (art. 3 c. 2 L. 241/90). Corollario di questa ricostruzione è il divieto di integrazione postuma della motivazione.
Da ciò consegue anche che non è permesso all’interprete ricostruire la motivazione dell’atto facendo riferimento a vere o presunte intenzioni soggettive degli autori.
Il motivo va quindi, sotto questo profilo, respinto.
Per quanto attiene invece alla dedotta violazione della natura puntuale della destinazione a monumento naturale, occorre rilevare che la valutazione dell’ampiezza dell’area di particolare pregio naturalistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica sulla quale il giudice di legittimità può intervenire solo in presenza di vizi macroscopici di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile.
Nel caso in questione nessuna valutazione tecnica è stata presentata dalla ricorrente per avvalorare la tesi che gran parte delle aree a destinazione agricola siano estranee al fenomeno naturale oggetto di tutela né che il fenomeno geomorfologico tutelato sia limitato alle aree in cui esso si manifesta espressamente. L’autonomia di parte dell’area della ricorrente, non individuata in modo specifico, resta quindi una mera petizione di principio, priva di adeguato riscontro ed in contrasto con il principio fondamentale dell’onere della prova.
Il motivo va quindi respinto, anche sotto questo profilo.
Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione il motivo è infondato in quanto gli atti di tutela del paesaggio e dei beni ambientali hanno natura di accertamento del valore pubblico del bene e sono adeguatamente motivati con l’individuazione del bene da proteggere.
In merito alla supposta lesione del diritto di proprietà il Collegio ritiene di conformarsi all’orientamento di questo Tribunale secondo il quale l’inclusione di un’area nell’ambito di una riserva naturale, o la sua qualificazione come monumento naturale, hanno indubbiamente effetti conformativi della proprietà, assoggettandola ad una pianificazione di settore – finalizzata alla tutela paesistico-ambientale – che non necessariamente interferisce con la titolarità dominicale se non nel caso in cui sia prevista l’acquisizione alla mano pubblica e nel momento in cui essa venga attuata (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 18/03/2002 n. 1157).
Non essendo stata data prova del carattere espropriativo della destinazione urbanistica deve escludersi qualsiasi lesione del diritto di proprietà.
In definitiva quindi il primo motivo di ricorso va respinto.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La riconosciuta natura conformativa della destinazione paesistico-ambientale dei terreni di proprietà della ricorrente esclude che alla ricorrente dovesse essere data comunicazione personale di avvio del procedimento.
Infatti, ai sensi dell’art. 13 della L. 241/90 le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Infatti, a differenza dei procedimenti espropriativi, la partecipazione che si attua nei procedimenti di istituzione e gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 involge la parte essenziale della potestas decidendi degli enti territoriali competenti e la esaurisce.
In definitiva quindi il secondo motivo e l’intero ricorso vanno respinti.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)