Nuova pagina 1

Proposta di normativa per il contenimento dei limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti funzionanti con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz.

Giuseppe Biondi. Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e per le Industrie a rischio – Ministero dell’Ambiente

DECRETO

(Relazione non pervenuta – Sintesi a cura della segreteria)

Prima di tutto, ringrazio per avermi invitato a partecipare a questa manifestazione e prendo atto delle parole che sono risultate particolarmente gradite pronunciate dal rappresentante del WWF Piemonte, specialmente per chi ha partecipato ai lavori di entrambe queste iniziative legislative cui faceva cenno il rappresentante del WWF.

Prima di arrivare a dire adesso qual è lo stato di avanzamento di queste normative, farei qualche precisazione sul DPCM del '92. Pensiamo un momentino agli anni in cui quel DPCM è stato emanato: il Ministero dell'Ambiente aveva 6 anni di vita e il Ministero dell'Ambiente non è il Governo, ma sta al Governo; nel 1992, primo esempio in Italia il Ministero dell'Ambiente è riuscito a stabilire all’art. 4 di quel DPCM dei valori limiti massimi da non superare per esposizioni ai campi elettrici e magnetici in bassa frequenza.

All’art. 5, faceva notare il rappresentante del WWF, si parla di distanze di rispetto dagli elettrodotti e il Ministero dell'Ambiente è stato attaccato fortemente dal CEI e da altre organizzazioni parallele per questa apparente incongruenza. Io debbo dire che tutto sommato ho avuto la soddisfazione di resistere a richieste di cancellamento del DPCM con delle argomentazioni che tutto sommato il tribunale amministrativo ha sempre accettato, argomentazioni che dicevano sostanzialmente: l’art. 4 fissa dei limiti di esposizione alle sorgenti a bassa frequenza di qualsiasi tipo; ma queste sorgenti, soprattutto se pensiamo all'ambiente domestico, hanno un funzionamento che non è durevole nel tempo (fatta eccezione per un solo tipo di elettrodomestico); gli elettrodotti hanno invece un funzionamento che è continuativo nel tempo, che non si interrompe a piacere dell'utente e che, in certi periodi della giornata, raggiungono, là dove il carico è elevato, valori intensi di campo magnetico.

Queste argomentazioni, se vogliamo un po' studiate a tavolino, perché è chiaro che quando è stato messo a punto il DPCM del '92 non si era valutato pienamente l'eventualità che potessero essere fatti ricorsi anche da privati cittadini, i quali (pensate anche ai proprietari dei terreni intorno agli elettrodotti) si vedono oggi come oggi, in pratica, vietata la costruzione nella fascia di rispetto degli elettrodotti e, quindi, siamo stati in grado di resistere alle richieste sospensive e poi di cassazione del DPCM.

Per quanto riguarda poi il successivo DPCM del '95, che il rappresentante del WWF non ha citato, ma che è quello che dice che in prima fase di attuazione del risanamento occorre salvaguardare il rispetto dei limiti di esposizione dell’art. 4, che, torno a ripetere, sono i limiti desunti dall'ICNIRP e che fanno riferimento a salvaguardare soltanto da effetti a breve termine; allora non si pensava agli effetti a lungo termine, o meglio il Ministero dell'Ambiente ci pensava (e ben lo sanno quelli che hanno partecipato insieme al sottoscritto alle commissioni di lavoro per vedere i nuovi limiti), ci si pensava e oggi siamo arrivati all'individuazione di questi limiti di cautela, perché, su questi limiti per gli effetti a lungo termine non c'è nulla e l'abbiamo sentito anche dalle parole dei ricercatori che si sono espressi chiaramente in proposito prima di me.

Tuttavia chi ha responsabilità di governo deve agire secondo il principio della massima cautela, in assenza di certezza occorre sempre procedere perché la tutela della popolazione e dell'ambiente sia sempre privilegiata rispetto a qualsiasi altro tipo di considerazione. E debbo dire che le società che adesso presentano, sulla base del DPCM del '95, i piani di risanamento degli elettrodotti, in commissione di valutazione di questi progetti cerchiamo di forzare, anche se la legge non ce lo consentirebbe, affinché vengano risanati non solo per il rispetto dei valori massimi di esposizione, ma anche per le distanze.

Sappiamo che se viene rispettata la distanza fissata dal DPCM del 92 i valori di esposizione del campo elettromagnetico sono diminuiti per un fattore pari circa a 10, ma questo non bastava e secondo il governo i tempi erano maturi perché fosse presa un'iniziativa di legge quadro che andasse a regolamentare un po' l'esposizione della popolazione nell'intervallo di frequenza compreso fra la continua e 300 gigaHertz. Mentre il governo stava procedendo in questa direzione è venuta fuori nel Luglio del '97 la legge che istituiva l'autority sulle radiocomunicazioni. Tale legge dava tempo 60 giorni al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e a quello delle Comunicazioni di preparare un testo di legge che fissasse dei limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici in alta frequenza. Ora questo disegno di legge, preparato da una commissione ministeriale, è stato poi portato al confronto con le Regioni e dal confronto con le Regioni riteniamo sia uscita una proposta, una legge perché ormai vi posso dire che il giorno 16 questa proposta di legge verrà presentata alla conferenza dei presidenti delle regioni, perché ha superato l'esame della conferenza tecnica Stato-Regioni. Questa legge probabilmente, dopo il 16, sarà mandata alla Presidenza del Consiglio per la firma del Presidente e quindi per la successiva pubblicazione. Credo che sia abbastanza realistico dire che entro un mese e mezzo a partire dal 16 probabilmente questa legge sarà legge dello Stato, legge dello Stato che, io ho qui il testo, fissa all’art. 3 e all’art. 4 dei limiti di esposizione che sono totalmente innovativi rispetto a quelli raccomandati dall'ICNIRP, innovativi al punto che hanno preso per le esposizioni non in ambiente abitativo, quindi non superiori alle 4 ore, i valori che erano stati recepiti nelle leggi regionali sulla base di un documento messo a punto dal Ministero della Sanità nel 1988, anno più anno meno, quindi sono quei valori lì che erano stati presi dalle Regioni e che sono stati messi nella tabella 1 dell'art. 3.

Da tener presente ancora che, nello stesso articolo 3 al comma 2, là dove si parla dei campi elettromagnetici generati da più sorgenti si rimanda ad un allegato tecnico che fa parte della stessa legge e viene applicato un principio di normalizzazione, cioè si ha un'ulteriore riduzione dei valori di campo ma si ha, come risultato della presenza di più sorgenti che incidono su uno stesso posto, una ulteriore riduzione dei valori riferiti alla tabella 1. Ma ciò che è assolutamente rilevante, che quindi è una pura applicazione concreta del principio di massima cautela nei confronti degli ambienti abitativi e della popolazione che vi risiede, è quanto riportato nell'articolo 4, là dove si introducono in linea di principio misure di cautela e obiettivi di qualità e come obiettivo di qualità in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore (il tempo che ho citato prima), non devono essere comunque superati valori che indipendentemente dalla frequenza della sorgente, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti 6 volte al metro per campo elettrico e 0,016 ampere su metro per il campo magnetico. Come sanno gli addetti ai lavori questi sono valori di assoluta tutela nei confronti della popolazione.

In una precedente stesura dell'articolato, erano state inserite anche le sanzioni, dopo l'articolato è passato all'esame degli uffici legislativi che hanno detto a noi dei servizi tecnici che non potevamo mettere in un Decreto Ministeriale le sanzioni, queste dovevano essere riportate nell'ambito di una legge quadro. Siccome l'urgenza richiesta dalla legge istitutiva della autority andava però di pari passo l'iniziativa governativa di una presentazione di una legge quadro sull'inquinamento da campi elettromagnetici, quelle sanzioni pur inesatte e riportate nella prima stesura di questo decreto interministeriale sono state prese e riportate e citate prima dal rappresentante del WWF nella legge quadro, la quale legge quadro ha passato bene senza nessuna modifica, rispetto al testo presentato, la conferenza unificata Stato Regioni, Province e Comuni che si è tenuta mercoledì della settimana scorsa. Quindi ritengo che adesso rimane soltanto la fase di trasmissione dei dati dalla conferenza Stato Regione alla Presidenza della Consiglio per il successivo inoltro al Parlamento dove dovrà seguire tutto l'iter parlamentare per l'approvazione.

Nell'ambito di questa legge una cosa che secondo me deve essere rilevata e sottolineata è la possibilità che si ha di fissare nuovi limiti di esposizione alle sorgenti di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza. Lì viene dato incarico al Governo di preparare un testo. Io mi auguro che siano mantenute le condizioni, quando saremo al momento, io mi auguro che sia in tempi brevi, anche perché, come diceva il rappresentante del WWF esistono diverse iniziative (l'iniziativa del Governo è una delle tante ); si tratterà adesso di armonizzarle in sede parlamentare, di assistere le commissioni che ci lavorano sopra affinché di questi testi si prenda il meglio che c'è di ogni testo; ma non è che abbiamo finito il lavoro a quel punto, dovremo prendere ciò che io ho già visto in altre iniziative parlamentari, che io reputo molto buone, prendere delle indicazioni da quelle, recepirle nell'iniziativa del Governo, in modo che quando andremo a fissare con appositi decreti ministeriali quelli che sono i limiti di esposizione per le basse frequenze, ci troveremo con un lavoro fatto, sperando che non siano cambiate le condizioni di contorno, perché se queste ultime fossero cambiate, il discorso che facciamo e che io vedo oggi in maniera abbastanza ottimistica, non so come potrebbe andare a finire.

Io mi auguro che faremo presto; per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente saremo presenti in commissione non appena il testo di legge quadro verrà portato per la discussione e per l'approvazione, perché poi dall'approvazione del testo di legge quadro scaturiranno tutti quanti i decreti attuativi sui quali occorrerà lavorare. Più voci di consenso arrivano all'operato del Ministero dell'Ambiente meglio sarà per tutti quanti. Comunque siamo disponibili a ricevere indicazioni affinché il nostro operato sia il migliore possibile.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.