TAR Campania (NA) Sez. VII  n. 2450 del 21 aprile 2023
Elettrosmog.Istanze di autorizzazione installazione di impianti di telefonia
 
L'art. 44 comma 10 (in precedenza art. 87 comma 9) del d.lgs. n. 259 del 2003, prevede che le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per "silentium" qualora entro il termine di 90 giorni non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Da ciò discende che, una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto – tuttavia - dei requisiti formali e sostanziali previsti appunto per l'esercizio del suddetto potere, e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.

Pubblicato il 21/04/2023

N. 02450/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01544/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2023, proposto da
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, n. 33;

contro

Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Sa. Fi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello e Giovanna Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’ente, in Napoli, alla via S. Maria del Pianto;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 0001225 del 27 gennaio 2023 avente ad oggetto “Realizzazione di una nuova stazione radio di telefonia mobile. Conclusione del procedimento, ai sensi degli art. 2 Legge n. 241/90”;

- del provvedimento del Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 0001232 del 27 gennaio 2023 avente ad oggetto “Ordinanza demolizione opere abusive in base a permesso annullato e di ripristino dei luoghi”;

- del provvedimento del Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 0015320 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90, per presunta nullità del provvedimento (art. 21-septies e nonies della L. 241/90 e ss.m.ii. e artt. 23 e 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)”;

- degli artt. 3, 7, 8 e 9, comma 2, del “Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione” del Comune di Gricignano di Aversa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6 agosto 2009;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arpac;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Michele Buonauro, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. - La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Gricignano di Aversa ha rimosso il titolo silenzioso formatosi sulla istanza di autorizzazione presentata dalla stessa Iliad per l’installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) nel medesimo Comune, in Via Viella Simonelli n. 4, ed ha ordinato la demolizione delle opere effettuate. Ha chiesto, altresì, la caducazione degli artt. 3, 7, 8 e 9, comma 2, del “Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione” del Comune di Gricignano di Aversa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6 agosto 2009.

1.2. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la contrarietà dei detti atti alla normativa vigente in materia di installazione degli impianti di telecomunicazioni. Ha contestato all’ente locale di non avere adottato alcun tempestivo provvedimento inibitorio, ritenuto necessario per bloccare l’intervento, legittimamente realizzato attesa l’intervenuta formazione del titolo autorizzativo per tacito assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d. lgs. n. 259/2003, mentre il provvedimento negativo sopravvenuto violerebbe i requisiti prescritti in tema di esercizio del potere di autotutela. Contesta poi, nel merito, quanto accertato in ordine alla emissione di onde elettromagnetiche da parte dell’impianto in esame, nonché la contestata omissione documentale, peraltro precisando di aver presentato il piano di localizzazione.

1.3. L’Arpac si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

1.4. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2023, previo avviso di rito, la causa è stata trattenuta in decisione in forma semplificata.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Giova preliminarmente osservare che l'art. 44 comma 10 (in precedenza art. 87 comma 9) del d.lgs. n. 259 del 2003, prevede che le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per "silentium" qualora entro il termine di 90 giorni non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto (come quelli opposti tardivamente dal Comune), i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa.

Da ciò discende, per un orientamento giurisprudenziale consolidato (e da cui non vi è ragione di discostarsi, cfr. ex multis Tar Napoli sez. VII n. 2579/2014), che, una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto – tuttavia - dei requisiti formali e sostanziali previsti appunto per l'esercizio del suddetto potere, e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.

2.2. Nel caso di specie è incontestato che il silenzio-assenso risulti pacificamente formatosi trascorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, come integrata in data 11 marzo 2022. Pertanto il successivo atto ostativo qui impugnato, è tardivo se considerato come atto di diniego, e non può essere nemmeno ricondotto ad un valido esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione, in mancanza di una compiuta motivazione in merito all’interesse pubblico fatto valere, non risultando sufficiente al riguardo il mero rinvio alla regolamentazione comunale in punto di pianificazione degli impianti o a semplice carenze formali-documentali che avrebbero dovuto essere tempestivamente rilevate ex art. 44, comma 6, D. lgs 259/2003.

Ne consegue che i provvedimenti gravati (di diniego di autorizzazione e demolizione delle opere) risultano illegittimamente adottati in quanto, oltre a contestare - tardivamente - il preteso contrasto con le disposizioni comunali in materia di localizzazione degli impianti ed altre carenze documentali, non evidenziano l’interesse pubblico che giustificherebbe il ritiro di un’autorizzazione tacitamente rilasciata.

3. Per completezza giova rammentare che, nel caso di specie, ci si riferisce ad un piano che dev’essere predisposto e presentato dal gestore: e, per giurisprudenza costante, “In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, …, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune” (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 1166; in senso conforme T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sent. n. 659 del 6.2.2019).

4. Per tutto quanto innanzi esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 2022 e con annullamento dei provvedimenti del Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 0001225 e 0001232 del 27 gennaio 2023.

11. - Le spese processuali vanno poste a carico del Comune di Gricignano di Aversa e si liquidano come in dispositivo, mentre si compensano nei confronti delle altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Gricignano di Aversa a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00), di cui 100 per presumibili spese vive, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato, mentre le compensa in relazione alle altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Consigliere