TAR Abruzzo (PE), Sez. I, n. 391, del 25 luglio 2013
Elettrosmog.Illegittimità ordinanze disattivazione emittenti televisive per inidoneità del sito ospitante
La presupposta inidoneità del sito che ospita gli impianti delle emittenti televisive, necessita sempre di una verifica per quel che concerne i valori elettromagnetici, in modo di avere contestuali dati concreti, non potendosi limitare ad affermare, nel comminare la disattivazione dell’emittenti, di dover evitare “eventuali effetti nocivi delle trasmissioni”, dopo avere affermato la “mancanza di accertamenti sistemici in materia di compatibilità”. A ciò, invero, avrebbero potuto soccorrere i principi della partecipazione procedimentale, prevista non solo dagli artt. 7-8 L. n. 241/1990, ma in modo esplicito anche dalla normativa di settore, per dare effettività al previsto dovere di collaborazione, specificamente vigente in siffatta materia, che involge il bilanciamento di aspetti molteplici, quali l’ambiente e la continuità del servizio delle comunicazioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2012, proposto dalla Elettronica Industriale spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Rossi, Lorenzo Passeri Mencucci, Massimiliano Molino, con domicilio eletto presso Lorenzo Passeri in Pescara, via Falcone e Borsellino,38;
Reti Televisive Italiane - R.T.I. Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Molino, Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso Lorenzo Passeri in Pescara, via Falcone e Borsellino,38;
contro
Comune Di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto in Pescara, Ufficio Legale Comune;
Dirigente Settore Attività Produttive (Suap) del Comune di Pescara;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Onlus "No Elettrosmog - San Silvestro Pescara", Brunella Di Lizio, Giancarlo Di Marco, Mariagrazia Schiavone, Loredana Marchegiano, Germano Girinelli, Lorena Di Lizio, Gianninia Montebello, Ugo Pantalone, rappresentati e difesi dagli avv. Silvia Tortorella, Paolo Borrelli, con domicilio eletto presso Paolo Borrelli in Pescara, p.zza Ettore Troilo,18;
per l'annullamento
delle ordinanze n.128975/SUAP/2012, n.1289997, n.129011 datate 12 ottobre 2012 e n. 134485 del 09 ottobre 2012 con cui il Dirigente del Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali, Settore Attività produttive - Servizio S.U.A.P. del Comune di Pescara ha imposto la disattivazione degli impianti relativi a varie emittenti televisive; nonchè per l'annullamento di ogni altro atto ad esse presupposto, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: avv.ti Massimiliano Molino e Lorenzo Passeri, presenti nei preliminari, per le parti ricorrenti, l'avv. Paola Di Marco per il Comune resistente e l'avv. Paolo Borrelli per gli intervenienti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorsi sono riuniti per connessione.
Le ricorrenti emittenti impugnano le ordinanze dirigenziali nn. 128795/Suap/2012, 128997/Suap/2012, 129011/Suap/2012 del 12.10.2012, 134485/Suap/2012, relative alla disattivazione di Canale5, Italia1, Rete4, Mux Media-set1., come da motivi analiticamente svolti in ricorso, precisando che gli impianti sarebbero stati già disattivati col passaggio, in data 17.5.2012, al digitale terrestre, circostanza che ha richiesto l’attivazione di nuovi canali; una situazione del tutto mutata che il comune di Pescara non avrebbe affatto considerata, particolarmente in punto di attuale incidenza delle trasmissioni sul piano elettromagnetico.
Tale innovazione si sarebbe potuto agevolmente rilevare assicurando la partecipazione allo specifico procedimento di disattivazione delle stesse emittenti.
Si sostiene la piena legittimità degli impianti in oggetto, ai sensi dell’art. 32 L. 223/1990, in virtù della intervenuta concessione ministeriale, che consentirebbe la prosecuzione dell’esercizio televisivo, nonché delle nuove assegnazioni del digitale terrestre.
Con riferimento all’autorizzazione, di cui alla LRA n. 45/2004 (art.9), la stessa è ritenuta contrastante con le leggi statali e con l’art. 117, comma 3, della costituzione; comunque, sul piano effettivo, vi sono state le richiesta di parte, col formarsi del silenzio assenso (art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003).
Si ritiene, infine, che il Comune non sarebbe competente in materia, mancando i presupposti enunciati, in presenza del PNAF – DVB in via di attuazione da parte dell’Agcom e del Ministero dello Sviluppo economico; si sostiene, infatti, che, sino alla completa definizione del passaggio al digitale terrestre, possono essere utilizzati i siti attuali (art.28, comma 1, D. Lgs. n. 177/2005), sempre nel rispetto dei limiti di emissione previsti (Agcom n.15/03/Cons e n.300/10/Cons), per il principio di equivalenza.
Viene, infine, osservato che non essendovi stato alcun accertamento in punto di superamento, attuale e concreto, dei limiti di legge, non è possibile paventare effetti nocivi, in base a dati risalenti al 2007, atteso che i verbali della GdF (luglio 2011), nulla hanno verificato.
La motivazione, pertanto, sarebbe del tutto insufficiente, nonché contraddittoria, poiché le stesse ordinanze regionali nn.1 e 2del 2008, rappresenterebbero dei meri atti propositivi (Tar Pe n. 85 e 169/2009) e la Regione ha successivamente promosso un Tavolo Tecnico, attraverso un Gruppo di Lavoro (GdL) regionale, proprio per valutare, con la presenza di tutti soggetti interessati, una possibile delocalizzazione concordata.
In sintesi, sussisterebbe la possibilità di utilizzare i siti in atto (principi di equivalenza e di continuità del servizio) fino alla effettivo reperimento di altro sito idoneo; la ipotizzata “piattaforma marina Francavilla” è, invero, ancora non operativa, pur essendo stata inserita nel PNAF.
La difesa del Comune, dopo aver ricostruito la vicenda di Colle S. Silvestro, richiama, con riferimento all’oggetto del gravame, i verbali della G. di F. (25.7.2011),e ritiene come decisivi la contestata assenza di ogni autorizzazione e/o di un piano di risanamento (artt. 9 e 10 LRA n. 45/2004).
Gli intervenienti, nella loro memoria, premessa la legittimazione processuale, come da statuto dello Onlus “No elettrosmog – S. Silvestro”, esibito in atti, nonché, per i singoli, in ragione della loro immediata vicinanza al sito in questione, fanno piena adesione alle tesi del Comune, insistendo sulla non previsione nel PNAF del sito di S. Silvestro, sulla mancanza di un piano di risanamento presentato dai gestori e sulla tutela della salute dei cittadini di S. Silvestro.
=Esaminando la fattispecie concreta, non può non osservarsi come i verbali della G. di F. nn.133/6/A, 133/6/B, 133/6/C del 25.7.2011, che hanno sanzionato la mancata adozione di un piano di risanamento, non potevano considerare la nuova circostanza sopravvenuta, ovvero che, dopo una fase sperimentale, dal luglio 2012 gli impianti in oggetto, in quanto analogici, hanno cessato di funzionare, essendo subentrato il sistema digitale con le nuove assegnazioni ministeriali (atto Min. Sviluppo e delle Comunicazioni del 28.6.2012, art. 5, n.8).
Tale obiettiva circostanza imponeva, prima di ogni provvedimento sanzionatorio di disattivazione, intervenuto peraltro a distanza cdi circa 16mesi dalla redazione dei verbali della GdF, che il Comune provvedesse ad un puntuale approfondimento istruttorio per avere una visione più attuale ed effettiva della situazione delle antenne operanti sul colle S. Silvestro.
La presupposta inidoneità del sito, che rappresenta l’argomentazione costante negli atti comunali, necessita sempre di una verifica per quel che concerne i valori elettromagnetici, in modo di avere contestuali dati concreti, non potendosi limitare ad affermare, nel comminare la disattivazione dell’emittenti, di dover evitare “eventuali effetti nocivi delle trasmissioni”, dopo avere affermato la “mancanza di accertamenti sistemici in materia di compatibilità”.
A ciò, invero, avrebbero potuto soccorrere i principi della partecipazione procedimentale, prevista non solo dagli artt. 7-8 L. n. 241/1990, ma in modo esplicito anche dalla normativa di settore, per dare effettività al previsto dovere di collaborazione, specificamente vigente in siffatta materia, che involge il bilanciamento di aspetti molteplici, quali l’ambiente e la continuità del servizio delle comunicazioni, come dimostrato dal cd. tavolo regionale di lavoro (verbali 24.4.2012, 4 e 22.6.2012, 13.7.2012, 1.8.2012, 28.9.2012, 26.10.2012, 30.11.2012, 8.2.2013 e relazione conclusiva del marzo 2013) posto in essere dal Gruppo di Lavoro (GdL) regionale.
Quel che andava esaminato, prima di ordinare la disattivazione degli impianti, era proprio la presa d’atto del nuovo sistema utilizzato, da tempo in fase sperimentale, e l’avvenuta sostituzione delle frequenze analogiche con il digitale terrestre; una circostanza comunicata al Comune ed all’Arta, in data 17.5.2012.
Per quanto attiene i sanzionati aspetti amministrativi, relativi all’assenza di un’autorizzazione comunale e di un Piano di Risanamento (PdL), non può ignorarsi il fatto oggettivo che il sistema procedurale previsto dalla LRA n.45/2004 (artt. 9 e 10) rappresenta un dato teorico, concretamente non funzionante, essendo il Comune nella impossibilità di rilasciare ogni autorizzazione, in assenza del Comitato Tecnico Provinciale (CTP), istituito solo in data 7.5.2012 (nota Prov. Pe- Settore IV- Ambiente), nonché dello stesso Piano Provinciale di Localizzazione (PPL), ancora mancante.
Le società ricorrenti, per quanto di loro spettanza, hanno documentato l’avvenuta presentazione (16/27.6.2005) dell’istanze per ottenere l’autorizzazione, in uno alle schede tecniche dell’impianto, ai sensi della LRA n. 45/2004 (art. 9); esse non sono state mai evasa dal Comune, mancando, come già detto, i previsti presupposti operativi, né le stesse possono essere sanzionate per quella che è una situazione di oggettiva impossibilità.
Lo stesso Comune, tramite il Suap (nota del 23.4.2010) ha disposto la sospensione del procedimento sine die, mancando sia il CTP, sia il PPL.
Sempre in merito alla presentazione del PdR, premesso che il suo scopo è il mantenimento in loco delle emittenti, il presupposto essenziale per la sua elaborazione è rappresentato dall’esistenza di una reale situazione da risanare che non risulta affatto contestata né dai verbali della GdF, né dalle ordinanze comunali
Il PdR trova comunque, in base al DGR 2.4.2012 n. 216, il suo equipollente nelle comunicazioni fatte al Comune ed all’Arta delle schede tecniche del sistema radiante con la tecnica del digitale terrestre.
La stessa previsione di una “piattaforma marina Francavilla”, che è nei programmi della Regione e del Comune come sito alternativo a S. Silvestro, è stata inserita, pur non essendo ancora operativa; dall’Agcom nel PNAF, fermo restando la continuità del servizio audio e video, in base al principio di equivalenza dei siti utilizzati e sempre nel rispetto dei limiti di legge, (Agcom n.15/03/ Cons; n. 277/13/Cons: all.to 1^ e n.93/12/Cons).
Sul piano generale, invero, resta preminente il dato normativo che, ai fini della migrazione delle antenne (cd. delocalizzazione), richiede la previa concordanza tra i soggetti interessati (Agcom n.15/03/Cons, n. 300/10/Cons, n. 93/12/Cons, nota Agcom 14.11.2012 prot. n. 0057384), con i necessari margini di flessibilità (Agcom 277/13/Cons), salvaguardando quella che è la competenza ministeriale (L. 223/1990 e Dpr n. 255/2002), concretizzatasi, nel caso di specie, nelle nuove assegnazioni “digitali”.
In tale discorso, le stesse ordinanze regionali nn. 1 e 2 2008 risultano superate dalla successiva delibera GRA n. 694/13.9.2010 (fattibilità della piattaforma marina “Francavilla”) oltre che dall’istruttoria in atto da parte del GdL regionale.
Quanto illustrato evidenzia come l’istruttoria – motivazione dei provvedimenti di disattivazione, pur nella loro ampia stesura, siano del tutto carenti per quelli che sono gli aspetti essenziali della questione delle antenne operative sul sito S. Silvestro.
La scelta discrezionale del Comune, di non consentire la collocazione di stazioni emittenti sull’intero territorio comunale, deve bilanciarsi, specie in quella che è una fase transitoria ed in presenza di rispetto dei valori di campo elettromagnetico, con le altre molteplici esigenze, avendo l’Agcom (reg. uff. 0057384 del 14.11.2012) chiarito che tutti i siti occupati devono e possono essere utilizzati, con la dovuta osservanza dei limiti imposti per legge.
Il discorso della concordata migrazione delle antenne postula, a sua volta, il prioritario reperimento di altro sito idoneo, capace di assicurare la stessa copertura garantita da S. Silvestro, diversamente la disattivazione verrebbe ad essere strumentalizzata per realizzare unilateralmente una delocalizzazione forzosa.
Il ricorso è accolto.
Le spese, compensate nei confronti degli intervenienti, seguono la soccombenza del Comune che ha emesso gli atti risultati illegittimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe proposti, li ACCOGLIE e per l’effetto ANNULLA gli atti impugnati di cui in premessa.
CONDANNA il comune di Pescara al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di causa liquidate unitariamente, in conformità dei criteri e dei parametri del D.M. Giustizia n. 140/2012, in complessivi €3000,00= oltre il rimborso dei C.U. (art. 35-bis D.L. n. 138/2011) e degli altri accessori di legge (Iva e Cpa).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)