LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: ASPETTI RILEVANTI E DIFFERENZE
di Massimo Belli
Comandante Corpo Polizia Provinciale Frosinone
Relazione al Convegno "Le Giornate della Polizia Locale - XXVII edizione" Riccione 17 - 20 settembre 2008


INDICE

-PREMESSA

- L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE NEL PROCESSO ORDINARIO. A) La informativa al Pubblico Ministero. B) Tempi e forme dell’informativa. C) Il ritardo nella informativa. - L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE NEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PENALE. A) Acquisizione e comunicazione della notizia di reato. B) Ricorso immediato al Giudice a seguito di presentazione di querela.

PREMESSA

L’argomento del presente lavoro è particolarmente interessante ed eterogeneo. L’attività di informazione della p.g. è un aspetto determinante della fase procedimentale del processo penale, perché proprio dal momento dell’acquisizione della notizia di reato prende vita il rito penale e, conseguentemente, le funzioni di polizia giudiziaria ad iniziativa (art.347 – 357 c.p.p.). Più propriamente la dottrina di riferimento (D’Ambrosio – Vigna ) con l’espressione “attività di informazione” (1) comprende due distinti aspetti che formano “la notitia criminis” : quello dell’acquisizione della notizia di reato (art. 330 c.p.p.) da parte della p.g. e quello della comunicazione della notizia di reato della p.g. al pubblico ministero (347 c.p.p.). Questo elaborato, posto che l’acquisizione della notizia di reato può essere ricevuta ( e quindi la p.g. svolge un ruolo meramente “passivo” di ricezione di notizia di reato qualificato, ad esempio ricezione di denuncia o referto) o appresa di iniziativa ( e quindi la p.g. svolge un ruolo concretamente attivo, poiché “il veicolo e la fonte della informazione appresa non sono qualificati”

(2) e perciò esigono un complesso di verifica e di indagini prima di assurgere a notizia di reato in senso tecnico), svilupperà una analisi studio assolutamente non esaustiva, ma concentrata e che si auspica efficace, sul secondo aspetto della notizia di reato e cioè la comunicazione della informativa all’autorità giudiziaria. (1) D’Ambrosio – Vigna “La pratica di polizia giudiziaria” III Ed.Cedam Editore (2) D’Ambrosio “La pratica di polizia giudiziaria” VII Ed.Cedam Editore

LA INFORMATIVA AL PUBBLICO MINISTERO.

La informativa (o comunicazione) della notizia di reato è, in primis, uno strumento conoscitivo . Rende possibile, infatti,al pubblico ministero di apprendere i dati necessari per la iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro ( facendo così decorrere i termini per le indagini art.335 c.p.p.) e di poter concretamente dirigere le indagini su un fatto-reato descrittogli dalla p.g., sia nei suoi elementi essenziali sia con riguardo all’attività investigativa compiuta nella immediatezza. “La informativa è dunque una segnalazione dettagliata(3)”. La notitia criminis ha tempi perentori di trasmissione e un contenuto vincolato. Alla inosservanza dei tempi e dei modi dell’obbligo di informativa possono conseguire responsabilità penali ( a norma degli artt. 361 co. 2 e 363 c.p. Omessa denuncia aggravata) e disciplinari. A questo ultimo riguardo, l’art. 16 disp. att. c.p.p. (4) stabilisce espressamente che sono disciplinarmente sanzionati gli ufficiali e gli agenti di p.g. che, nel termine previsto, omettono di riferire all’autorità giudiziaria la notizia di reato.

A tale proposito la informativa (o comunicazione) contiene : 1) Necessariamente , gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti ; la indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute; il giorno e l’ora di acquisizione della notizia di reato. 2) Eventualmente (quando è possibile), anche le generalità, il domicilio e quanto altro vale alla identificazione dell’indagato, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto. All’uopo se non si vuole incorrere in responsabilità disciplinari , alla informativa va generalmente allegata la documentazione relativa alle attività di indagine compiute. In tal senso “ l’obbligo di riferire sorge anche nel caso in cui sia conosciuta la notizia, ma non ancora l’autore del reato (art. 335 co.1 c.p.p.)”(5).

(3) Tonini, Manuale di Procedura Penale, Giuffrè Editore (4) L’art.16 disp.att.c.p.p. dispone che “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente

o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’articolo 56, comma 1 lettera b, del codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

(5) Buzzanca – De Santis, Atti di Polizia Giudiziaria, Laurus Robuffo Editore.

Inoltre la informativa di reato ha utilizzabilità piena fuori del dibattimento. Può avere utilizzabilità originaria piena anche nel dibattimento (art.431 co.1 lett.b c.p.p.) relativamente alle parti in cui costituisce atto non ripetibile ( descrittivo di situazioni, comportamenti o beni suscettibili di subire modificazioni o, in tempi più o meno rapidi, di scomparire così da poter essere in seguito solo riferiti).Peraltro non è utilizzabile nel dibattimento , quando il concetto di irrepetibilità non coincide con quello di impossibilità materiale di rimuovere, nel giudizio, il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e qualora la “notitia criminis” documenti semplicemente ed in maniera generica le circostanze con cui è stato acquisito l’atto irripetibile : quest’ultimo non è considerato come tale e quindi è illegittimo l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e pertanto non valutabile dal giudice come fonte di prova (6) .

TEMPI E FORME DELLA INFORMATIVA.

La informativa di reato deve essere inoltrata al pubblico ministero (art. 347 commi 1, 2-bis e 3;

artt.107- bis e 108-bis att.c.p.p.):

a) Immediatamente, nei casi di urgenza e quando si tratta di un delitto particolarmente grave oppure di un delitto tipico di criminalità organizzata o di grande criminalità (art.407 c.p.p. co.2 lett.a) nn.da 1 a 6).

b) Salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari, al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto,quando sono stati compiuti atti «garantiti» (= per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato).

c) Con elenchi mensili cumulativi (corredati dagli atti di indagine svolti) quando si tratta di situazioni diverse da quelle indicate alla lettera a e la informativa riguarda denunce a carico di ignoti (art. 107-bis att.in rel. art. 415 co.4 c.p.p.).

d) Senza ritardo, in tutti gli altri casi. La notitia criminis è partecipata in forma scritta. Può essere sostituita da quella effettuata (indicando data di consegna o di trasmissione) mediante consegna su supporto magnetico o trasmissione per via telematica.

(6) Cass. Pen.Sez.I, 3.397,1998,III, 702.

La notizia di reato è comunicata in forma orale solo quando sussistono ragioni di urgenza oppure si tratta di un reato di criminalità organizzata tipica o di grande criminalità (art. 407 co. 2 lett. a) nn. da 1 a 6 c.p.p.). In questo caso, però, alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo la comunicazione scritta ( o quella effettuata mediante supporto magnetico o mediante trasmissione per via telematica) corredata dalla documentazione delle attività compiute (art. 347 co. 3 c.p.p.). Non integra la comunicazione orale “il semplice contatto telefonico tra p.g. e pubblico ministero «di turno» se, nel corso del «contatto», non vengono riferiti gli elementi che deve contenere la informativa (art. 347 commi 1 e 2c.p.p.)”.(7)

IL RITARDO NELLA INFORMATIVA.

Un aspetto patologico molto importante, tanto da essere oggetto di sanzioni disciplinari o di carattere penale, è il ritardo nella informativa. Si è in presenza di un «ritardo» nella informativa disciplinarmente censurabile ex art. 16 disp. att. c.p.p. – solo quando la comunicazione della notizia al pubblico ministero non avviene «appena possibile», “ma con un indugio ingiustificabile astrattamente idoneo a compromettere la persecuzione del reato”.(8) Quindi il presupposto dell’obbligo di informativa è l’avvenuta conoscenza di un reato da parte della p.g..“Non può dunque mai parlarsi di ingiustificabile ritardo nella informativa quando la p.g. ha preso notizia di un fatto che non costituisce notizia di reato in senso tecnico.” (9) Inoltre alla p.g. competono poteri di approfondimento sulla notizia di reato acquisita. Di conseguenza, non vi è un ingiustificabile ritardo nella informativa tutte le volte in cui la notitia criminis stessa è stata preceduta da accertamenti di p.g. finalizzati ad approfondire la notizia di reato sotto il profilo oggettivo dell’illecito penale ipotizzato o, più precisamente, sotto il profilo della sussistenza degli elementi positivi del fatto di reato (si pensi ai casi in cui la p.g. acquisita la notizia, provvede a svolgere accertamenti sulle modalità di svolgimento del fatto,sulla condotta tenuta dal suo autore, sull’evento verificatosi).Peraltro, in via generale, e prima di inoltrare la informativa, la p.g. non può invece effettuare altri approfondimenti specie : a) sulla sussistenza di cause di giustificazione; b)sulla presenza dell’elemento soggettivo; c) sul verificarsi di cause estintive. Cosicché, ad esempio, commesso un reato di lesioni da parte di un agente di p.g., non si può legittimamente ritardare la trasmissione della informativa assumendo di aver dovuto accertare se ricorreva la causa di giustificazione dell’«uso legittimo delle armi»(art.53 c.p.).

(7) D’Ambrosio, op.cit. (8) D’Ambrosio, op.cit. (9) Ingletti, Diritto di Polizia giudiziaria, Laurus Robuffo Editore

Altrettanto ingiustificabile sarebbe il ritardo nella informativa se la p.g. sostenesse che esso è stato dovuto alla necessità di valutare se il reato era prescritto o amnistiato (cause di estinzione del reato: artt. 151 e 157 – 161 c.p.) oppure alla necessità di stabilire se l’autore del fatto aveva agito con dolo (art.43 c.p.).Eccezionalmente e in casi specifici non è però escluso che, anche con riferimento a tali situazioni, la p.g. possa compiere un minimo di indagine. Se, infatti, e ad esempio, la p.g. non avesse il potere di indagare sulla sussistenza delle cause di giustificazione, dovrebbe inoltrare la informativa anche quando coglie taluno nell’atto di impossessarsi di cose altrui, ma accerta che ha agito con il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); - sulla sussistenza dell’elemento soggettivo,dovrebbe inoltrare la informativa in tutti i casi di incidente stradale che danno ai mezzi coinvolti, essendosi verificato il fatto di danneggiamento (art.635 c.p.), la punibilità del suo autore dipende infatti solo dagli accertamenti compiuti in tema di dolo o colpa; - sulla sussistenza di cause estintive del reato, dovrebbe inoltrare la informativa senza aver prima stabilito se il preteso autore del fatto è in vita o è morto (art.150 c.p.). Il principio, però, che deve rimanere fermo in ogni caso è che “ la p.g. non può ritardare l’adempimento dell’obbligo di informativa sul semplice presupposto della complessità degli accertamenti sulla notizia di reato acquisita”. (10) Proprio perché complessi di tali accertamenti risale la titolarità al pubblico ministero e possono competere alla p.g. solo dopo che il pubblico ministero stesso è stato posto in grado di assumere la direzione delle indagini. Prima della informativa alla p.g. non sono però precluse quelle verifiche rapide che consentono una corretta e non approssimativa qualificazione del fatto e delle circostanze che lo accompagnano. In tali ipotesi non può mai parlarsi di «ritardata informativa» e di conseguente violazione delle disposizioni dell’art.347c.p.p. (11)

L’ATTIVITA’ DI INFORMATIVA NEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PENALE. ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Nel procedimento davanti al giudice di pace con competenza penale, gli aspetti dell’acquisizione e della comunicazione della notizia di reato presentano molte peculiarità. Esse traggono origine dal fatto che in tale procedimento non spetta al pubblico ministero, ma alla p.g. il potere – dovere di gestire le indagini. (12)

(10) D’Ambrosio, op.cit. (11) Cassazione Penale Sez.VI.1.4.1998,1999,III,297 (12) In tal senso l’art. 17 della legge delega n. 468 del 1999 afferma che “ nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l’attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell’imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l’archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio”.

Dal «ribaltamento» dei ruoli del pubblico ministero e della p.g. discendono due particolarità del procedimento che qui interessano : lo spostamento nel tempo dell’obbligo di informativa (che la p.g. può dare entro quattro mesi di indagini anziché nei ristretti termini stabiliti dal codice) e la “diversità dei contenuti e degli scopi della informativa stessa”.(13) A differenza di quel che accade nel modello ordinario nel procedimento davanti al giudice di pace, la informativa non è solo uno strumento conoscitivo a disposizione del pubblico ministero, ma una «relazione conclusiva») contenente sia valutazioni sulla fondatezza della notizia di reato sia la espressa richiesta di instaurare il giudizio (art. 11 D.Lgs.28/8/2000, n.274).

A) FASE DELL’ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

A parte i casi in cui la citazione a giudizio avviene mediante ricorso immediato al giudice,(che analizzeremo in seguito) anche nel procedimento davanti al giudice di pace (come in quello ordinario: art. 330 c.p.p.) la notizia di reato può essere presa o ricevuta dalla p.g. o dal pubblico ministero ( artt. 11 e 12 D.Lgs.cit.). Se la notizia è presa o ricevuta dalla p.g., vero fulcro delle indagini preliminari,questa può compiere, entro quattro mesi, tutti gli atti di indagine necessari alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Se la notizia è presa o ricevuta dal pubblico ministero questi la trasmette (previa annotazione sul c.d. registro delle attività del pubblico ministero) alla p.g. perché proceda alle indagini e impartisce, se necessario, le opportune direttive. Se ritiene che non sono necessarie indagini,il pubblico ministero (previa iscrizione nel registro delle notizie di reato) può chiedere direttamente l’archiviazione oppure formulare l’imputazione e disporre la citazione dell’imputato. Nella ipotesi del ricorso immediato al giudice, il pubblico ministero e la p.g. non possono compiere attività di indagine. Al principio si fa eccezione solo nel caso in cui il giudice si pronuncia per la inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso. In questo caso, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento che si inserirà, allora, nel solco ordinario di indagine appena sopra indicato (art.26 D.Lgs.cit.).

(13) Croce – Pisani, La Polizia Giudiziaria nel procedimento davanti al Giudice di Pace. Editore Simone

B) FASE DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

a) Una volta compiute le indagini, la p.g. Trasmette al pubblico ministero una relazione conclusiva nella quale (art.11 commi 2 e 3 D.Lgs.cit.),

1) indica il giorno e l’ ora in cui ha acquisito la notizia;

2) indica gli atti di indagine compiuti (a iniziativa o a seguito di autorizzazione del pubblico ministero);

3) ricostruisce il fatto-reato (anche quanto a tempo e luogo) segnalando i risultati dell’attività investigativa;

4) enuncia il fatto in forma chiara e precisa (anche con la indicazione degli articoli di legge che si assumono violati) (c.d. imputazione provvisoria);

5) richiede al pubblico ministero di disporre la comparizione dell’ indagato davanti al giudice di pace.

b) la relazione va inoltrata anche quando la p.g. non ha individuato il colpevole. (14) Essa non contiene la c.d. imputazione provvisoria e la richiesta di comparizione (nn. 4 e 5), quando la p.g. ritiene che le indagini hanno consentito di accertare che la notizia di reato non è fondata e non permette l’ esercizio dell’ azione penale. La valutazione sulla fondatezza della notizia di reato va condotta dalla p.g. tenendo conto di tutti i possibili sbocchi del procedimento e, quindi, anche della possibilità che il pubblico ministero consideri il fatto particolarmente tenue e perciò meritevole di archiviazione (art. 17 D.Lgs. cit.).

c) Assieme alla relazione conclusiva, la p.g. trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti di indagine compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbono essere custodite altrove (art.6 D.M. 6/4/2001, n.204). La documentazione relativa agli atti di indagine non è trasmessa assieme alla relazione quando si tratta di verbali relativi ad atti compiuti previa autorizzazione del pubblico ministero (art.13 D.Lgs cit.: accertamenti tecnici non ripetibili, interrogatori, confronti con l’ indagato nonché sequestri o perquisizioni compiuti fuori dei casi consentiti alla p.g. quando agisce a iniziativa). In queste ipotesi, i verbali degli atti compiuti vanno trasmessi dalla p.g. nel termine previsto dall’ art.366 c.p.p.(=entro il terzo giorno dal loro compimento) per il deposito nella segreteria del pubblico ministero (art.8 D.M. 204/2001).

d) A redigere la relazione deve provvedere il dirigente dell’ufficio (o l’ufficiale di p.g. responsabile del servizio ad organismo di p.g.). Ipotesi questa fondata su principi normativi e su ragioni di carattere organizzativo .(15)

(14) Mercone, Diritto Procedura Penale, Editore Simone (15) Buzzanca - De Santis, op.cit.

e) L’obbligo di indicare nella relazione, il giorno e l’ora in cui è stata acquisita la notizia di reato si spiega con la esigenza di evitare che le indagini si protraggano oltre i termini e di consentire, in sostanza, la valutazione disciplinare delle eventuali violazioni del precetto normativo. E’ invece da escludere la configurabilità di sanzioni processuali ( nullità o inutilizzabilità) per le indagini che si protraggono oltre i quattro mesi. (16) Problemi interpretativi e numerosi dubbi erano sorti con riguardo al momento in cui - a seconda delle situazioni prospettabili – il pubblico ministero doveva procedere alla iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro (art. 335 del codice). Gran parte dei dubbi è stata fugata dagli artt.7 e 8 D.M. 6/4/2001, n.201.

L’obbligo di iscrizione sorge quando il pubblico ministero riceve la relazione conclusiva oppure decide di svolgere personalmente ( e ne interessa la p.g. ) oppure quando autorizza la p.g. a specifici atti di indagine (artt. 12 e 13 D.Lgs.cit.). Nessun obbligo di iscrizione è poi ipotizzabile nel caso in cui la p.g. , prima dell’invio della relazione, compie atti che impongono l’intervento del difensore e che vanno perciò comunicati al pubblico ministero (o da questi anche convalidati).(17) Nessun obbligo di iscrizione sussiste infine nel caso di ricorso immediato al giudice poiché si tratta di modulo di procedimento che esclude al necessità di indagini preliminari. L’obbligo di iscrizione torna invece a essere operante se il giudice ritrasmette gli atti al pubblico ministero « per l’ulteriore corso del procedimento » (artt. 21 e 26 co.2 D.Lgs. cit.).

QUERELA E RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE .

Per motivi di completezza anche se ragionevolmente non è possibile, in questa sede, soffermarsi sull’istituto, si rammenta brevemente che quando un reato è perseguibile a querela, l’esercizio dell’azione penale può avvenire mediante l’ordinaria citazione a giudizio oppure mediante l’alternativo modello della citazione a giudizio su ricorso immediato della persona offesa ( artt. 21- 28 D.Lgs.28/8/2000, n.274). “Nei reati procedibili a querela, la persona offesa ha, perciò, una duplice scelta ricorsuale circa le vie di accesso al giudice di pace : quella ordinaria, per il tramite della querela e quella alternativa, per il tramite del ricorso”. (18)

(16) Tesi di laurea sulla “Inutilizzabilità “ di Anna Rita Gabriele, facoltà di Giurisprudenza, Università di Cassino, a.a. 2007/2008, Rel. Dell’Anno Ass.Belli (17) Aghina – Piccialli, Il giudice di pace penale, Simone Editore. (18) Tesi di laurea sul “Giudice di Pace con competenza penale” di Claudia Tata, facoltà di Giurisprudenza, Università di Cassino, a.a. 2006/2007, Rel. Dell’Anno, Ass. Belli

a) Se la persona offesa opta per la presentazione del ricorso, questa produce gli stessi effetti della querela ed elimina l’ostacolo alla procedibilità per il reato anche se il giudice o il pubblico ministero dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato rendendo perciò necessario percorrere la strada del modello ordinario del procedimento (con indagini preliminari e successiva ed eventuale citazione a giudizio) (art. 21 co. 5, 24-26 D.Lgs cit.).

b) Se, all’opposto, la persona offesa opta per la proposizione della querela, la via del successivo ricorso immediato non è preclusa purchè vengano rispettate alcune formalità pratiche dirette a evitare la contestuale pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto. Ad esempio, per consentire il rintraccio del procedimento sorto a seguito della querela, la persona offesa dovrà fare menzione di essa nel successivo ricorso immediato e allegare copia della querela stessa (art.22 D.Lgs. cit.).

Gli argomenti trattati, per gli operatori di p.g., siano essi appartenenti a sezioni, ma più in particolare a servizi (squadre mobili di Questura, reparti operativi di Comandi Provinciali dei CC o quelli di Polizia Tributaria della GdF, ecc.) ed organismi (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, ecc.) sono fondamentali, perché sono quelli che danno origine al procedimento-processo penale e, in tal veste, definiti correttamente anche come “tra coloro che danno impulso al rito(19) .

Data la particolare importanza della acquisizione della notizia di reato e della successiva trasmissione alla Procura della Repubblica competente, è opportuno che sin da questi atti endoprocedimentali, la fase rituale sia curata, dagli ufficiali ed agenti di p.g., con la massima attenzione, non solo per l’ossequio degli aspetti procedurali, ma anche perché se disattesi, inficiano, alle volte, il lavoro di indagine di mesi se non di anni.

Infine il processo penale , frequentemente, è come un ordigno che “deflagra” e sconvolge la vita dell’indagato/imputato e dei soggetti cointeressati a qualunque titolo ed egualmente, se non ben osservato da chi gli dà la vita, può ritorcersi contro come “il fuoco amico” in battaglia ad un esercito che avanza. Grazie dell’attenzione e buona prosecuzione dei lavori congressuali.

(19) Cordero, Procedura Penale, Giuffrè Editore.