Breve nota alla sentenza del TAR Puglia – sez. di Lecce – del 22.03.18 n.468 sugli effetti della domanda in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01 in caso di pregressa adozione dell’ordinanza di demolizione.

di LucaVERGINE

La sentenza n.468/18  del TAR Puglia – sez. di Lecce – esamina il caso del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione con l’unico motivo della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01. Tale disposizione espressamente prevede che decorsi 60 giorni dall’istanza senza che l’amministrazione si pronunci si formi il silenzio rigetto (III comma), che, se non impugnato, rende definitivo il provvedimento implicito di diniego. La novità dell’arresto giurisprudenziale del Tar è rappresentato dal principio secondo cui anche nel caso in cui la P.A. adotti, ai sensi dell’art. 10 bis della L.n.241/90, il preavviso di rigetto, rappresentando le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza in sanatoria, alla quale il privato non ha dato seguito, il termine per il perfezionamento del silenzio rigetto continua decorrere fino alla formazione del silenzio-rigetto. In questo caso, il provvedimento implicito di rigetto non ha l’effetto di riavviare il procedimento sanzionatorio (ordinanza di demolizione) in quanto – precisa il TAR – la mancata impugnazione conduce a ”…consolidare l’ordine demolitorio  inizialmente impartito, senza la necessità che l’Ente emetta una nuova ordinanza di demolizione”. Questo indirizzo è conforme alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “La presentazione di una nuova istanza ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria. Sostenere che, nell'ipotesi di rigetto, esplicito o implicito, dell'istanza di accertamento di conformità, l'Amministrazione debba riadottare l'ordinanza di demolizione, equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento” (Cons. di Stato, sez. VI, 04.04.17 n.1565).  

Pubblicato il 22/03/2018

N. 00468/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2017, proposto da:
Addolorata Montagna, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bianco, con domicilio eletto presso lo studio Michele Lembo in Lecce, viale Otranto, n. 117;

contro

Comune di Seclì, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Liborio Romano, 51;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 25 del 25.11.2016 (notificata in data 27 dicembre 2016) a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Seclì, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seclì;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 25 del 25.11.2016 con la quale il Comune di Seclì le ha intimato la demolizione di un fabbricato in muratura della superficie di mq. 83,67, realizzato in assenza del previo rilascio del necessario titolo edilizio.

Nell’atto introduttivo la ricorrente ha allegato di avere presentato, in data 24.2.2017, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed ha eccepito, come unico motivo di ricorso, la conseguente illegittimità sopravvenuta dell’atto impugnato.

Il Comune di Seclì si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 19.01.2018 ha evidenziato il formarsi del silenzio rifiuto ex art. 36 comma 3° D.P.R. n. 380 del 2001 sull’istanza presentata dalla ricorrente, essendo decorsi sessanta giorni dal deposito senza che l’Ente si sia espresso favorevolmente e non avendo, peraltro, la signora Montagna articolato alcuna osservazione dopo l’invio da parte del Comune del preavviso di diniego ex art. 10bis della Legge n. 241 del 1990, né prodotto l’ulteriore documentazione preannunciata con mail del 18.05.2017.

Il Collegio all’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia, ritiene il ricorso infondato.

Invero, la ricorrente ha articolato quale unica doglianza l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento impugnato, per effetto della presentazione della domanda ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001in relazione al fabbricato abusivo, ma su tale domanda, come dimostrato dall’Ente convenuto, si è formato il silenzio rifiuto ex art. 36 comma 3° D.P.R. n. 380 del 2001, provvedimento implicito che la signora Montagna non ha impugnato nei termini di legge, con conseguente consolidamento dell’ordine demolitorio inizialmente impartito, senza necessità che l’Ente emetta una nuova ordinanza di demolizione (Consiglio di Stato, sentenza n. 1565 del 2017).

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio, delle ragioni della decisione e della novità della specifica questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Jessica Bonetto, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Jessica Bonetto        Antonio Pasca