Cass. Sez. III n. 24732 del 22 giugno 2007 (Cc 15/05/2007)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. P.M. in proc. Petrangelo e altro.
Rifiuti. Gestione dei rifiuti - Adempimenti di carattere tecnico ed operativo non implicanti scelte generali autonome sull'organizzazione e gestione nè indipendenza finanziaria - Delegabilità - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.

In tema di gestione di rifiuti, la responsabilità del preposto per il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (prima previsto dall'art.51, comma quarto, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 oggi sostituito dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è configurabile solo ove siano violate quelle che richiedono l'esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico e/o operativo, mentre permane sul soggetto titolare dell'autorizzazione la responsabilità per l'ottemperanza alle prescrizioni che comportano l'adozione di scelte generali ed autonome sull'organizzazione e/o la gestione ovvero che presuppongono autonomia finanziaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/05/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 462
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2461/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRANGELO MARCO TULLIO, n. 08/05/1954;
BUSET Roberto, n. 09/01/1955;
avverso la sentenza 21 novembre 2006 del Gip del Tribunale di Pordenone;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI Claudia;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiesto di emissione di decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha assolto Petrangelo Marco Tullio e Buset Roberto dal reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, ora D.Lgs. n. 152 del 2006 , art. 256, comma 4 (ascritto loro, quali responsabili della gestione di una discarica, per non avere osservato le prescrizioni della autorizzazione) con la formula per non avere commesso il fatto. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha osservato come il reato, accertato nella sua materialità, non potesse essere attribuito agli imputati i quali - presidente e legale rappresentante di una società autorizzata alla gestione di una discarica - avevano delegato le loro funzioni nel settore a tale Tomasini e non fosse riscontrabile ne' culpa in eligendo ne' culpa in vigilando. Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge; in sunto, sostiene che il Tomasini non era persona delegata dagli imputati, ma preposto alla gestione a sensi della L.R. Friuli n. 30 del 1987, art. 28 (la norma richiede sia individuato un soggetto cui riferire l'attività di gestione dell'impianto); il Tomasini era, quindi, persona abilitata e non delegata e la sua nomina non esonerava da responsabilità gli imputati i quali erano i soggetti titolari della autorizzazione alla gestione della discarica che costituiva l'attività principale della impresa.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento anche se esatto il principio enucleato dal ricorrente circa la non sovrapponibilità del conferimento di una formale delega di funzioni e la posizione di preposto per legge all'esercizio di un impianto di discarica a sensi della Legge Regionale; pertanto, non è richiamabile la giurisprudenza di questa Corte sulle condizioni necessarie perché la delega sia idonea a trasferire funzioni imprenditoriali e connesse responsabilità penali. È, pure, condivisibile la conclusione del Ricorrente il quale ritiene che la citata normativa regionale estenda il novero dei soggetti responsabili e non lo circoscriva; i titolari della autorizzazione alla gestione della discarica non vanno esenti da ogni attività di controllo solo in considerazione della nomina del preposto. Il fulcro del problema che il caso propone consiste nello individuare gli adempimenti - alla cui inosservanza consegue la responsabilità penale - che sono di competenza del soggetto autorizzato alla gestione della discarica e quelli che spettano al preposto; necessita, inoltre, precisare quale tipo di controllo è richiesto da parte del titolare della autorizzazione sullo operato del preposto.
Ora, la questione deve essere risolta avendo come referente il D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502 che disciplina le funzioni del preposto, che sovrintende alle operazioni di smaltimento, ed è in particolare responsabile: a) della verifica dell'efficienza dei macchinari e delle attrezzature; b) del controllo della quantità e qualità dei rifiuti conferiti ai fini della loro corrispondenza alle autorizzazioni regionali; c) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico; d) della manutenzione e gestione dell'impianto di smaltimento.
Da quanto riferito, emerge che al preposto (persona che, in quanto munita di abilitazione regionale che prevede un vaglio dei requisiti richiesti, si deve presumere idonea al compito assegnatole) sono conferite limitate mansioni di carattere tecnico e operativo che non implicano scelte autonome di fondo sulla organizzazione e gestione della discarica ne' indipendenza finanziaria; la persona preposta, solo nello ambito circoscritto della sua attività, è chiamata a rispondere per le inadempienze ai suoi obblighi.
Tutte le residue prescrizioni connesse alla gestione della discarica devono essere adempiute dal titolare della autorizzazione al quale incombe, pure, un dovere di controllo sull'operato del preposto. Tale vigilanza deve essere rapportata alla situazione di legittimo affidamento sulla capacità professionale del preposto (accertata dalla procedura di nomina) che limita il dovere di controllo che può non essere assiduo, ma circoscritto alla verifica del generale andamento della gestione del preposto. Solo in caso di accertate violazioni da parte di costui ai suoi obblighi, il titolare della autorizzazione è tenuto ad una pregnante vigilanza ed a verificare l'osservanza della normativa sui rifiuti anche nei settori affidati al preposto. Nella ipotesi che ci occupa, la condotta antidoverosa era consistita nello inadempimento delle prescrizioni relative alla corretta ricopertura giornaliera dei rifiuti; per quanto osservato, il garante dello adempimento di tali prescrizioni era il preposto. Inoltre, il Giudice ha dato atto della mancanza di culpa in vigilando degli imputati e, su tale tema, il Ricorrente non ha formulato censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007