Cass. Sez. III n. 36363 del 23 settembre 2008 (Ud.10 lug.2008)
Pres. Lupo Rel. Petti Ric. Orlandi
Rifiuti. Liquami zootecnici
A norma dell\'articolo 185 del decreto legislativo n 152 del 2006,anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con il decreto legislativo n 4 del 2008, continuano ad essere sottoposti alla disciplina sui rifiuti, quelli allo stato liquido diversi dalle acque di scarico nonché le materie fecali non utilizzate in agricoltura. Quindi per delimitare l\'ambito di applicazione delle due discipline possono ancora utilizzarsi i criteri elaborati da questa corte in base ai quali la disciplina sulle acque si applica solo agli scarichi diretti tramite condotta o comunque stabile canalizzazione e dm le materie fecali sono sottratte alla disciplina sui rifiuti a condizione che siano utilizzate nell\'attività agricola. L\'immissione di rifiuti zootecnici in un torrente da parte del titolare di un\'impresa di allevamento configurava sotto la vigenza del decreto Ronchi il reato di cui agli artt 14 e 51, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto negli artt 192 e 255 del decreto legislativo n 152 del 2006.
Rifiuti. Liquami zootecnici
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