Pres. De Maio Est. Marmo Ric. Ferluga
Rifiuti. Trasporto illecito (soggetti destinatari della norma)
L'art. 256 comma 1 della legge 3 aprile 2006, n. 152, si rivolge a "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208,. 209,210, 211,212,214,215 e 216". La norma, con l'utilizzo della parola" chiunque" non ha quindi come destinatari soltanto i soggetti che svolgano professionalmente attività di trasporto di rifiuti.
Svolgimento del processo
Il
Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trieste, con provvedimento del
Con
ordinanza emessa il
Proponeva ricorso per cassazione il Ferluga chiedendo alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorrente, con un unico articolato motivo, lamenta la violazione di cui all’art. 606 lettera b), e) o lettera e c.p.p. in relazione agli artt. 125 comma 3, 321 e 324 c.p.p. e agli artt. 183, 256, 259 comma secondo d.lgs. n. 152 del 2006.
Deduce il Ferluga che il Tribunale del riesame era stato chiamato a valutare la compatibilità tra la fattispecie concreta e la fattispecie legale ipotizzata. La fattispecie concreta consisteva nella vendita di circa dieci metri cubi di terra ad uso agricolo effettuata da esso indagato in favore del confinante Puri.
La terra sarebbe stata trasportata, con l’autocarro di esso ricorrente, sul fondo del Puri che, successivamente alla consegna, avrebbe constatato la scadente qualità del prodotto per la presenza di pietre, cocci di vetro, ceramica e materiali vari da qualificarsi come rifiuti non pericolosi provenienti dalle demolizioni e dagli scavi effettuati nell’area del Comune di Opicina da adibirsi a parcheggio.
Il Tribunale aveva quindi ritenuto che, in assenza di iscrizione e (o autorizzazione), doveva considerarsi illecito anche il trasporto non ordinario di rifiuti non pericolosi prodotti dallo stesso trasportatore anche qualora questi non svolga professionalmente l’attività di trasporto di rifiuti.
Tale interpretazione era errata poiché:
1) l’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 considera illecita l’attività di trasporto di rifiuti in mancanza del provvedimento prescritto dagli artt. 208 e 216 dello stesso decreto;
2) tali norme individuano obblighi di iscrizione soltanto a carico di soggetti che esercitano l’attività di trasporto dì rifiuti;
3) a norma dell’art. 212 comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali e requisito per lo svolgimento di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
4) a norma del comma 8 dello stesso art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 l’iscrizione effettuata a semplice richiesta per le imprese che esercitano attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare.
In sostanza, deduce il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di Trieste, il trasporto straordinario o comunque eccezionale di rifiuti non pericolosi prodotti dallo stesso trasportatore non è sottoposto ad alcuna preventiva autorizzazione, comunicazione od iscrizione e quindi non può dar luogo ad un’ipotesi di trasporto illecito ai sensi dell’art. 256-259 comma secondo d.lgs. 152 del 2006.
Rileva inoltre il ricorrente che nel provvedimento impugnato vi era anche mancanza assoluta della motivazione o mera apparenza della motivazione sotto un duplice profilo.
Il Tribunale di Trieste aveva infatti completamente omesso di motivare sul perché ritenesse “rifiuto” il materiale trasportato dal Ferluga, senza considerare che perché un materiale possa considerarsi tale non è sufficiente che esso sia compreso in una delle categorie di cui all’allegato A della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, essendo contestualmente necessario che il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi del prodotto, sicché la corretta qualificazione del materiale come rifiuto presuppone un’indagine volta a verificare se il produttore detentore voglia effettivamente disfarsi di esso.
Il motivo è infondato.
Ritenuto
in fatto che, come non
contestato dallo stesso ricorrente, la fattispecie concreta consiste
nella
vendita di circa dieci metri cubi di terra ad uso agricolo effettuata
dal
Ferluga in favore del confinante Puri, va rilevato, in primo luogo,
sotto il
profilo soggettivo che la mancata iscrizione dell’indagato
all’albo delle
imprese è irrilevante ai fini della correttezza del
provvedimento atteso che,
come risulta dal tenore letterale dell’art. 256 comma 1 della
legge
La norma, con l’utilizzo della parola “ chiunque” non ha quindi come destinatari, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, soltanto i soggetti che svolgano professionalmente attività di trasporto di rifiuti.
E’ quindi irrilevante, in ordine al fumus commissi delicti, la circostanza che il ricorrente non svolga professionalmente tale attività.
Anche sotto il profilo oggettivo deve ritenersi sussistente il fumus commissi delicti, atteso che, come ha precisato questa Corte (v. Cass. Pen. sez. III n. 14557 del 2007, Palladino) i materiali di risulta di attività edili devono ritenersi rivestire la qualità di rifiuti ai sensi dell’art. 6 lettera a) del decreto legislativo 22 del 1997 quando i produttori se ne distano e, nel caso in esame, il trasporto del materiale era finalizzato alla vendita a terzi, (nella specie al confinante Puri), come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.