Cass. Sez. III n. 5042 del 9 febbraio 2012 (Ud.17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Lombardi Ric.Golfre'
Rifiuti. abbandono e natura di reato proprio

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma primo, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 118
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 32230/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Chilovi Vasco, difensore di fiducia di Golfre Andreasi Vito, n. a Milano il 19.6.1963;
avverso la sentenza in data 15.6.2010 del Tribunale di Trento, con la quale venne condannato alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, lett. a); b) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, unificati sotto il vincolo della continuazione. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha affermato la colpevolezza di Golfrè Andreasi Vito in ordine ai reati: a) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 lett. a); b) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, a lui ascritti per avere abbandonato il veicolo Autobianchi Y 10, tg. MI5Z6073, in un parcheggio pubblico e non avere ottemperato all'ordinanza del dirigente il Servizio Ambiente del Comune di Trento in data 6.3.2008, con la quale gli si ingiungeva di provvedere alla rimozione e smaltimento del veicolo.
Il giudice di merito ha qualificato il predetto veicolo come rifiuto in considerazione dello stato di abbandono in cui versava ed ha ritenuto che il reato di cui al capo a) dovesse ritenersi integrato indipendentemente dal fatto che l'imputato non rivestiva la qualità di imprenditore. La sentenza ha inoltre quantificato la pena sulla base di quella pecuniaria del predetto reato di cui al capo a) ritenuto dal giudice di merito più grave.
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.
Si deduce, in estrema sintesi, che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti si riferisce ai soli responsabili di imprese o titolari di enti, qualità che non era rivestita dall'imputato. Questi, pertanto, ha commesso la sola violazione di cui all'art. 255, comma 1, punito con sanzione amministrativa, che peraltro gli è stata già inflitta.
Il ricorso è fondato.
La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, ha natura di reato proprio, in quanto richiede quale elemento costitutivo la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente da parte dell'autore della violazione.
In assenza di detta qualità deve configurarsi il solo illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 1, che prevede l'analoga ipotesi di abbandono di rifiuti commesso da "chiunque".
Perché possa configurarsi il reato di cui al capo a)
dell'imputazione, pertanto, deve ricorrere l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, (sez. 3, 10.5.2007 n. 33766, Merlò, RV 238859;
sez. 3, 19.9.2003 n. 42377, P.M. in proc. Stoppini, RV 226585; cfr. anche sez. 3, 13.4.2010 n. 22035, Brilli, RV 247626). Orbene, nel caso in esame il giudice di merito non ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a) sull'accertamento della esistenza di una delle qualità indicate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, ma esclusivamente sul rilievo che lo stesso risulta proprietario dell'auto abbandonata. Peraltro, la mancanza di una delle qualità indicate dalla norma era stata espressamente dedotta dalla difesa dell'imputato, ma dalla sentenza si evince che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto non necessaria detta qualità.
Il Golfrè, pertanto, deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma integra la violazione amministrativa di cui al cit. decreto, art. 255, comma 1, per la quale il ricorrente ha dedotto che gli è stata già inflitta la relativa sanzione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui al capo a) e va disposto il rinvio al Tribunale di Trento per la determinazione della pena relativa al reato di cui al capo b).
Sul punto si deve osservare che la fattispecie contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, è punita con la sola pena dell'arresto.
Orbene, nella determinazione della pena il giudice di merito dovrà tenere presente che il divieto di emettere una pronuncia comunque più sfavorevole all'impugnante, espressamente previsto, in materia di appello, dall'art. 597 c.p.p., comma 3, ha carattere di principio generale e deve, quindi, trovare applicazione anche nel giudizio di rinvio, (sez. 1, 11.3.1997 n. 1980, Antonelli, RV 207375). La pena da applicarsi, pertanto, dovrà essere necessariamente di natura pecuniaria e determinata sulla base del ragguaglio con quella detentiva ritenuta di giustizia.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rinvia al Tribunale di Trento per la determinazione della pena relativa al capo b).
Così deciso in Roma, il nella Pubblica udienza, il 17 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012