Cass.Sez. III n. 39774 del 25 settembre 2013 (Ud 2 mag 2013)
Pres.Teresi Est.Amoroso Ric. Calvaruso e altro
Rifiuti.Gestione dei rifiuti non autorizzata e attività di raccolta e trasporto in forma ambulante

L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante da soggetto non iscritto nell'albo dei gestori dei rifiuti, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti a norma dell'art. 6 comma primo, lett. d), D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modd., dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la condanna di soggetto che, sebbene iscritto all'albo della Camera di Commercio, non risultava in possesso dell'autorizzazione comunale al commercio in forma itinerante, imposta agli ambulanti dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 02/05/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1356
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 5922/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALVARUSO FRANCESCO nato il 25/05/1981 in Palermo; COLOMBO GIUSEPPE nato il 22/0911989 in Palermo; CALVARUSO GAETANO nato il 14/0911992 in Palermo;
avverso la sentenza del 7.12.2012 della Corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi, per i ricorrenti, gli avv.ti Trainari D. e Riggirello M. di TA.
la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1.04.11 il Tribunale di Marsala - sezione distaccata di Partanna - in composizione monocratica assolveva Calvaruso Francesco, Colombo Giuseppe e Calvaruso Gaetano perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dal delitto di cui agli artt. 110 e 99 c.p. e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) perché, in concorso morale e materiale tra loro, essendo stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana con D.P.C.M. 9 luglio 2010, effettuavano attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non autorizzata, in particolare, avendo provveduto, in assenza delle autorizzazioni relative, a caricare su un autocarro Fiat 50 tg. P AA 72885 rifiuti speciali consistenti in: una serranda snodabile completa in ferro zincato, comprendente anche il relativo rullo di avvolgimento, un lavabo industriale in ferro zincato, una marmitta da motore a scoppio del tipo per auto, un disco di impianto frenante del tipo per auto, una rete metallica da letto montata sul relativo telaio, un telaio metallico del tipo da sedile per auto, vari e voluminosi rotoli di rete metallica da recinzione esterna, vari componenti di carrozzeria del tipo di auto e camion di varie dimensioni, vari elettrodomestici costituiti da stufe elettriche ed altro; con la recidiva; fatto commesso in Salaparuta, il 17.02.11.
2. Con atto del 29.04.2011 avverso detta sentenza ha interposto appello il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di condanna nei confronti degli imputati, dovendosi ritenere che gli stessi fossero privi di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante.
Con sentenza del 7.12.12, la Corte d'appello di Palermo riformava la sentenza impugnata e dichiarava Calvaruso Francesco, Colombo Giuseppe e Calvaruso Gaetano, colpevoli del reato loro ascritto ed, esclusa la recidiva, e li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena a tutti gli imputati. 3. Avverso questa pronuncia gli imputati Calvaruso Francesco e Gaetano propongono un unico ricorso per cassazione con un solo motivo.
Anche Colombo Giuseppe propone ricorso con un unico motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di entrambi i ricorsi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che l'iscrizione nella camera di commercio per l'esercizio del commercio ambulante comportava l'autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto di materiale ferroso in forza dell'espressa previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5. Richiamano la legge della regione Sicilia n. 18 del 1995 che prevede per l'esercizio del commercio in forma ambulante il rilascio di un'autorizzazione da parte del sindaco; tale disposizione riguarda specifiche ipotesi di commercio tra cui non è previsto quello del materiale ferroso.
2. Il ricorso è infondato.
Come ha correttamente rilevato la Corte d'appello, è vero che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi effettuata in forma ambulante da chi possiede un relativo titolo abilitativo non richiede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti sempre che il soggetto sia abilitato all'esercizio in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Ma nel caso di specie non risultava che gli imputati avessero un titolo abilitativo per l'esercizio del commercio ambulante di rifiuti ferrosi, essendo stato semplicemente prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Palermo per tale categoria, di per sè solo insufficiente a legittimare il trasporto di rifiuti non pericolosi consistenti in rottami ferrosi. Ed infatti il d.lgs. n. 114 del 1998 impone agli ambulanti di munirsi di un'autorizzazione comunale sulla base della normativa di attuazione regionale (per la regione Sicilia cfr. L.R. n. 18 del 1995 che prevede per l'esercizio del commercio in forma itinerante il rilascio di un'autorizzazione da parte del sindaco). Quindi, atteso che nessuna autorizzazione risulta essere stata rilasciata agli imputati ricorrenti, la semplice iscrizione alla Camera di Commercio non può supplire alla mancanza del titolo abilitativo. 3. Pertanto i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013