CONSIGLIO DI STATO Sez. V sent.4136 del 27 giugno 2006
Rifiuti. Impianti di incenerimento e V.i.a.
REPUBBLICA ITALIANA N. 4136/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9995 REG.RIC.
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ANNO
2004
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello nr. 9995 del 2004 R.G., proposto dalla società CR srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avvocati Tiziano Giovanelli e Filippo Lubrano con domicilio eletto presso
il secondo in Roma, via Flaminia, n. 79;
CONTRO
-
la PROVINCIA di PAVIA in persona del
Presidente pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosa Cantarella
e Valeria Maggiani e Alfredo Codacci Pisanelli ed elettivamente domiciliata
presso quest’ultimo in Roma, via C. Monteverdi, n. 20;
e nei confronti
-
del Comune di SANNAZZARO dè BURGUNDI in
persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del
Consiglio di Stato;
-
la REGIONE LOMBARDIA, difesa dagli
avv.ti Marco Cederle e Viviana Fidani e dall’avv. Giuliano Pompa ed
elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma via Boncompagni, n.
71/C.;
-
il CIRCOLO LEGA AMBIENTE l’AIRONE della
LOMBARDIA in persona del rappresentante pro-tempore non costitutosi in
giudizio; della sentenza del T.A.R. della Lombardia Sezione I n. n. 1634 del
2004;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista
la costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, del Comune di Sannazzaro dè
Burgundi e della Regione Lombardia,
Viste
le memorie presentate presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese,
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 12 luglio 2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Uditi,
altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La
società CR srl, titolare di un impianto di inertizzazione e termodistruzione di
rifiuti, con connessa produzione di energia elettrica, è stata destinataria di
distinti provvedimenti della Regione Lombardia, volti a disciplinare lo
svolgimento della sua attività.
Avverso
tali provvedimenti sono stati proposti ricorsi al Tribunale amministrativo della
Lombardia da parte della provincia di Pavia (n. 1406/02) e del Comune di
Sannazzaro de’ Burgundi (n. 1429/02), con i quali si è sostenuta
l’illegittimità degli stessi in dipendenza del mancato svolgimento della
procedura di VIA.
Altri
ricorsi sono stati, invece, proposti dalla società avverso i successivi
provvedimenti di diniego di autorizzazione a varianti concernenti l’impianto
(n. 2022/03) e avverso la sospensione dell’autorizzazione a suo tempo
rilasciata (n. 2939/03).
Con
la sentenza appellata il giudice di primo grado ha accolto i primi due ricorsi
ritenendo che, in relazione alle caratteristiche dell’impianto ed alla sua
capacità di incenerimento, dovesse essere preventivamente svolta la procedura
di VIA ed ha annullato, di conseguenza, le autorizzazioni rilasciate dalla
Regione; con riferimento ai ricorsi proposti dalla società, invece, ha
respinto, con la stessa sentenza, il ricorso n. 2022/03 ritenendo infondata la
prospettazione relativa alla non necessità della procedura di VIA (così come
già rilevato nei due ricorsi già considerati) e infondate anche le dedotte
violazioni di norme procedimentali ed ha, in parte, accolto il ricorso n.
2939/03 sul motivo procedurale relativo alla mancata previa diffida; tale
accoglimento, peraltro, è stato ritenuto sostanzialmente non satisfattivo
dall’appellante, in dipendenza della carenza di interesse che consegue al
contestuale annullamento dei provvedimenti di autorizzazione.
Con
l’appello in esame la soc. CR sostiene la violazione degli artt. 1 e segg. del
d.p.r. 12 aprile 1996, modificato con DPCM 3 settembre 1999 in relazione al d.m.
n. 0503, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e
di motivazione.
In
particolare, con l’impugnativa si sostiene che, illegittimamente,
l’amministrazione, con gli ultimi provvedimenti in ordine temporale, avrebbe
assoggettato l’impianto di termodistruzione alla procedura di VIA, motivo che
costituisce la ragione sostanziale dell’accoglimento dei ricorsi della
Provincia di Pavia e del Comune di Sannazzaro de’ Burgundi, nonché della
reiezione delle impugnazioni proposte dalla società stessa.
Si
afferma anche che la sentenza appellata ha erroneamente ritenuto che, ai fini
della procedura VIA, la normativa farebbe esclusivo riferimento alla capacità
nominale dell’impianto nel suo complesso, anziché alla sua effettiva
potenzialità derivante dalla combinazione dei vari elementi che lo
costituiscono, e quindi, alle concrete modalità di utilizzazione, posto che
ogni variazione delle caratteristiche dell’impianto sarebbe subordinata, ai
fini della sua operatività, a provvedimenti autorizzatori della Pubblica
Amministrazione.
Le
controparti costituite hanno sostenuto l’inammissibilità e l’improcedibilità
dell’appello, la sua infondatezza nel merito, oltre che motivi di appello
incidentale.
DIRITTO
L’appello
è infondato.
Il
collegio può, pertanto, prescindere dalla disamina delle proposte eccezioni
pregiudiziali, oltre che dai motivi di appello incidentale.
Con
un unico articolato motivo di appello la CR spa sostiene che il giudice di I
grado, richiamando la vigente normativa nazionale comunitaria, secondo cui
devono essere assoggettati alla procedura di VIA regionale i progetti di
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di incenerimento o di trattamento termico con capacità nominale dei forni
superiore a 100/t giorno, avrebbe errato nel ritenere sussistente tale
fattispecie in relazione alle caratteristiche dell’impianto in esame.
Si
afferma, al riguardo, che nel caso di specie si sarebbe valutato soltanto il
dato teorico, senza tener conto delle caratteristiche effettive degli altri
elementi dell’impianto, delle loro concrete modalità di utilizzazione e degli
scopi per i quali lo stesso è stato preventivamente autorizzato, che
consentirebbero, invece, una capacità di incenerimento di 96/t giorno,
inferiore al limite di 100/t giorno, previste dalle normative vigenti, ai fini
dell’assoggettamento dell’impianto alla procedura di VIA.
Si
tratterebbe, pertanto, di un impianto con caratteristiche oggettive tali da
impedire lo svolgimento di attività esorbitanti dai limiti suindicati.
La
censura non è condivisibile atteso che, ai fini della applicabilità della
procedura di VIA, rileva unicamente la capacità progettuale e nominale
dell’impianto.
Ai
sensi dell’art 2. comma 1 lett. b) del DM n. 503/97 e dell’art. 2 comma 1
lett. g) del DM n. 124/00, per capacità nominale dell’impianto di
incenerimento deve intendersi “la somma della capacità di incenerimento dei
forni che compongono l’impianto quali previste dal costruttore e confermate
dal gestore” espressa nella quantità di rifiuti che può essere incenerita in
un’ora, come anolagamente dispone anche l’art. 4, n. 7 della direttiva CE n.
2000/76.
Pertanto,
la normativa è inequivoca nel prendere a riferimento, ai fini della
sottoposizione alla procedura VIA, la capacità di progetto degli impianti di
incenerimento, a nulla rilevando la eventuale dichiarazione di impegno
dell’interessato o la attuale, concreta operatività dell’impianto.
L’appello
va, pertanto respinto, perché infondato.
Sussistono
giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando respinge l’appello n. 9995/2004, meglio specificato in epigrafe;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 12 luglio 2005, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei seguenti Magistrati:
Sergio
Santoro
Presidente
Giuseppe
Farina
Consigliere
Paolo
Buonvino
Consigliere
Aldo
Fera
Consigliere
Adolfo
Metro
Consigliere
relatore estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to
Adolfo Metro
f.to Sergio
Santoro
IL
SEGRETARIO
f.to
Rosi Graziano
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
27 giugno 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale