Consiglio di Stato Sez. III n. 3046 del 13 maggio 2020
Rifiuti.Provvedimento che ordina il ripristino delle regolari condizioni di un impianto di incenerimento

L’adozione di un provvedimento che ordina il ripristino delle regolari condizioni di un impianto di incenerimento per la sua riattivazione costituisce atto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che l’eventuale vizio di incompetenza non comporta comunque l’annullamento dell’atto.

Pubblicato il 13/05/2020

N. 03046/2020REG.PROV.COLL.

N. 06917/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6917 del 2014, proposto da
Fratelli Greco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella Turco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Alessandro Saldutti in Roma, via Lorenzo Magalotti n.15;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. 1528/2014, resa tra le parti, concernente la verifica dell’impianto di incenerimento - prescrizione interventi di risanamento;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 aprile 2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, la società Fratelli Greco, titolare di uno stabilimento di trasformazione e lavorazione delle carni con annesso impianto di incenerimento per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conseguenti all’attività di macellazione, ha impugnato, con ricorso notificato alla ASL di Lecce in data 18 luglio 2012, il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce – Servizio Veterinario Area C Nord - VET “C” n. 011/2012 del 14 maggio 2012, a firma del dott. Veterinario Daniele Tondo, con cui erano state ingiunte alcune prestazioni da eseguire sull’impianto.

Il provvedimento era stato emesso dopo una serie di accertamenti svolti dai Carabinieri del NOE e dopo lo svolgimento di accertamenti ispettivi da parte della stessa ASL che avevano rilevato molteplici criticità ed avevano indotto la ASL ad ordinare il ripristino delle regolari prescrizioni di esercizio dell’impianto.

2. - Nel ricorso di primo grado la società aveva dedotto il vizio di incompetenza dell’autorità che aveva sottoscritto il provvedimento, sostenendo che tale potere sarebbe spettato al Veterinario Ufficiale e non al dirigente dell’Area C che lo aveva adottato.

La ricorrente aveva formulato anche censure sul merito del provvedimento, sostenendo, tra l’altro, la genericità delle prescrizioni imposte.

2. - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondato il prospettato vizio di incompetenza e rilevando che la determinazione adottata dalla ASL sarebbe stata espressione di discrezionalità tecnica immune da vizi.

3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello censurando la decisione di primo grado ed insistendo nelle proprie tesi difensive.

3.1 - Si è costituita in giudizio la ASL di Lecce che ha controdedotto sulle doglianze proposte dall’appellante insistendo per il rigetto dell’impugnativa.

3.2 - Con memoria del 3 settembre 2014 l’appellante ha ulteriormente articolato le proprie difese. 3.3 - Con ordinanza n. 4033/2014 l’istanza cautelare è stata respinta.

3.4 - In prossimità dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato documenti e memoria insistendo, in particolare, sulla censura di incompetenza sollevata in primo grado e respinta dal TAR.

4. - All’udienza del 12 marzo 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5. d.l. n. 18/2020.

5. - L’appello è infondato.

5.1 - Prima di procedere alla disamina dei due motivi di impugnazione è opportuno richiamare i presupposti ed il contenuto del provvedimento gravato in primo grado.

Con il provvedimento VET “C” N./011/2012, la ASL di Lecce - Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C Nord del 14 maggio 2012, ha ordinato alla società Fratelli Greco titolare di un impianto di macellazione con annesso impianto di incenerimento, di adeguare l’impianto sulla base di una serie di prescrizioni tecniche ivi indicate.

Tale provvedimento è stato adottato a seguito di controlli svolti il 12 febbraio 2012 dai Carabinieri del NOE di Lecce presso l’impianto di incenerimento, dai quali erano emerse gravi irregolarità evidenziate nel verbale; ai controlli del NOE aveva fatto seguito il controllo ispettivo del Servizio Veterinario della ASL di Lecce che, con verbale di sopralluogo del 20 aprile 2012, aveva confermato l’esistenza di gravi irregolarità sia nella conduzione che nell’impianto stesso, peraltro sottoposto a sequestro.

5.2 - Con il provvedimento impugnato, quindi, il Servizio Veterinario della ASL di Lecce ha ordinato alla società titolare dell’impianto di incenerimento lo svolgimento di una serie di attività di adeguamento della struttura, ivi indicate, per garantire il ripristino delle regolari condizioni tecniche di funzionamento dell’inceneritore in modo che potesse funzionare in condizioni di sicurezza.

5.3 – Come già anticipato, nel ricorso di primo grado la società ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza relativa, sostenendo che il provvedimento sarebbe stato adottato dal Direttore Veterinario della ASL di Lecce, afferente al Servizio Area “C”, laddove la competenza in materia sarebbe spettata al Veterinario Ufficiale afferente all’Area B dello stesso Servizio Veterinario della ASL.

5.4 - Il TAR ha respinto la doglianza sostenendo che, ai sensi dell’art. 2, lett. c) del Reg. CE n. 854/04 (integrativo del Reg. CE n. 882/04) che stabilisce le norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, per “autorità competente” deve intendersi “l’autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza”.

Ha poi aggiunto che ai sensi della lett. f) per “veterinario ufficiale” deve intendersi il “veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzioni e nominato dall’autorità competente”.

5.5 - Pertanto, il TAR ha ritenuto che la competenza dovesse accertarsi in base alla normativa interna: ha quindi richiamato il Regolamento regionale n. 13/09 che definisce la struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione; quest’ultima si articola in due U.O.C., l’Area SIAV B e quella SIAV C; la prima deputata al controllo sul corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e del materiale specifico a rischio presso imprese o industrie alimentari, la seconda relativa all’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche che si occupa dell’attività di “controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, trasporto e smaltimento sui sottoprodotti di origine animale e materiale specifico a rischio”.

5.6 - Il TAR ha ritenuto che sussistesse la competenza dell’Area “C” che aveva emesso il provvedimento, sostenendo che il Direttore disponeva del potere di nominare un veterinario ufficiale, conservando –tuttavia – i propri poteri di controllo, ispettivi e/o prescrittivi. .

6. - Nell’atto di appello l’appellante ha censurato tale statuizione sottolineando l’erroneità della decisione del TAR: la società Fratelli Greco, infatti, non sarebbe una impresa agricola che si occupa di allevamento o di produzione zootecnica, bensì un’impresa alimentare che esercita la propria attività imprenditoriale gestendo un impianto di macellazione; tale impresa, quindi, sarebbe sottoposta al controllo dell’Area SIAV B e del relativo Direttore Veterinario.

Tale prospettazione è stata ribadita con la memoria ex art. 73 c.p.a. ed è stata corredata da ulteriore documentazione a sostegno.

7. - Ritiene il Collegio che l’individuazione del soggetto competente non assuma il rilievo che gli è stato assegnato dall’appellante, tenuto conto che l’eventuale vizio di incompetenza non potrebbe comunque comportare l’annullamento dell’atto.

Al di là delle previsioni del Regolamento regionale in ordine al riparto di competenze fra l’Area B e quella C del Servizio Veterinario della ASL è assorbente rilevare, infatti, come il dedotto vizio d'incompetenza sia privo di portata invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte, L. n. 241 del 1990.

La condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce in proposito come la disposizione, che esclude l'effetto invalidante del vizio dovuto a "violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", trovi applicazione anche in relazione ai provvedimenti viziati per incompetenza relativa (cfr. Cons. Stato Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 971; Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2019, n. 253, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791; Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2602).

Nel caso di specie, nel quale erano state accertate gravi irregolarità sull’impianto tale da comportarne il sequestro e la sospensione dell’attività, l’adozione di un provvedimento che ordinava il ripristino delle regolari condizioni dell’impianto di incenerimento per la sua riattivazione (come disposto con il provvedimento impugnato in primo grado), costituisce atto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che l’eventuale vizio di incompetenza non comporta comunque l’annullamento dell’atto, tanto più che nell’atto di appello non si contesta neppure lo specifico contenuto delle prescrizioni imposte.

La doglianza va quindi rigettata.

8. - Con il secondo motivo di appello lamenta l’appellante “l’erroneità della prospettazione in fatto e in diritto contenuta nella sentenza” censurando il capo di sentenza che ha respinto il secondo motivo sostenendo che le prescrizioni imposte sarebbero state espressione di discrezionalità tecnica della P.A. e che sarebbero state ragionevoli e proporzionate.

Con tale doglianza l’appellante si è limitato a sostenere che, con il richiamo alla discrezionalità tecnica, il primo giudice avrebbe violato il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

9. - La censura è infondata.

La statuizione del TAR è immune da vizi, in quanto il primo giudice si è limitato a richiamare i costanti principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di discrezionalità tecnica; peraltro la doglianza è pure inammissibile per genericità in quanto l’appellante non ha provveduto a delineare quali prescrizioni dovessero ritenersi illegittime e per quali ragioni.

10. - In conclusione, l’appello va respinto perché infondato e, per l’effetto, in conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

11. - Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi € 5.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 30 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere