RIFIUTI SOLIDI URBANI: IL PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA CON LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2000 E CON I CHIARIMENTI FORNITI DAL MINISTERO DELLE FINANZE.di Stefano Cudini VERIFICA GIURIDICA DELLE DENUNCE AMBIENTALI

13 giugno 2001

 

Responsabile Ufficio Ambiente di Confindustria Macerata

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Per effetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1 del Dlgs  5 febbraio 1997 n. 22 (cd Decreto Ronchi) dal 1° gennaio 1999  (termine poi prorogato al 1° gennaio 2000 dalla legge 426/1998), sarebbe dovuta entrare in vigore, anche se con diverse scadenze temporali, la nuova tariffa sui rifiuti solidi urbani e assimilati, in sostituzione della vecchia tassa per lo smaltimento dei rifiuti disciplinata dal capo III del Dlgs 15 novembre 1993 n. 507 che, conseguentemente, veniva soppressa.

 

L'articolo 33 della Finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999 n. 488 in S.O. 227/L della G.U. 302 del 27.12.99) dispone invece un ulteriore rinvio stabilendo che il termine per l'entrata in vigore non sia più il 1° gennaio 2000, ma "i termini previsti dal regime transitorio entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa". (comma 1).

 

Le novità in sintesi:

- all'articolo 49, Dlgs 22/1997 viene cancellato il termine del 1° gennaio 2000 e l'entrata in vigore della tariffa è scaglionata sulla base dei termini temporali fissati dall'articolo 11, c. 1, del Dpr 27 aprile 1999 n. 158;

- non sussiste più l'obbligo di adottare immediatamente il metodo normalizzato per i Comuni che nel 1999 abbiano raggiunto un tasso di copertura almeno del 90%, pur restando salva la possibilità di applicarlo in via sperimentale;

- sono abrogate le disposizioni che determinano la tariffa nella fase transitoria, contenute al punto 5 dell'allegato I del Dpr 158/99;

- a decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i Comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui Rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del Dpr 158/1999.

 

L'entrata in vigore del nuovo sistema di tariffazione, così come modificato dalla Finanziaria 2000, comporterà quindi notevoli cambiamenti che interesseranno tutti gli utenti.

 

Ecco di seguito i principali aspetti della nuova disciplina che dovrà essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

 

Come si calcolerà la nuova tariffa

In primo luogo, occorre specificare che la tariffa è binaria, cioè è costituita da una parte fissa ed una variabile:

-         la parte fissa  è determinata in relazione al costo del servizio (investimenti  e ammortamenti);

-         la parte variabile, invece, terrà conto della quantità di rifiuti effettivamente corrisposta al servizio pubblico di raccolta.

 

Il secondo aspetto è costituito dalla differenziazione della tariffa a seconda che i rifiuti prodotti provengano da una utenza domestica o non domestica:

 

• per l’utenza domestica, la determinazione della parte fissa della tariffa tiene conto della dimensione dell'abitazione (stimata in mq) e del numero dei componenti il nucleo familiare;

verranno comunque privilegiati i nuclei abitativi più numerosi e le abitazioni più piccole. Per quanto invece riguarda la parte variabile questa verrà calcolata sulla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati (espressa in kg) effettivamente conferita al servizio di nettezza urbana. Resta comunque la possibilità, per i Comuni che non abbiano sperimentato tecniche di calibratuta individuale, di determinare le quantità applicando un sistema presuntivo che tenga conto della produzione media comunale procapite.

 

• per l’utenza non domestica (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere), la parte fissa della tariffa terrà determinata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa al  tipo di attività svolta e alla superficie dei locali in cui essa si svolge. La parte variabile anche in questo caso sarà commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta o, se i Comuni non sono ancora organizzati, alla quantità di rifiuti stimata.

 

Ovviamente, le utenze diverse da quelle domestiche dovranno conferire al servizio pubblico di raccolta  esclusivamente i rifiuti speciali dichiarati “assimilati” agli urbani dal Comune (attualmente elencati nella Delibera 27 luglio 1984, n.1, punto 1.1.1.)  e avviati a smaltimento (è opportuno ricordare che la destinazione al recupero fa venir meno la privativa comunale ex art 21. c. 1 e 7 del Dlgs 22/97)

 

 

Le agevolazioni e riduzioni

Con il nuovo regolamento viene data piena attuazione a quanto previsto dal Decreto Ronchi in tema di agevolazioni per la raccolta differenziata; infatti il DPR  prevede che l'entità della parte variabile della tariffa possa diminuire sulla base delle quantità di rifiuti, singole o collettive, avviate alla raccolta differenziata. Viene inoltre data un'ulteriore spinta alle operazioni di recupero dei rifiuti; infatti la riduzione della parte variabile della tariffa è disposta anche nei confronti dei produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato i propri rifiuti, anche solo in parte, al recupero. Dalle agevolazioni sono ovviamente esclusi i rifiuti di imballaggio per i quali continua ad essere  operativo il sistema di raccolta del CONAI.

 

I termini per l'adeguamento

L'adeguamento avverrà sulla base dei dati relativi al costo di copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani di ogni Comune per il 1999, come di seguito riportato:

 

 

Tasso di copertura nel 1999 del costo gestione rifiuti urbani

 

 

Adeguamento

Superiore all’85%

 

3 anni per l’adeguamento  (1 gennaio 2003)

Superiore al 55% e inferiore all’85%

 

5 anni per l’adeguamento  (1 gennaio 2005)

Inferiore al 55%

 

8 anni per l’adeguamento   (1 gennaio 2008)

 

Con il D.M. 17 gennaio 2001 (in G.U. 27.1.2001, n. 22) il Ministero dell’Interno ha approvato i modelli dei certificati che consentono ai comuni di dimostrare il tasso di copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti per il triennio 2000/2002.

 

Ai fini dell'adeguamento, il regolamento opera una ulteriore distinzione in base al numero degli abitanti del Comune:

 

 

Numero di abitanti

 

 

Tasso di copertura nel 1999 del costo di gestione dei rifiuti urbani

 

Adeguamento

Comuni con numero di abitanti fino a 5.000

qualsiasi

8 anni  (1 gennaio 2008)


Resta comunque ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l’applicazione della tariffa anche prima del termine indicato.

 

Ai fini della determinazione della tariffa i comuni dovranno approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento) e il regolamento tipo per l’applicazione della tariffa.

 

Circolare del Ministero Finanze

Sulle novità introdotte dalla legge Finanziaria 2000, il Ministero delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti con la circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000 con la quale viene ribadito che fino alla trasformazione della tassa in tariffa entro i termini fissati, i comuni devono seguitare ad utilizzare i criteri attualmente in vigore disciplinati dagli articoli 61 e 65 del decreto legislativo 507/1993 (che ha disciplinato fino ad ora la materia).

 

Va comunque considerato che dall’insieme delle disposizioni normative coinvolte e  dei diversi periodi di vigenza della tassa, che sono tanto minori quanto maggiore è il tasso di copertura raggiunto nel 1999, emerge l’intento del legislatore di indurre i comuni a una graduale copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni in modo da conseguire una copertura totale entro l’ultimo anno di applicazione della tassa.

 

La circolare ricorda inoltre che a partire dal 2000 i comuni devono attivare adeguate forme di raccolta differenziata, anche se, in vigenza della tassa, queste non potranno produrre gli effetti per ciò che concerne le agevolazioni previsti dall’art. 49 del decreto Ronchi e dall’art. 7 del DPR 158/99.

 

Sempre in materia di raccolta differenziata, il Ministero ribadisce che i costi della raccolta dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessità dei comuni di stipulare apposite convenzioni nell’ambito dell’accordo di programma siglato tra l’ANCI e il CONAI al fine di dedurre dai costi da coprire con la tassa gli importi corrisposti dal Conai. L’accordo ha validità 5 anni (dal 1.1.1999 al 31.12.2003) e può essere scaricato dal sito internet www.conai.org.

 

 

ALTRE RISPOSTE SULLA TARSU

 

Chi sono i soggetti obbligati al pagamento della TARSU ?

La tassa  e successivamente la tariffa, è applicata nei confronti di “chiunque” occupi oppure conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito ed attivato (art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 novembre1993, n. 507).



Quali sono le aree escluse dall’applicazione della TARSU ?

In base alle disposizioni vigenti, sono escluse dalla imponibilità della tassa:

1)      le aree  pertinenziali o accessorie a civile abitazioni diverse dalle aree a verde (es. balconi);

2)      i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno;

3)      le aree nelle quali si formano rifiuti speciali o pericolosi;

4)      le aree comuni del condominio;

5)      le aree dove si formano rifiuti avviati al recupero;

6)      le aree scoperte pertinenziali e accessorie.

 

 

Quale regime si applica alle aree scoperte di una azienda ?

La tassabilità delle aree scoperte aziendali ha subito in questi ultimi anni numerose e sostanziali modifiche; attualmente la situazione che si è venuta delineando con la Legge 25 marzo 1999,n. 75 (art. 1, c.3) è la seguente:

- le aree operative, su cui si svolge un’attività tipica dell’impresa (es. depositi all’aperto o aree di lavorazione), sono tassabili per l’intera superficie sempre che non sussistano le altre cause di esclusione;

- le aree pertinenziali ed accessorie ai locali tassati (es. parcheggio per i dipendenti, aree di manovra degli automezzi) sono invece totalmente escluse dal tributo.

 

 

Per le aree sottoposte a tassazione sono previste delle agevolazioni ?

Con regolamento comunale possono essere previste delle riduzioni, non superiori ad un terzo della somma dovuta, nei seguenti casi:

1)      abitazioni con unico occupante;

2)      abitazioni stagionali o per altro uso limitato o discontinuo, abitazioni di chi dimora o risiede per più di sei mesi l’anno all’estero (purché indicato nella denuncia);

3)      locali ed aree scoperte stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata  per l’esercizio dell’attività;

4)      agricoltori occupanti la parte abitativa della costituzione rurale (riduzione non superiore al 30%).

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivo, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento relativamente alle distanze e capacità dei cassonetti, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento.

Quando in determinate zone il servizio viene svolto solo in determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio.

 

 

Quando va presentata la denuncia al comune per l’applicazione della TARSU ?

La denuncia originaria o di variazione (integrativa o modificativa) va presentata entro il 20 gennaio successivo all’occupazione o detenzione. Entro lo stesso termine vanno presentate anche le richieste di detassazione. La denuncia va redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e disponibili presso gli uffici comunali.

Per l’omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell’ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni a cui si riferisce l’infrazione accertata. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7 per cento semestrale.

Qualora la denuncia risulti infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia presentata.