Il nuovo regolamento sulla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Primi appunti

di Gianfranco AMENDOLA

pubblicato su unaltroambiente.it.Si ringraziano Autore ed Editore

Premessa

Forse non tutti se ne sono accorti ma dal 15 giugno 2023 la normativa dettata per la tracciabilità dei rifiuti ha subito notevoli variazioni. Ciò è avvenuto con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MISE) n. 59 del 4 aprile 2023 (in G.U. n. 126 del 31 maggio 2023) intitolato, appunto, “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “.

In sostanza, quindi, esso dà attuazione a quanto disposto dall’art. 188bis, del D. Lgs 152/06, il quale, come ripetuto dall’art. 1, commi 1 e 2 del regolamento, rinvia a uno o più decreti ministeriali per la disciplina relativa alle procedure ed agli adempimenti “di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12”; definendo, in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);

d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché’ le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché’ le responsabilità da attribuire all’intermediario” (art. 1, commi 1 e 2).”

Il regolamento, quindi, con riferimento alle disposizioni del TUA, si occupa del RENTRI (art. 188bis), del catasto dei rifiuti (art. 189), del registro di carico e scarico (art. 190) e del formulario di trasporto (art. 193).

A questo proposito, tuttavia, si deve notare che contemporaneamente, con D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 213 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.), entrato in vigore il 16 giugno 2023, gli artt. 188bis, 190 e 193, del TUA sono stati modificati proprio per armonizzarli con il contenuto del nuovo regolamento entrato in vigore un giorno prima, il 15 giugno 2023. Ed ovviamente, quando si parla di questi articoli, occorre fare riferimento al testo modificato.

Esaminiamo, allora, brevemente, in prima lettura, il quadro normativo aggiornato per i vari strumenti di tracciabilità previsti dalla legge, con la sola avvertenza che, per non appesantire troppo il testo, si riporteranno solo le disposizioni innovative e quanto indispensabile per la loro comprensione, rinviando, per il resto, alla lettura integrale degli atti normativi (TUA e regolamento) attualmente vigenti.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Come previsto dall’art. 188bis, comma 3, il RENTRI è “gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio”; ed è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16” (art. 10 reg.).

Per quanto concerne i soggetti obbligati alla iscrizione, l’art. 12, comma 1, del regolamento, richiamando la normativa iniziale del 2019, precisa che tale obbligo riguarda:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 91;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 20062, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.”;

aggiungendo altresì che “i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo (comma 6).

L’art. 13 prevede le tempistiche per l’iscrizione, differenziate a seconda dei soggetti, con termini compresi tra 18 e 30 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023), mentre l’art. 15 dettaglia modalità e tempi per la trasmissione dei dati al RENTRI, stabilendo, in particolare, che, a decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione, alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità operative di cui all’articolo 213, ed usufruendo, se necessario, di un apposito servizio di supporto messo a disposizione dal MITE (art. 20).

In proposito, c’è da rilevare che, ai sensi dell’art. 18, “i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006”. In tal caso, tuttavia, fermo restando che i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema, i soggetti delegati sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all’articolo 21 e a trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal regolamento in esame.

Il Registro cronologico di carico e scarico e il formulario di trasporto

Con riferimento al registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 del TUA, l’art. 4 del regolamento ne definisce il modello (allegato 1) e le modalità transitorie, prima (modalità cartacea) e dopo (modalità digitale) la data di iscrizione al RENTRI, prevedendo altresì precisi obblighi per la gestione delle registrazioni.

Parallelamente, l’art. 5 fornisce (allegato 2) il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del TUA, precisando che il formulario e’ integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e che, ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. Il predetto documento può essere tenuto in formato cartaceo (se il produttore di rifiuti non è iscritto al RENTRI) o digitale: nel primo caso, esso e’ vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2, ed è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore, di cui una rimane presso il produttore o il detentore e un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore, dal canto suo, provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Viene anche precisato (art. 6, comma 5) che la trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire in tre modi:

a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;

b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;

c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all’articolo 214.

Se, invece, il formulario viene compilato in formato digitale, ci si dovrà attenere alle modalità di cui all’articolo 7: e quindi, il formulario viene vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI (che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio) e viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 85. E, al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, si dispone che il rifiuto sia accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, e che, in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 86.

Quanto alla tempistica, l’art. 9 del regolamento precisa che i modelli relativi al registro ed al formulario sono applicabili a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)7; che le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con un futuro decreto da emanare, a cura del MISE, entro 180 giorni; e che, sino alla data di cui sopra “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché’ le disposizioni di cui all’articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo”; aggiungendo che “per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Conclusioni

Le nuove disposizioni sommariamente delineate nelle pagine che precedono sono l’ulteriore dimostrazione della totale insufficienza del legislatore italiano rispetto alle norme di tutela ambientale. Non solo si procede a continue modifiche del TUA ma le nuove disposizioni fanno di tutto per rendersi incomprensibili al comune cittadino, usando un linguaggio burocratico e facendo continuo riferimenti e rinvii ad altri articoli e ad altri testi normativi, per cui, alla fine è veramente difficile, anche per un addetto ai lavori, ricavarne un quadro chiaro e razionale. Tanto più che, come abbiamo visto, buona parte delle nuove disposizioni regolamentari abbisognano di ulteriori decreti per diventare operative. Evidentemente la vergognosa vicenda del SISTRI (precipitosamente abrogato dopo il totale fallimento) non ha insegnato niente al nostro legislatore, sempre prodigo di nuovi acronimi ma incapace di semplificazioni e di formulazioni chiare. E così leggi e decreti si susseguono continuamente con grande gaudio degli inquinatori, sempre più certi della impunità di fronte ad un quadro normativo così incerto e complicato e ad un apparato di controllo dove gli operatori devono essere sempre più specializzati mentre, in realtà, lo sono sempre meno e risentono di carenza di mezzi e di strutture.

Ovviamente, tutto questo si ripercuote anche nel settore delle sanzioni esistenti sulla tracciabilità, rimaste invariate anche se il relativo quadro normativo è profondamente mutato: basta ricordare che il SISTRI non c’è più mentre è comparso il RENTRI, rispetto al quale, ad esempio, l’art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (che ha abrogato il SISTRI ed istituito il RENTRI) stabilisce che spetta al regolamento fissare le sanzioni per la violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi in esso previsti. A questo proposito, invece, nel regolamento si rinviene solo l’art. 12, comma 4, il quale, con riferimento ai soggetti che svolgono attività di trattamento di rifiuti, rinvia all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (il quale a sua volta rinvia al codice penale) per l’inserimento nel RENTRI di informazioni non veritiere e non pertinenti e all’art. 258, comma 10 del TUA in caso di mancata trasmissione della prescritta documentazione.

Insomma, continua l’inquinamento da leggi parallelamente all’aumento dell’inquinamento da rifiuti.


  1. Secondo cui “per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006”, con riferimento all’applicabilità dei nuovi modelli al registro di carico e scarico ed al formulario per il trasporto.↩︎
  2. Comuni, loro consorzi e comunità montane↩︎
  3. Da definire dal MISE entro 180 giorni↩︎
  4. Da definire dal MISE entro 180 giorni↩︎
  5. Pubblicate dal MITE sul sito del RENTRI↩︎
  6. Pubblicate dal MITE sul sito del RENTRI↩︎
  7. a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi…” dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023). Dalla stessa data, ai sensi dell’art. 23, “sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148”.↩︎