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Tribunale di Bari Sez. II 16/06/2004

Dott.ssa Francesca Romana Pirrelli

Integra il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, di cui all’art. 51, comma 3, del d. lgs.vo 22/1997, la destinazione ed insieme la gestione a discarica non autorizzata dell’area sita all’interno di uno stabilimento industriale, effettuata attraverso l’accumulo negli avvallamenti di terreno di scarti di lavorazione in cemento-amianto, polveri di amianto, fanghi e materiali di risulta, e la successiva ricopertura con terra e cemento degli stessi in modo da sotterrarli e colmare contemporaneamente i dislivelli, nonché la destinazione ed apprestamento di alcuni capannoni e di un area all’interno di uno stabilimento industriale alla raccolta di rifiuti pericolosi fra cui sacchi contenenti scarti di lavorazione di amianto e frammenti di lastre ondulate di amianto....

dai CEAG

Ai fini dell’individuazione delle condotte normativamente previste dal reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, costituisce discarica di rifiuti solidi l’attività duratura nel tempo o tale da determinare un’alterazione permanente e spesso irreversibile dell’area interessata: dell’esistenza di una discarica sono elementi sintomatici la ripetitività degli scarichi, l’ingente quantitativo di rifiuti versati per lungo tempo ed altri segni esteriori che dimostrino il deturpamento o la decomposizione del terreno.

Integra la condotta di realizzazione di discarica qualunque destinazione o allestimento a discarica di una data area con la effettuazione di opere a tal fine occorrenti (che esemplificativamente si indicano nello spianamento del terreno impiegato, nell’apertura dei relativi accessi, nella sistemazione di perimetrazione e recinzione, ecc…..) Integra invece la condotta di gestione di discarica qualunque contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato.

In entrambe le ipotesi di realizzazione e/o gestione di discarica abusiva il reato è permanente. Nella prima fattispecie la permanenza cessa con il rilascio dell’autorizzazione, con l’ultimazione delle opere occorrenti, con l’ultimo scarico di rifiuti, nella seconda ipotesi la permanenza cessa con l’ottenimento dell’autorizzazione o con la rimozione dei rifiuti. Con l’entrata in vigore della recente disciplina in tema di discariche (d.lvo n36/2003 che ha recepito la direttiva 31/99/CE in materia) che ha introdotto fra l’altro cadenze temporali nella procedura di chiusura della discarica deve aggiungersi ai sopra elencati motivi di cessazione della permanenza in costanza di gestione di discarica quello “del decorso di dieci anni dalla cessazione dei conferimenti”. In entrambi i casi infine, ove le condizioni elencate non dovessero realizzarsi, si ha comunque cessazione della permanenza con la sentenza di condanna di primo grado.

Ai fini dell’integrazione del reato di gestione di discarica abusiva, il termine “gestione” va inteso in senso ampio attribuendo allo stesso il significato estensivo di “condurre, portare avanti un’iniziativa, un’attività e simili influendo in modo determinante sul suo svolgimento con funzioni di guida, di cura o di organizzazione”. Secondo l’interpretazione sistematica della normativa, il decreto Ronchi include nella definizione di gestione dei rifiuti, ampliando la previgente normativa (D.P.R. 915/82), oltre al recupero ed allo smaltimento, anche “il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura” (art.6 lett.d dl.vo n.22/97) così dando giuridica rilevanza all’attività di mantenimento di discarica non solo durante l’esistenza della stessa ma finanche dopo la sua chiusura. Anche il detentore della discarica potrà, pertanto, essere considerato “gestore” della discarica stessa, con tutti gli obblighi connessi , fra cui quelli di bonifica introdotti dallo stesso decreto, anche dopo la cessazione della “gestione” attiva e senza alcun nuovo conferimento.

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