TAR Puglia (LE) Sez. I sent. 123 del 29 gennaio 2009
Rifiuti. Ordinanza di rimozione e superamento valori CSC

Per quanto attiene alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento dei  valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all’art. 239 (“qualora, a seguito della rimozione … si accerti il superamento dei valori di attenzione”) sembra corretto ritenere che tale attività debba essere posta a carico di colui che risulta il destinatario, ex art. 192, dell’ordine di rimozione e smaltimento/recupero. I medesimi valori (o CSC) sono stabiliti in modo fisso e predefinito dalla legge stessa (dando così luogo ad una attività di mero accertamento) e in particolare dalle tabelle 1 e 2 contenute nell’allegato 5 del Tiolo V. Accertamento che costituisce una sorta di screening iniziale prodromico alla individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali vengono definiti – in caso di superamento di CSC – dall’analisi di rischio specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all’interno di un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici competenti per materia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia di Lecce

PRIMA SEZIONE
Registro Decisioni: 123/2009
Registro Ricorsi: 522/2008
composto dai Signori:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Primo Referndario
Massimo Santini Referendario, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 522/2008 presentato dalla SAPIO produzione idrogeno ossigeno s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Mario Mosca, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Relleva e Marco Camposano ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Lecce alla via Zanardelli n. 7;
contro
il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ignazio Marcello Fischetti ed elettivamente domiciliato in Lecce alla piazzetta Montale n. 2 presso lo studio dell’Avv. Fazio;
per l’annullamento
• dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 4 del 14 gennaio 2008, con la quale si dispone la rimozione di rifiuti da area di proprietà della società ricorrente;
• di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato alla udienza pubblica del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, presenti altresì l’Avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Relleva, per la società ricorrente e l’Avv. Fazio, in sostituzione dell’Avv. Fischetti, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento oggetto del presente gravame il Sindaco del Comune di Taranto, a seguito di controlli operati dalla Guardia di Finanza ha ordinato ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla società ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del sito in località “Contrada Paludi”, di procedere: 1) alla messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei materiali di cemento, nonché alla rimozione e smaltimento degli altri rifiuti rinvenuti nella stessa area; 2) di effettuare accertamenti circa l’eventuale superamento di CSC (Concentrazione soglia di contaminazione), e successivamente di produrre autocertificazione, in caso di mancato superamento della soglia, oppure informativa agli enti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento.
Il provvedimento veniva impugnato per: a) omesso avviso di avvio del procedimento; b) violazione del’art. 239 del codice del’ambiente, in quanto tale disposizione, concernente le bonifiche, escluderebbe espressamente dal suo raggio di azione le fattispecie relative all’abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 del codice stesso. Inoltre farebbe gravare sul privato una attività (rilevazione superamento CSC) che dovrebbe invece essere svolta dalla PA; c) difetto dei presupposti per l’applicazione della norma indicata e difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento all’assenza di contraddittorio con la società proprietaria dell’area.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per chiedere, in prima battuta, l’improcedibilità del ricorso in quanto, con note del 16 novembre 2007 e 27 maggio 2008, la ricorrente ha comunicato di avere rimosso, previo dissequestro dell’area, tutti i materiali ed i rifiuti presenti nel suo terreno, procedendo altresì nelle more ad un costante monitoraggio della sua proprietà. Il Comune ha poi insistito per l’infondatezza dei restanti motivi.
All’udienza del 17 dicembre 2008 la causa passava dunque in decisione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il collegio ritiene che le note depositate dall’amministrazione comunale, con le quali la società ricorrente manifesta espressamente la volontà di ottemperare al’ordine sindacale e di avere proceduto in tal senso, per mezzo di ditta specializzata, anche attraverso operazioni di monitoraggio costante del sito, denotino con tutta evidenza il venir meno dell’interesse coltivare la parte di gravame relativa alla mancata partecipazione procedimentale ed alla individuazione della ricorrente medesima quale soggetto ritenuto responsabile dell’illecito, in quanto tale obbligato alla rimozione dei rifiuti abbandonati.
Conseguentemente, al collegio non resta che dichiarare improcedibili il primo ed il terzo motivo di ricorso per sopravenuto difetto di interesse.
Il secondo motivo è invece infondato: in primo luogo, è la stessa disposizione di cui all’art. 239, comma 2, lettera a) – invocata da parte ricorrente ai fini della inapplicabilità alla fattispecie in esame (abbandono di rifiuti) delle disposizioni in tema di bonifica – a prevedere che, “qualora, a seguito di rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati … si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo” (il quale riguarda per l’appunto la bonifica dei siti inquinati).
La norma, in particolare, da un lato fa salva la disciplina sull’abbandono di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente per quanto riguarda le fasi preliminari dell’accertamento di responsabilità, quella costituiva dell’ordine di provvedere e, infine, il momento esecutivo della vera e propria rimozione. Dall’altro lato, concentra in quest’ultimo segmento procedurale – o meglio subito dopo di esso – una ulteriore fase di accertamento – condotta come si vedrà ad opera del responsabile dell’illecito – concernente il superamento o meno di alcuni valori di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione, per l’appunto, delle disposizioni in tema di bonifica ambientale ai sensi degli artt. 239 ss. del codice stesso.
In secondo luogo, per quanto attiene alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento di tali valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all’art. 239 (“qualora, a seguito della rimozione … si accerti il superamento dei valori di attenzione”) sembra corretto ritenere – come anche evidenziato da parte della dottrina – che tale attività debba essere posta a carico di colui che risulta il destinatario, ex art. 192, dell’ordine di rimozione e smaltimento/recupero.
Ora, poiché nella specie l’ordinanza sindacale ha individuato quale responsabile la odierna ricorrente, è su quest’ultima che grava il relativo obbligo di accertare il superamento dei ridetti valori.
Si consideri altresì, al riguardo, che i medesimi valori (o CSC) sono stabiliti in modo fisso e predefinito dalla legge stessa (dando così luogo ad una attività di mero accertamento) e in particolare dalle tabelle 1 e 2 contenute nell’allegato 5 del Tiolo V.
Accertamento che costituisce una sorta di screening iniziale prodromico alla individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali vengono definiti – in caso di superamento di CSC – dall’analisi di rischio specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all’interno di un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici competenti per materia.
Ne deriva da quanto sopra affermato il rigetto del secondo motivo di ricorso.
Conclusivamente, il presente ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (primo e terzo motivo di ricorso) ed in parte rigettato per infondatezza (secondo motivo).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 522/2008, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2008.
Aldo Ravalli - Presidente
Massimo Santini - Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009