Corte di Giustizia Sez. II sent. 11 dicembre 2008
«Rifiuti – Nozione di “deposito temporaneo” – Direttiva 75/442/CEE – Decisione 2000/532/CE – Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici – Nozione di “imballaggi in materiali misti”»

Nel procedimento C‑387/07,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Ancona con ordinanza 26 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2007, nella causa MI.VER Srl, Daniele Antonelli contro Provincia di Macerata,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Provincia di Macerata, dal sig. L. Filippucci, procuratore;

– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.‑B. Laignelot e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), nonché della decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226, pag. 3).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso promosso dalla MI.VER Srl (in prosieguo: la «MI.VER») e dal sig. Antonelli avverso un’ordinanza‑ingiunzione emessa dalla Provincia di Macerata a seguito di un processo verbale redatto il 18 novembre 2005, che accerta una violazione dell’art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Supplemento ordinario alla GURI n. 38 del 15 febbraio 1997), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (GURI n. 261 dell’8 novembre 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 22/97»).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L’art. 1 della direttiva 75/442 enuncia quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

b) “produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il ricupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell’allegato II A;

f) “ricupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B;

g) “raccolta”: l’operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto».

4 L’art. 4 di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, ed in particolare:

– senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora,

– senza causare inconvenienti da rumori od odori,

– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano, inoltre, le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

5 L’allegato II A della direttiva 75/442 elenca le operazioni di smaltimento e, tra queste, il deposito effettuato prima delle altre operazioni di smaltimento, «escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti». Nell’ambito di questa stessa esclusione figura anche, all’allegato II B della suddetta direttiva che riepiloga le operazioni di recupero, il deposito di rifiuti effettuato prima di altre operazioni di recupero.

6 Con decisione 2000/532 la Commissione ha adottato un elenco dei rifiuti istituito conformemente agli artt. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e 1, n. 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20). In tale elenco, allegato alla predetta decisione, i rifiuti sono classificati per sezioni alle quali corrisponde un codice. La sezione «imballaggi in materiali misti» corrisponde al codice 15 01 06. Detto elenco comprende anche una sezione «imballaggi composti», corrispondente al codice 15 01 05.

7 Un imballaggio composto è definito dall’art. 2, n. 1, lett. a), della decisione della Commissione 22 marzo 2005, 2005/270/CE, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86, pag. 6), come «l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio».

La normativa nazionale

8 La normativa comunitaria sui rifiuti è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 22/97. L’art. 6, primo comma, lett. a), di tale decreto riprende la definizione di rifiuto contenuta nella direttiva 75/442, rinviando all’allegato A di detto decreto che, nella sua versione originale, comprendeva un «Catalogo Europeo dei Rifiuti», il quale è stato sostituito da un elenco dei rifiuti che, al pari di quello istituito con decisione 2000/532, classifica i rifiuti per sezioni alle quali corrisponde un codice. La sezione «imballaggi in materiali misti» corrisponde, come nella decisione 2000/532, al codice 15 01 06.

9 L’art. 6, primo comma, lett. m), del decreto legislativo n. 22/97 definisce il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Esso determina le condizioni del deposito temporaneo, in particolare la sua durata massima prima del recupero o dello smaltimento, e dispone, segnatamente, che tale deposito deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche. Gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97 elencano, rispettivamente, le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero, che comprendono il deposito effettuato prima di tali operazioni, con la stessa esclusione di quella prevista nella direttiva 75/442 riguardante il deposito temporaneo.

10 L’art. 15 del decreto legislativo n. 22/97 prevede che il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese debba essere accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, il nome e l’indirizzo del produttore o del detentore, l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data e il percorso dell’istradamento, nonché il nome e l’indirizzo del destinatario. Il modello di formulario di identificazione contiene una sezione volta, in particolare, alla descrizione dei rifiuti e all’indicazione del loro codice europeo. In base all’art. 20 del decreto legislativo n. 22/97, le province hanno competenza in materia di controllo dell’applicazione della normativa pertinente. L’art. 52 del medesimo decreto prevede sanzioni amministrative, in particolare in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del decreto in parola.

Causa principale e questioni pregiudiziali

11 In occasione di un controllo effettuato il 17 novembre 2005, la Polizia provinciale di Macerata ha accertato che un autotreno, condotto dal sig. Antonelli, trasportava rifiuti costituiti da diverse tipologie di imballaggi, come sacchi di nylon, cassette in polistirolo, palletts e imballaggi di cartone. Tale carico era accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti che indicava il codice 15 01 06 corrispondente agli «imballaggi in materiali misti». Ritenendo che tale codice non potesse essere attribuito ai rifiuti trasportati, trattandosi di imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati, gli agenti accertatori hanno redatto dei processi verbali in cui riscontravano una violazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, da un lato, nei confronti del produttore dei rifiuti, e, dall’altro, nei confronti del sig. Antonelli e della MI.VER, rispettivamente conducente dell’autotreno e trasportatore dei rifiuti. All’esito del procedimento amministrativo, la Provincia di Macerata ha emesso un’ordinanza-ingiunzione nei confronti del sig. Antonelli e della MI.VER, ordinando loro di pagare in solido la somma complessiva di EUR 540. Il 4 dicembre 2006 il sig. Antonelli e la MI.VER hanno presentato un ricorso avverso tale ordinanza-ingiunzione dinanzi al Tribunale di Ancona.

12 Dinanzi a detto giudice, i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che il codice indicato nel formulario di identificazione era corretto e, in via subordinata, che la responsabilità dell’eventuale errore era imputabile soltanto al produttore dei rifiuti. Quanto alla Provincia di Macerata, essa ha affermato che, all’interno di un deposito temporaneo, non è consentita la commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici. Sarebbe configurabile, altrimenti, un’attività di gestione, soggetta ad autorizzazione. Essa ha inoltre fatto valere che, supponendo che tale commistione di rifiuti sia ammessa, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», si applica esclusivamente agli imballaggi «multimateriali» e non ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

13 Interrogandosi sulla questione se il produttore di rifiuti d’imballaggio abbia l’obbligo di separarli per categorie, utilizzando i rispettivi codici dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, prima di consegnarli al loro trasportatore o al loro destinatario, il Tribunale di Ancona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il concetto di “deposito temporaneo” previsto nella direttiva 75/442 (...) sia tale da consentire, al produttore, la commistione o la miscelazione di rifiuti riconducibili a diversi codici nell’ambito del Catalogo Europeo dei Rifiuti così come previsto dalla decisione 2000/532 (...).

2) In caso affermativo, se il codice (...) 15 01 06 “imballaggi in materiali misti” possa essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati o se tale codice identifichi esclusivamente gli imballaggi multimateriali ovvero costituiti da componenti autonome di diverso materiale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

14 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione s’interroga sulla pertinenza delle questioni poste per risolvere la controversia principale, poiché esse riguardano gli obblighi del produttore di rifiuti, mentre, da una parte, l’art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, la cui violazione costituisce l’infrazione contestata nella causa principale, tratta del trasporto dei rifiuti e, dall’altra, secondo l’ordinanza di rinvio, soltanto il sig. Antonelli e la MI.VER, e non il produttore dei rifiuti di cui trattasi, hanno impugnato l’ordinanza-ingiunzione relativa a questa infrazione.

15 Giova ricordare a tal riguardo che la presunzione di rilevanza inerente alle questioni poste in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa soltanto in casi eccezionali, in particolare qualora risulti manifestamente che l’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario richiesta in tali questioni non abbia alcun nesso con l’effettività o l’oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 61, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 22).

16 Nella specie, benché l’ordinanza di rinvio non indichi le conseguenze giuridiche che possono essere tratte per la risoluzione della controversia principale dalle soluzioni apportate alle questioni poste, da predetta ordinanza nonché dalle osservazioni scritte e orali della Provincia di Macerata emerge che quest’ultima ha inflitto una sanzione amministrativa tanto al produttore quanto al trasportatore dei rifiuti di cui trattasi, ritenendo che essi fossero corresponsabili dell’infrazione addebitata, il che è contestato dal sig. Antonelli e dalla MI.VER. Di conseguenza, non sembra che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia alcun nesso con l’effettività di tale causa, il che è stato peraltro ammesso dalla Commissione all’udienza.

17 Ciò premesso, le due questioni poste dal Tribunale di Ancona sono ricevibili.

Nel merito

Sulla prima questione

18 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 75/442 e la decisione 2000/532 debbano essere interpretate nel senso che il produttore di rifiuti può miscelare rifiuti riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato a detta decisione al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti ovvero, al contrario, nel senso che, già in questa fase, egli deve farne una cernita e depositarli separatamente utilizzando a tal fine detti codici.

19 La Provincia di Macerata e il governo italiano ritengono che la nozione di deposito temporaneo implichi che, per poterli depositare temporaneamente, il produttore di rifiuti debba raggrupparli per categorie, seguendo i codici dell’elenco allegato alla decisione 2000/532.

20 Essi osservano, in sostanza, che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 5 ottobre 1999, cause riunite C‑175/98 e C‑177/98, Lirussi e Bizzaro, Racc. pag. I‑6881, punto 54) si evince che il deposito temporaneo, benché preceda l’effettiva gestione dei rifiuti e non necessiti dunque di un’autorizzazione, deve essere regolamentato dagli Stati membri in modo da raggiungere gli obiettivi di cui alla direttiva 75/442 riguardanti la protezione della salute umana e dell’ambiente. Orbene, ammettere che il produttore di rifiuti possa miscelare senza autorizzazione rifiuti riconducibili a diversi codici potrebbe presentare dei pericoli e sarebbe un freno al loro recupero concreto e completo, il che sarebbe contrario tanto agli obiettivi fissati dalla suddetta direttiva quanto alle finalità della codificazione stabilita dalla decisione 2000/532.

21 A tale proposito, va rilevato che il deposito temporaneo è menzionato soltanto negli allegati II A e II B della predetta direttiva, che elencano rispettivamente le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero dei rifiuti. Da tali allegati, rispettivamente ai punti D 15 e R 13, si ricava che il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, è escluso dall’elenco delle operazioni qualificate dalla direttiva 75/442 come operazioni di smaltimento o operazioni di recupero. Come ricordato dalla Corte al punto 45 della citata sentenza Lirussi e Bizzaro, esso deve essere definito come l’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 1, lett. d), della direttiva in parola.

22 La decisione 2000/532, con cui è stato adottato l’elenco dei rifiuti istituito conformemente agli artt. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e 1, n. 4, della direttiva 91/689, non prescrive d’altronde alcuna misura relativa al deposito temporaneo dei rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

23 Di conseguenza, va constatato che né la direttiva 75/442 né la decisione 2000/532 impongono agli Stati membri di adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti, utilizzando a tal fine i codici dell’elenco allegato a detta decisione, al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

24 Tuttavia, nella citata sentenza Lirussi e Bizzaro, la Corte ha statuito che le autorità nazionali competenti sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 4 della direttiva 75/442, il quale prevede, al suo primo comma, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. Come statuito dalla Corte al punto 53 della summenzionata sentenza, nei limiti in cui i rifiuti, anche temporaneamente depositati, possono provocare rilevanti danni all’ambiente, si deve considerare, infatti, che le disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 75/442, che mirano ad attuare il principio di precauzione, siano anche applicabili all’operazione di deposito temporaneo.

25 Tuttavia, come già rilevato più volte dalla Corte, l’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442 non precisa il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, bensì vincola gli Stati membri in ordine agli obiettivi da raggiungere, pur lasciando loro un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (v., in particolare, sentenze 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 67; 18 novembre 2004, causa C‑420/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑11175, punto 21, e 26 aprile 2007, causa C‑135/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3475, punto 37).

26 Ne discende che, sebbene la direttiva 75/442 non imponga agli Stati membri di adottare misure specifiche che obblighino il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti, utilizzando a tal fine i codici dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, al momento del loro deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare siffatte misure qualora ritengano che esse siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della citata direttiva.

27 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta nel senso che la direttiva 75/442 e la decisione 2000/532 non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla suddetta decisione al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della suddetta direttiva.

Sulla seconda questione

28 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, il codice 15 01 06 dell’elenco allegato alla decisione 2000/532, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», possa essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro ammassati, ovvero se esso identifichi esclusivamente gli imballaggi «multimateriali».

29 Come rilevato al punto 22 della presente sentenza, la decisione 2000/532 non contiene alcuna prescrizione relativa al deposito temporaneo dei rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Essa ha semplicemente lo scopo di istituire una nomenclatura dei rifiuti, conformemente agli artt. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e 1, n. 4, della direttiva 91/689, e non crea alcun obbligo.

30 Nondimeno, essendo tale nomenclatura ripresa nella normativa italiana, occorre risolvere la seconda questione e interpretare a tal fine la nozione di «imballaggi in materiali misti», corrispondente al codice 15 01 06 dell’elenco allegato a detta decisione, al fine di assicurare un’interpretazione uniforme della suddetta nozione, per il caso in cui il giudice del rinvio giudichi che essa trova applicazione nella causa principale, tenuto conto, in particolare, della soluzione data alla prima questione (v., in tal senso, segnatamente, sentenza 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I‑11987, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

31 A tal riguardo va osservato che, istituendo solamente una nomenclatura dei rifiuti, la decisione 2000/532 non definisce le nozioni corrispondenti ai vari codici dell’elenco dei rifiuti ad essa allegato. Per contro, la decisione 2005/270 fornisce una serie di definizioni, tra cui quella di «imballaggio composto» che è pertinente nella misura in cui la decisione 2000/532 cita il codice 15 01 05 corrispondente a questo tipo di imballaggio. Un imballaggio composto è dunque definito dall’art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 2005/270 come «l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio».

32 Poiché siffatta definizione di imballaggio composto corrisponde a quello che il giudice del rinvio qualifica come imballaggi «multimateriali» e poiché nell’elenco allegato alla decisione 2000/532 sono stati attribuiti codici diversi a questo tipo di imballaggi e agli imballaggi in materiali misti, se ne deduce che la nozione di imballaggi in materiali misti non comprende gli imballaggi «multimateriali», ma si applica ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

33 Conseguentemente, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, poiché la normativa nazionale riprende l’elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

Sulle spese

34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla decisione 2000/532 al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003.

2) Poiché la normativa nazionale riprende l’elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

Firme