TAR Lazio (LT) Sez. I n.424 del 22 giugno 2016
Sviluppo sostenibile.Fideiussione bancaria e polizza assicurativa
L'autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che prevede l’equipollenza tra la fideiussione bancaria e la polizza prestata da istituto assicurativo autorizzato, opera in conformità all’art. 13, lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e, più in generale, all’art. 1, lettere b) e c), della l. n. 348/1982, contenente la disciplina della costituzione di cauzioni tramite polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri Enti pubblici: disposizioni, queste, che stabiliscono una perfetta alternatività tra la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa.
N. 00424/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto dalla
Agri Power Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Lamberto Gravina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo ed Anteo Massone e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelina Santoro, in Latina, viale Le Corbusier, n. 281
contro
Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Coluzzi e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Latina, via Carducci, n. 7
Comune di Latina, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Latina, v.le IV novembre, n. 25
ARPA Lazio, non costituita in giudizio
A.S.L. di Latina, non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione e previa concessione di misure cautelari urgenti inaudita altera parte,
- del provvedimento della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente, prot. n. 34599 del 25 giugno 2015, recante sospensione dell’autorizzazione unica rilasciata all’Agri Power Plus S.r.l. per l’attività di produzione di energia elettrica nell’impianto alimentato a biogas posto in Latina, strada provinc. Borgo Piave – Acciarella, km. 6+560, per la fase di ricezione della biomassa in entrata con effetto immediato;
- della nota del Comune di Latina – Area Ambiente e Territorio – Servizio Edilizia Pubblica e Privata, prot. n. 83841 del 17 giugno 2015, recante diniego di accettazione della polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, in particolare del parere legale reso dal dirigente coordinatore dell’Avvocatura Comunale di Latina con nota prot. n. 75265 del 1° giugno 2015.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie ed il decreto presidenziale n. 159/2015 del 9 luglio 2015, recante accoglimento della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della Provincia di Latina;
Visti, altresì, l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione del Comune di Latina;
Vista l’ordinanza n. 232/2015 del 17 settembre 2015, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Vista la memoria di discussione depositata dalla Provincia di Latina;
Preso atto del tardivo deposito di note per la discussione da parte del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 12 maggio 2016 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
La società ricorrente, Agri Power Plus S.r.l., espone di aver realizzato e di gestire, nel territorio del Comune di Latina, un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), sulla base di apposita autorizzazione rilasciatale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 dalla Provincia di Latina con provvedimento prot. n. 80967 del 4 dicembre 2009.
Tale autorizzazione pone in capo alla società l’obbligo di ripristino dei luoghi all’atto di dismissione dell’impianto: a garanzia di detto obbligo, il parag. 8, lett. h), della citata autorizzazione impone alla stessa società di prestare a favore del Comune di Latina idonee garanzie economiche, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, nella misura all’uopo stabilita dal Comune.
In adempimento di tale prescrizione, la società presentava al Comune di Latina polizza fideiussoria prestata dalla Prodige S.c.p.a., avente durata quinquennale (fino al 10 maggio 2015), accettata dallo stesso Comune. Peraltro, da successivi controlli emergeva che la società garante era stata sottoposta a procedura fallimentare e cancellata dall’elenco generale degli intermediari finanziari.
Di seguito, la Agri Power Plus S.r.l. presentava una nuova polizza fideiussoria, prestata dalla Gable Insurance AG, sempre a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al momento della dismissione dell’impianto, con decorrenza dall’11 maggio 2015 all’11 maggio 2027, per un importo garantito di € 400.000,00.
Tuttavia, con nota prot. n. 83841 del 17 giugno 2015 il Comune di Latina non accettava detta nuova polizza, richiedendo invece una garanzia fideiussoria rilasciata da un “Istituto Primario Bancario di Diritto Italiano”. A seguito di tale rifiuto, con nota prot. n. 34599 del 25 giugno 2015 la Provincia di Latina ha sospeso l’autorizzazione unica rilasciata alla società per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’impianto in esame, con divieto immediato di ritirare le biomasse necessarie ad alimentare l’impianto stesso: ciò che – lamenta l’esponente – comporta la cessazione dell’attività di impresa legittimamente svolta, una volta smaltite le scorte presenti.
Il predetto rifiuto della polizza fideiussoria recepisce il parere espresso dall’Avvocatura Comunale con nota prot. n. 75265 del 1° giugno 2015, in cui la preferenza per la fideiussione bancaria viene giustificata con “l’esperienza ultraventennale”, la quale avrebbe dimostrato che le fideiussioni delle istituzioni non bancarie “presentano un maggiore rischio di escussione”.
Avverso l’ora vista sospensione disposta dalla Provincia di Latina ed il rifiuto di accettazione della polizza ad opera del Comune di Latina, nonché avverso il parere dell’Avvocatura del Comune che ne costituisce il presupposto, è insorta l’Agri Power Plus S.r.l., impugnando tali atti con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione e previa concessione di misure cautelari provvisorie, inaudita altera parte.
A supporto del ricorso, la società ha dedotto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 1, della l. n. 348/1992, dell’art. 13.1, lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, poiché la preferenza della P.A. per la fideiussione bancaria di un Istituto italiano contrasterebbe con il principio di equipollenza tra fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative, sancito dall’art. 1 della l. n. 348/1992 e dal d.m. 10 settembre 2010 (“linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): ed invero, l’art. 13, lett. j), dell’Allegato al suindicato decreto ministeriale consentirebbe di rivolgersi indifferentemente sia ad imprese bancarie che assicurative. La polizza proposta, inoltre, rispetterebbe i requisiti del contratto di fideiussione ex artt. 1936 e ss. c.c. e la ricorrente avrebbe recepito le indicazioni del parere legale dell’Avvocatura Comunale quanto a foro competente e direzione generale della società garante. Da ultimo, la P.A. non avrebbe spiegato le ragioni per cui, dopo avere prima accettato una garanzia per una somma inferiore, ne rifiuta ora una per una stima superiore;
- violazione degli artt. 3, 21-quater e 21-quinquies della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, in quanto nella fattispecie all’esame non ricorrerebbero i presupposti per la sospensione di un provvedimento amministrativo con efficacia durevole (qual è l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente) e non sarebbe stato stabilito un termine finale di efficacia della disposta sospensione: ne conseguirebbe che la sospensione sarebbe, in realtà, una revoca, per la quale, tuttavia, non sussisterebbero i presupposti di legge previsti dall’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990;
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 13.1, lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione del principio del legittimo affidamento, giacché il Comune non avrebbe potuto vagliare la congruità della polizza nel suo insieme considerata, ma solamente controllare la congruità della stima dei costi di rimessione in pristino a seguito di dismissione dell’impianto, spettando alla Provincia sindacare i contenuti della polizza fideiussoria. La Provincia, dal canto suo, non avrebbe indicato i motivi per cui ha ritenuto di autovincolarsi alla valutazione del Comune. La motivazione della sospensione gravata sarebbe, poi, illegittima, sia perché prospetterebbe un danno erariale ad oggi inesistente, sia perché non terrebbe conto del legittimo affidamento della ricorrente alla conservazione del provvedimento (favorevole) ottenuto;
- violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Provincia avrebbe omesso di svolgere l’istruttoria procedimentale, ma si sarebbe limitata a recepire supinamente le risultanze dell’attività di accertamento fattuale svolta dal Comune di Latina;
- eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione della P.A., giacché il divieto di introdurre all’interno del sito le biomasse ed i sottoprodotti indispensabili ad alimentare l’impianto a biogas implicherebbe un sacrificio eccessivamente gravoso per la società ricorrente: in particolare, tale misura non rispetterebbe né il principio di necessarietà, né il principio di adeguatezza;
- eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art. 97 Cost., poiché la Provincia avrebbe inteso non già salvaguardare l’interesse alla tutela dell’ambiente, della salute ed al corretto esercizio della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma tutelare indebitamente l’interesse privato dei comitati di cittadini che si oppongono agli impianti di biogas;
- violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 28/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, nonché sviamento, perché la disposta sospensione perseguirebbe una funzione sanzionatoria contrastante con l’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, per il quale la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione permetterebbe alla P.A. di irrogare sanzioni pecuniarie e non di sospendere o revocare l’autorizzazione stessa. La sospensione, inoltre, sarebbe atto che non può avere finalità sanzionatorie;
- incompetenza, difetto di attribuzione di potestà e competenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di trattamento, e violazione degli artt. 13.1, lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, 3 della l. n. 241/1990 e 24 del d.lgs. n. 209/2005, in quanto, da una parte, il Comune non sarebbe competente a valutare le condizioni e le clausole della polizza. Dall’altra, la motivazione addotta dal Comune a fondamento del rifiuto della polizza sarebbe erronea, nonché affetta da disparità di trattamento, avendo imposto alla ricorrente di stipulare la garanzia soltanto con un’impresa italiana: ciò, in violazione dell’art. 24 del Codice delle assicurazioni private, che ammette all’esercizio di attività assicurativa sul territorio nazionale le imprese con sede legale in uno Stato estero (come la Gable Insurance AG). Da ultimo, il Comune avrebbe illegittimamente recepito il parere dell’Avvocatura Comunale – pur recante una motivazione generica e lacunosa, fondata su valutazioni parziali e stereotipate – senza considerare che la precedente polizza era stata prestata, appunto, da un istituto bancario e che questo è stato poi sottoposto a procedura fallimentare.
L’istanza di misure cautelari provvisorie è stata accolta con decreto presidenziale n. 159/2015 del 9 luglio 2015.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Latina, depositando una memoria con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Latina, depositando documentazione sui fatti di causa e concludendo per la reiezione del ricorso.
Nella Camera di consiglio del 17 settembre 2015 il Collegio, ritenuto ad un primo esame il ricorso fornito di fumus boni juris, con ordinanza n. 232/2015 ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza pubblica la Provincia di Latina ha depositato una memoria, insistendo per la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Il Comune di Latina, a sua volta, ha depositato note di discussione, delle quali, però, non può tenersi alcun conto, attesa la tardività di tale deposito.
All’udienza pubblica del 12 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Formano oggetto di impugnazione il provvedimento della Provincia di Latina recante sospensione dell’autorizzazione unica rilasciata alla ricorrente per l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché gli atti presupposti e connessi precisati in epigrafe, ed in specie la nota del Comune di Latina con cui è stata respinta la polizza fideiussoria prestata dalla Gable Insurance AG a garanzia dell’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi in sede di dismissione dell’impianto.
Il ricorso è fondato, anzitutto, per le medesime ragioni già delineate in sede cautelare (attinenti alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso), da cui, pur al più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi.
Invero, la sospensione dell’autorizzazione è basata sul rifiuto, da parte del Comune di Latina, della polizza fideiussoria prodotta dalla società ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi: rifiuto che rimanda – quanto alla sua motivazione – al parere dell’Avvocatura Comunale di cui alla nota prot. n. 75265 del 1° giugno 2015, anch’essa impugnata, dove si esprime la preferenza per la fideiussione bancaria, rispetto alle altre forme di garanzia, poiché “l’esperienza ultraventennale ha dimostrato che le fideiussioni rilasciate da istituzioni non bancarie presentano un maggiore rischio di escussione”.
Tuttavia, da un lato è palese l’inadeguatezza della motivazione del ridetto parere: elemento, questo, su cui si ritornerà in sede di disamina (della fondatezza) dell’ultimo motivo di ricorso. Dall’altro, il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica (prot. n. 80967 del 4 dicembre 2009: cfr. all. 4 al ricorso) reca una serie di prescrizioni, tra cui quella al parag. 8, lett. h), che impone alla società di garantire il ripristino dello stato dei luoghi all’atto della dismissione dell’impianto (obbligo oggetto della prescrizione di cui alla pregressa lett. g) del parag. 8), fornendo “idonee garanzie economiche (ad esempio polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale)”. È, quindi, la stessa autorizzazione unica ad aver previsto l’equipollenza tra la fideiussione bancaria e la polizza prestata da istituto assicurativo autorizzato, in conformità, del resto, all’art. 13, lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e, più in generale, all’art. 1, lettere b) e c), della l. n. 348/1982, contenente la disciplina della costituzione di cauzioni tramite polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri Enti pubblici: disposizioni, queste, che stabiliscono una perfetta alternatività tra la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa.
Ne consegue che la polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente, in quanto emessa da un istituto assicurativo (Gable Insurance AG) autorizzato, ad oggi, ad operare sul territorio nazionale nel ramo di cui si discute (v. all. 7 al ricorso), appare sotto il profilo soggettivo del tutto conforme all’art. 13, lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010 ed all’art. 1 della l. n. 348/1982, nonché al parag. 8), lett. h), dell’autorizzazione rilasciata alla suddetta ricorrente. Peraltro, anche dal punto di vista del contenuto, la polizza emessa dalla Gable Insurance AG appare esente da mende, avendo recepito le integrazioni richieste dall’Avvocatura Comunale nel parere del 1° giugno 2015, per quanto riguarda la sede legale dell’impresa ed il foro competente per le controversie.
Non colgono nel segno le contrarie argomentazioni della Provincia di Latina, che si concentrano a lungo, e quasi unicamente, sulle precedenti vicende di fideiussioni inadeguate prestate dalla società ricorrente. Il richiamo a siffatti episodi è, però, del tutto inconferente, in quanto nella fattispecie ora all’esame occorre verificare se la presente garanzia, e non quelle precedenti, sia o no conforme alla legge ed alle prescrizioni dettate dall’autorizzazione unica rilasciata all’Agri Power Plus S.r.l. e tale conformità, per quanto visto, appare senz’altro sussistere.
Ne discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente illegittimità del diniego di accettazione della surriferita polizza da parte del Comune di Latina e, di riflesso, della sospensione dell’autorizzazione unica, adottata dalla Provincia di Latina – come già detto – esclusivamente sulla base del diniego in parola.
È del pari fondato il secondo motivo di gravame, poiché la mancata previsione di un termine finale dell’impugnata sospensione fa sì che quest’ultima risulti sine die, in violazione dell’art. 21-quater, comma 2, della l. n. 241/1990 (il cui testo è riportato nel provvedimento gravato), ai sensi del quale “il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone”.
La Provincia di Latina si difende, sul punto, sostenendo che la disposta sospensione recherebbe un termine finale, coincidente con l’accettazione della polizza da parte del Comune di Latina, come si ricaverebbe dalla frase “la presente sospensione potrà essere revocata una volta acquisita la polizza fideiussoria a garanzia…debitamente accettata dal Comune di Latina” contenuta nel provvedimento impugnato.
La tesi della difesa provinciale non può, però, essere in alcun modo condivisa.
Invero, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo ha, per definizione, natura cautelare e durata temporanea, sicché non può essere adottata senza la precisa indicazione di un termine finale, in difetto del quale svolge surrettiziamente le funzioni dell’atto definitivo (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3 luglio 2007, n. 1720), in evidente contrasto con il principio della tipicità degli atti amministrativi (T.A.R. Toscana, Sez. II, 28 marzo 2014, n. 615), poiché la sospensione sine die cela una revoca o un annullamento d’ufficio al di fuori dei canoni imposti dall’art. 21-quinquies e dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 maggio 2015, n. 996).
L’apposizione del termine finale alla sospensione, da un lato, salvaguarda l’esigenza della certezza delle posizioni giuridiche delle parti (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 settembre 2014, n. 1103), ed in specie dell’interessato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1° febbraio 2010, n. 1275), il quale non può restare nell’incertezza circa il permanere dei requisiti per continuare a svolgere l’attività autorizzata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 15 settembre 2011, n. 4443); dall’altro, scongiura il rischio che la P.A. finisca per imporre all’interessato un sacrificio irragionevole, in quanto una sospensione sine die dell’attività svolta si tradurrebbe in una sostanziale cessazione della medesima (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 615/2014, cit.).
Come sottolineato anche da questo Tribunale, la sospensione dell’atto amministrativo, ove sfornita dell'’apposizione di un termine, costituisce una sostanziale revoca. Infatti, l’art. 21-quater della l. n. 241/1990 prevede che l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo possono essere sospese – per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario – dal medesimo organo che lo ha emesso, o da altro organo indicato dalla legge; in ogni caso, il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell’atto che la dispone (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 22 dicembre 2012, n. 791).
Nel caso di specie, al contrario, la sospensione impugnata non reca nessuna indicazione esplicita del termine finale della sua efficacia: donde la fondatezza della censura in esame. Né rileva l’eccezione della Provincia, secondo cui una simile indicazione sarebbe comunque implicitamente ricavabile dal provvedimento impugnato, lì dove esso rimette il venir meno della sospensione dell’autorizzazione all’accettazione della polizza da parte del Comune di Latina: infatti, il voler subordinare l’efficacia dell’autorizzazione unica all’accettazione o meno della polizza da parte del citato Comune equivale ad inserire, nel corpo dell’autorizzazione stessa, una condizione sospensiva meramente potestativa, poiché rimette l’esercizio di una scelta alla mera volontà di un soggetto (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 giugno 2014, n. 1581; T.A.R. Umbria, Sez. I, 15 novembre 2013, n. 529), in violazione del divieto di apporre una condizione meramente potestativa al provvedimento amministrativo, che si desume dai principi del diritto comune, in specie dall’art. 1355 c.c. (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 gennaio 2016, n. 5).
Ancora, è fondato e da accogliere l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la legittimità della motivazione addotta dal Comune a fondamento del rifiuto della polizza fideiussoria rilasciata dalla Gable Insurance AG, nonché la scelta di limitare i possibili garanti alle sole imprese (bancarie) italiane.
Come già si è avuto modo di rilevare, infatti, tale motivazione da un lato è palesemente inadeguata, poiché richiama l’esperienza “ultraventennale”, la quale dimostrerebbe che le fideiussioni rilasciate da istituzioni non bancarie presentano un maggiore rischio di escussione, senza tuttavia addurre un benché minimo elemento probatorio (uno o più esempi) a sostegno di una simile affermazione. La motivazione de qua, poi, oltre a non essere confermata dalla comune esperienza – che non dimostra per nulla, nell’oggi, una maggiore solidità delle imprese bancarie rispetto a quelle assicurative – è, altresì, confutata dalle vicende occorse alla stessa Agri Power Plus S.r.l., la quale in origine ebbe a prestare – per l’obbligo di ripristino in esame – una garanzia rilasciata da un soggetto avente natura di istituto bancario e che però è stato sottoposto a procedura fallimentare. Infine, il diniego addotto dal Comune di Latina appare illegittimo e discriminatorio, lì dove pretende di limitare la platea dei garanti alle sole imprese italiane, in violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza e libertà di prestazione dei servizi.
In definitiva, pertanto, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del primo, secondo ed ottavo motivo di gravame e con assorbimento di tutti gli altri motivi. Per conseguenza, gli atti con esso impugnati debbono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della Provincia di Latina e del Comune di Latina, mentre vengono dichiarate irripetibili nei confronti dell’A.S.L. di Latina e dell’ARPA Lazio, non costituitesi e sostanzialmente estranee al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna la Provincia di Latina ed il Comune di Latina al pagamento, in favore della ricorrente, di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle citate parti soccombenti, per un totale di € 4.000,00 (quattromila/00), più accessori di legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti dell’A.S.L. di Latina e dell’ARPA Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)