Cass. Sez. III sent.. 40969 del 11112005 (ud. 27 ottobre 2005)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Olimpio
Urbanistica – Sanatoria ex art. 36 t.u. edilizia
La sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria” è ammissibile nell’ipotesi di opere le quali, benché non conformi alle norme urbanistico-edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute. Tale sanatoria non determina, tuttavia, l’estinzione del reato urbanistico poiché non è applicabile, difettandone i presupposti, l’articolo 45 dpr 380-01, mentre i suoi effetti si esplicano sull’ordine giudiziale di demolizione del manufatto originariamente abusivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/10/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1927
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Antonio - Consigliere - N. 628/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLIMPIO SALVATORE, n. a Gallipoli il 23.1.1979;
avverso la sentenza 14.5.2003 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, essendo il reato per estinto per concessione in sanatoria;
udito il difensore avv. FRANCO Rodolfo, il quale ha concluso
associandosi alla richiesta del P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.5.2003 la Corte di Appello di Lecce confermava la
sentenza 21.3.2002 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di
Casarano, che aveva affermato la penale responsabilità di
Olimpio
Salvatore in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge
n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della necessaria
concessione edilizia, un manufatto destinato a civile abitazione
composto da sei vani ed accessori, piano rialzato ed un garage al piano
seminterrato, avente superficie pari a mq. 375 circa - acc. in Taviano,
il 27.1.1999) e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed
euro 7.746,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive
e concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinata
all'effettiva demolizione del manufatto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Olimpio, il quale ha
eccepito:
- la propria estraneità all'edificazione abusiva;
- l'eccessività della pena inflitta;
- l'incongrua subordinazione del beneficio della sospensione
condizionale all'effettiva demolizione del manufatto, in quanto egli
"non può demolire ciò che non gli appartiene";
Il ricorrente ha altresì richiesto la conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria corrispondente.
All'odierna udienza il difensore ha prodotto permesso di costruire "in
sanatorie? rilasciato dal Comune di Taviano in data 29.9.2005. MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata deve essere annullata,
senza rinvio, limitatamente al disposto ordine di demolizione ed alla
subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla
demolizione stessa - statuizioni che devono essere eliminate. Il
permesso di costruire n. 87 del 29.9.2005 risulta rilasciato dal Comune
di Taviano, per la costruzione in oggetto, ex novo, e non in esito al
positivo accertamento di duplice conformità (alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda)
disciplinato, con effetto sanante, dall'art. 36 del TU. n. 380/2001 (e
già previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985).
Trattasi di
un provvedimento (di sanatoria c.d. giurisprudenziale o impropria) -
giustificabile in relazione ai principi generali attinenti al buon
andamento ed all'economia dell'azione amministrativa - che la
giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. 3^, 14.2.2000,
Cece), condivisa da questo Collegio, e quella del Consiglio di Stato
(vedi C. Stato, Sez. 5^, 28.5.2004, n. 3431; 21.10.2003, n. 6498;
13.2.1995, n. 238; 13.10.1993, n. 1031) ammettono nelle ipotesi di
opere che, benché non conformi alle norme
urbanistico-edilizie ed alle
previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero
eseguite, lo siano diventate successivamente per effetto di normative o
disposizioni pianificazione sopravvenute.
Il rilascio di un
permesso di costruire siffatto, però, non comporta
l'estinzione del
reato urbanistico, poiché non è applicabile
l'art. 45 del T.U. n.
380/2001 (già art. 22 della legge n. 47/1985) difettandone i
presupposti (vedi Cass., Sez. 3^: 14.2.2000, Cece e 9.2.1998, n. 1492).
Gli effetti del provvedimento si esplicano, invece, sull'ordine
giudiziale di demolizione del manufatto originariamente abusivo,
impartito ex art. 31, ultimo comma, del TU. n. 380/2001 (già
art. 7,
ultimo comma, della legge n. 47/1985), che ha natura amministrativa e
non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre
possibile la
sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti
amministrativi della competente autorità.
Non avrebbe senso,
intatti, dare corso alla demolizione di un'opera legittimamente
assentita, poiché questa comporterebbe un'inutile
distruzione di
ricchezza, mentre discende appunto dai principi generali attinenti al
buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa il principio
eh conservazione dei valori giuridici edeconomico-sociali.
2. La
sentenza impugnata deve essere altresì annullata, in punto
di richiesta
sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Lecce,
L'art. 60, ultimo comma, della legge
24.11.1981, n. 689 - esattamente applicato dai giudici del merito -
disponeva, infatti, che "ai reati previsti dalle leggi in materia
edilizia ed urbanistica" non potevano essere applicate le pene
sostitutive introdotte dagli artt. 53 e segg. della legge medesima.
Tale disposizione, però (unitamente all'intero art. 60),
è stata
abrogata dall'art. 4, lett. c), della legge 12.6.2003, n. 134.
In
seguito a detta abrogazione dovrà essere, pertanto, il
giudice del
rinvio ad operare la valutazione di meritevolezza della richiesta
sostituzione, non consentita a questa Corte di legittimità
per i
profili di discrezionalità che ad essa ineriscono.
3. Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto, in quanto:
a) l'imputato è stato condannato in seguito a corretta
valutazione
della situazione concreta in cui venne svolta l'attività
incriminata, e
la sua partecipazione alla realizzazione dell'opera illecita
è stata
dedotta non soltanto dalla situazione di proprietà dell'area
abusivamente edificata (confermata nella domanda di permesso di
costruire in sanatoria), bensì pure dalla piena
disponibilità,
giuridica e di fatto, del suolo e dall'interesse specifico ad
effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") (cfr. in
proposito Cass., Sez. 3^: 29,4,1999, n. 5476, Zarbo; 27.9.2000, n.
10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001,
n. 31130, Gagliardi; 26.11.2001, Sutera Sardo ed altra);
b) le
doglianze riferite all'eccessività della pena introducono
una censura
in fatto della sentenza impugnata, non proponibile come tale in sede di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti
gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, senza
rinvio, limitatamente al disposto ordine di demolizione ed alla
subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione stessa,
disposizioni che elimina.
Annulla la sentenza medesima, con rinvio
ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, in punto di richiesta
conversione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005