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Cass. Sez. III sent.. 40969 del 11112005 (ud. 27 ottobre 2005)

Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Olimpio

Urbanistica – Sanatoria ex art. 36 t.u. edilizia

La sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria” è ammissibile nell’ipotesi di opere le quali, benché non conformi alle norme urbanistico-edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute. Tale sanatoria non determina, tuttavia, l’estinzione del reato urbanistico poiché non è applicabile, difettandone i presupposti, l’articolo 45 dpr 380-01, mentre i suoi effetti si esplicano sull’ordine giudiziale di demolizione del manufatto originariamente abusivo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/10/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1927
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Antonio - Consigliere - N. 628/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLIMPIO SALVATORE, n. a Gallipoli il 23.1.1979;
avverso la sentenza 14.5.2003 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato per estinto per concessione in sanatoria;
udito il difensore avv. FRANCO Rodolfo, il quale ha concluso associandosi alla richiesta del P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.5.2003 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza 21.3.2002 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano, che aveva affermato la penale responsabilità di Olimpio Salvatore in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della necessaria concessione edilizia, un manufatto destinato a civile abitazione composto da sei vani ed accessori, piano rialzato ed un garage al piano seminterrato, avente superficie pari a mq. 375 circa - acc. in Taviano, il 27.1.1999) e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 7.746,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinata all'effettiva demolizione del manufatto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Olimpio, il quale ha eccepito:
- la propria estraneità all'edificazione abusiva;
- l'eccessività della pena inflitta;
- l'incongrua subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'effettiva demolizione del manufatto, in quanto egli "non può demolire ciò che non gli appartiene";
Il ricorrente ha altresì richiesto la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente.
All'odierna udienza il difensore ha prodotto permesso di costruire "in sanatorie? rilasciato dal Comune di Taviano in data 29.9.2005. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al disposto ordine di demolizione ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione stessa - statuizioni che devono essere eliminate. Il permesso di costruire n. 87 del 29.9.2005 risulta rilasciato dal Comune di Taviano, per la costruzione in oggetto, ex novo, e non in esito al positivo accertamento di duplice conformità (alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda) disciplinato, con effetto sanante, dall'art. 36 del TU. n. 380/2001 (e già previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985).
Trattasi di un provvedimento (di sanatoria c.d. giurisprudenziale o impropria) - giustificabile in relazione ai principi generali attinenti al buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa - che la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. 3^, 14.2.2000, Cece), condivisa da questo Collegio, e quella del Consiglio di Stato (vedi C. Stato, Sez. 5^, 28.5.2004, n. 3431; 21.10.2003, n. 6498; 13.2.1995, n. 238; 13.10.1993, n. 1031) ammettono nelle ipotesi di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico-edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificazione sopravvenute.
Il rilascio di un permesso di costruire siffatto, però, non comporta l'estinzione del reato urbanistico, poiché non è applicabile l'art. 45 del T.U. n. 380/2001 (già art. 22 della legge n. 47/1985) difettandone i presupposti (vedi Cass., Sez. 3^: 14.2.2000, Cece e 9.2.1998, n. 1492).
Gli effetti del provvedimento si esplicano, invece, sull'ordine giudiziale di demolizione del manufatto originariamente abusivo, impartito ex art. 31, ultimo comma, del TU. n. 380/2001 (già art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985), che ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità.
Non avrebbe senso, intatti, dare corso alla demolizione di un'opera legittimamente assentita, poiché questa comporterebbe un'inutile distruzione di ricchezza, mentre discende appunto dai principi generali attinenti al buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa il principio eh conservazione dei valori giuridici edeconomico-sociali.
2. La sentenza impugnata deve essere altresì annullata, in punto di richiesta sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce,
L'art. 60, ultimo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 - esattamente applicato dai giudici del merito - disponeva, infatti, che "ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica" non potevano essere applicate le pene sostitutive introdotte dagli artt. 53 e segg. della legge medesima. Tale disposizione, però (unitamente all'intero art. 60), è stata abrogata dall'art. 4, lett. c), della legge 12.6.2003, n. 134.
In seguito a detta abrogazione dovrà essere, pertanto, il giudice del rinvio ad operare la valutazione di meritevolezza della richiesta sostituzione, non consentita a questa Corte di legittimità per i profili di discrezionalità che ad essa ineriscono.
3. Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto, in quanto:
a) l'imputato è stato condannato in seguito a corretta valutazione della situazione concreta in cui venne svolta l'attività incriminata, e la sua partecipazione alla realizzazione dell'opera illecita è stata dedotta non soltanto dalla situazione di proprietà dell'area abusivamente edificata (confermata nella domanda di permesso di costruire in sanatoria), bensì pure dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dall'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") (cfr. in proposito Cass., Sez. 3^: 29,4,1999, n. 5476, Zarbo; 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 26.11.2001, Sutera Sardo ed altra);
b) le doglianze riferite all'eccessività della pena introducono una censura in fatto della sentenza impugnata, non proponibile come tale in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al disposto ordine di demolizione ed alla subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione stessa, disposizioni che elimina.
Annulla la sentenza medesima, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, in punto di richiesta conversione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005