Cass. Sez. III n. 20378 del 13 maggio 2013 (Ud. 22 gen. 2013)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. Bucarelli
Urbanistica. Abuso edilizio e conseguenze dannose per il proprietario dell’immobile confinante
L'abuso edilizio può integrare un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per il proprietario dell’immobile confinante, sia per i problemi statici e di sicurezza sia poiché un aumento di volumetria dell’immobile limitrofo è idoneo a comportare una diminuzione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità e di ogni altro fenomeno collegato alla possibilità di maggiore utilizzazione ed all'incremento abitativo per la destinazione residenziale (fattispecie relativa ad incremento di volumetria residenziale di vani sottotetto).
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell'8.3.2012, ha confermato la sentenza 6.12.2010 del Tribunale di Cosenza, che aveva affermato la responsabilità penale di B.M. in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, quale committente, lavori di ristrutturazione di un fabbricato in difformità totale dai permessi di costruire ottenuti, conseguendo un incremento della volumetria residenziale per i vani sottotetto (pari a mc. 70,12) non assentibile in relazione allo strumento urbanistico vigente - acc. in (OMISSIS));
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (per avere iniziato ed eseguito lavori edilizi in zona sismica senza darne preavviso allo sportello unico per l'edilizia e senza la prescritta autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale);
- all'art. 483 cod. pen. (poichè, negli elaborati grafici allegati alla domanda di permesso di costruire presentata il 18.11.2005, rappresentava falsamente uno stato dei luoghi diverso da quello reale, indicando in mt. 2,40, invece che in mt. 2,00, l'altezza interna al terzo piano dell'immobile da ristrutturare anche con rifacimento del tetto);
e, riconosciute circostanze attenuanti genetiche ed unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 10 di reclusione, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni in favore del proprietario di un immobile confinante costituitosi parte civile.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione -hanno dedotto:
- la insussistenza del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), in quanto non sussisterebbe la ritenuta mendace rappresentazione della realtà, che comunque, in linea astratta, dovrebbe piuttosto ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 481 cod. pen. (falsità ideologica In certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità).
Nessuna delle due fattispecie di falso, però, potrebbe ravvisarsi, perchè l'Istanza di rilascio del titolo abilitativo edilizio avrebbe dovuto essere corredata da numerosi altri allegati (anche se non erano stati in concreto richiesti dall'ufficio tecnico comunale), sicchè alla rappresentazione grafica di cui è stata ritenuta la non corrispondenza al vero non potrebbe attribuirsi alcuna funzione certificativa, integrando essa solo "una parte" del più vasto compendio documentale che era prescritto.
La ravvisata difformità di rappresentazione si ricollegherebbe, inoltre, ad un errore di misurazione in cui sarebbe incorso il perito del Tribunale, che avrebbe incongruamente incluso nel calcolo dell'altezza del preesistente lo spessore del solaio di copertura. I progetti allegati alla domanda di permesso di costruire avrebbero perciò rappresentato lo stato di fatto reale al momento della loro redazione e la contestata divergenza di altezza riguarderebbe un corridoio che non è stato interessato da alcun tipo di nuovo intervento ed è rimasto invariato nelle sue caratteristiche originarie;
- la illegittima configurazione degli abusi edilizi, che sarebbero stati ritenuti sussistenti dai giudici del merito anche con riferimento a violazioni non contestate nel capo di imputazione;
- la inconfigurabilità di un abuso edilizio che resterebbe sostanzialmente integrato da un'eccedenza di un solo centimetro in altezza, laddove una tale circostanza neppure integrerebbe difformità parziale, sta per le possibilità evidenti di un errore di misurazione sia per la riconducibilità del fatto alla tolleranza di cantiere ammessa dal D.L. n. 70 del 2011; -- la inoffensività della condotta edificatoria difforme;
- la carenza dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni;
- la insussistenza delle violazioni alla normativa antisismica, essendo stati correttamente effettuati gli adempimenti prescritti dalla normativa regionale;
- la intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali, il cui accertamento dovrebbe farsi risalire, secondo l'originaria contestazione, all'8.3.2007;
- la intervenuta prescrizione del delitto di falso, in quanto il termine per il decorso della stessa dovrebbe farsi decorrere dalla presentazione dell'istanza di rilascio del titolo edilizio avvenuta il 20.10.2000;
- la insussistenza di un diritto della parte civile al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze svolte in ricorso non sono manifestamente infondate con riferimento: a) alla mancata valutazione dell'incidenza sulla vicenda in esame di quanto disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2-ter, introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 5, comma 2 - lett. a), n. 5, (convertito nella L. n. 106 del 2011); b) alla non esauriente comparazione della condotta tenuta dall'imputato con la normativa regionale nella materia antisismica; sicchè dovrebbe disporsi l'annullamento con rinvio su tali punti.
L'impugnata sentenza, però, deve essere annullata senza rinvio - limitatamente ai reati contravvenzionali - poichè essi sono estinti per intervenuta prescrizione.
Dopo un primo accertamento, infatti, del 6.2.2007, ove venne verificato che era stata realizzata la copertura dell'edificio ma i locali sottotetto erano allo stato grezzo, seguì un successivo sopralluogo del 23.1.2008, in occasione del quale venne constatata la messa in opera della pavimentazione interna di quei locali.
Il termine massimo di prescrizione coinciderebbe, dunque, con il 23.1.2013, ma deve considerarsi scaduto in epoca anteriore, non risultando che alla data del 23.1.2008 vi fossero lavori in corso di esecuzione.
Deve essere eliminata, conseguentemente, la pena di mesi due di reclusione inflitta quale incremento a titolo di continuazione di quella determinata per il delitto.
1.2 La declaratoria di prescrizione comporta pure, "ex lege", la caducazione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poichè il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, correla tale sanzione amministrativa alle sole "sentenze di condanna".
1.3 A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 101 (già L. n. 64 del 1974, art. 26), inoltre, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Calabria per le determinazioni di competenza.
2. Il ricorso va rigettato nel resto, perchè infondato.
Quanto al delitto di falso, la questione della configurabilità del diverso reato di cui all'art. 481 cod. pen. non costituiva oggetto specifico dei motivi di appello, sicchè non può essere dedotta (seppure con prospettazione soltanto incidentale) in sede di legittimità.
Il progetto (che prevedeva, tra l'altro, la sostituzione con tetto a falde della copertura a lastrico dell'immobile) risulta redatto - alla stregua degli accertamenti tecnici di cui dettagliatamente ha dato conto il giudice di primo grado anche comparandoli accuratamente con le contrarie argomentazioni svolte dal consulente di parte ingegnere S. - non con casuali errori grafici irrilevanti, bensì con una rappresentazione dello stato preesistente dei luoghi finalizzata ad ottenere, all'esito della ristrutturazione, locali sottotetto abitabili.
Significative sono la mancata allegazione di un'adeguata documentazione fotografica e la circostanza che, in epoca successiva ai sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dalla Procura, l'imputato abbia proceduto alla sopraelevazione del pavimento allo scopo di riportare le altezze interne nei limiti prescritti.
Proprio per illustrare il perseguimento di tale finalità la Corte di merito ha evidenziato l'esecuzione di lavori di apertura di porte nella muratura portante, la messa in opera di lucernai e la parziale realizzazione di due falde di copertura al posto della prevista falda unica.
Le misurazioni risultano effettuate sia manualmente sia con utilizzo del laser ed il perito ha altresì precisato di "avere operato con larghezza", proprio nella prospettiva di evitare un possibile errore.
Anche se l'amministrazione comunale non ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, la rappresentazione progettuale non veritiera è comunque idonea ad integrare il delitto di falso, perchè è sulla base di essa che la P.A. ha consentito la realizzazione dell'attività edificatoria.
3. Il delitto non è prescritto, poichè il progetto è stato depositato il 18.11.2005 presso il settore tecnico di Cosenza dell'assessorato ai lavori pubblici, sicchè il termine ultimo di prescrizione verrà a scadere il 18.5.2013.
4. Con riferimento, infine, alle statuizioni civili, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen., Sez. 3, 27.1.2009, n. 3593, Puddu, ma già Sez. 1, 18.3.1992, n. 3220; Sez. 4, 15.6.1994, n. 7008; Sez. 6, 26.8.1994, n. 9266);
- la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto Illecito commesso dall'imputato (vedi Cass. pen., Sez. 4, 26.1.1999, n. 1045);
- la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez, 3, 11.1.2001, n. 329).
Nella fattispecie in esame l'abuso edilizio ha integrato un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per il proprietario dell'immobile confinante, sia per i problemi statici e di sicurezza evidenziati nell'elaborato peritale del consulente di ufficio ingegnere I. sia poichè un aumento di volumetria dell'immobile limitrofo è idoneo a comportare una diminuzione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità e di ogni altro fenomeno collegato alla possibilità di maggiore utilizzazione ed all'incremento abitativo per la destinazione residenziale del sottotetti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati contravvenzionali, perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione nonchè l'ordine di rimessione in pristino. Rigetta il ricorso nel resto.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all'ufficio tecnico della Regione Calabria.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013