Cass. Sez. III n. 6381 del 11 febbraio 2014 (Cc. 7 nov. 2013)
Pres. Fiale Est. Mulliri Ric. Cambi
Urbanistica. Frazionamento in due unità immobiliari di preesistente unica unità
In caso di frazionamento in due unità immobiliari di quella che, originariamente, era unica, si determina una struttura edilizia qualitativamente diversa (a prescindere che si tratti di un intero fabbricato o di un singolo appartamento) con intuibili conseguenze anche in termini di aumento del carico urbanistico potendo, in tal modo, l'immobile frazionato ospitare più nuclei familiari. Di qui, l'evidente interesse e consapevolezza di chi sia proprietario allo svolgimento dei lavori oltre che l'insorgenza, in capo ad esso, di oneri ed, anche dell'applicazione di una procedura più complessa di quella da attuare nel caso si tratti di mera opera interna da ascrivere ad interventi di vera e propria manutenzione straordinaria che non alterino la consistenza fisica delle singole unità abitative.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il procedimento ha ad oggetto la contestazione di violazioni edilizie a carico dei proprietari dell'immobile, C.C., C.P. e C. F. nonchè nei confronti di cittadini cinesi affittuari dell'immobile.
Ai primi tre, viene contestata la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b, artt. 93 e 95, per avere dato corso ad un frazionamento dell'unico originario immobile attraverso la creazione di 5 unità immobiliari distinte, senza il permesso di costruire ed in violazione della normativa antisimica.
Ai cittadini cinesi è contestata la violazione delle stesse norme perchè, quali committenti e conduttori, avevano eseguito una serie di opere edilizie abusive all'interno del predetto immobile.
Il C.F., infine, è accusato anche della violazione dell'art. 481 c.p., perchè, quale proprietario dell'immobile e tecnico direttore dei lavori, ha attestato falsamente la conformità dello stato dei luoghi.
A seguito di sequestro preventivo dell'immobile, convalidato dal G.i.p., il Tribunale ha accolto la richiesta di riesame avanzata da C.C. e C.P. e disposto il dissequestro nei loro confronti.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo:
1) manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Si fa, infatti, notare che la fin troppo sintetica ordinanza del Tribunale si risolve in affermazioni indimostrate, basate su dati di fatto erronei ed in totale assenza di una disamina circa la sussistenza dei reati contestati, sia, di quello di cui all'art. 44, lett. b, che, di quello afferente la normativa antisismica.
In primis, si pone l'accento sul fatto che il Tribunale abbia menzionato una presunta non conoscenza dei lavori realizzati dai cittadini cinesi che occupavano l'immobile con le proprie piccole imprese ignorando che i lavori di questi ultimi trovavano un imprescindibile presupposto fattuale e logico proprio nel frazionamento realizzato dai proprietari, i signori C.. Ed infatti, il P.M. richiama l'attenzione sulla diversità delle contestazioni che sono state del tutto ignorate dal Tribunale, laddove, invece, è chiaro che l'eventuale "ignoranza" di cui parla il Tribunale si può riferire, semmai, al concorso morale per i lavori dei cittadini cinesi ma non certo per quelli di frazionamento espressamente contestati ai C..
In tale ottica, il ricorrente si sofferma nella disamina del concetto di "frazionamento" ricorda la giurisprudenza sul punto e conclude osservando che la conclusione del Tribunale confligge a pieno con la realtà fattuale, tanto più se si considera che uno dei proprietari, C.F., è stato chiamato anche a rispondere del reato di cui all'art. 481 c.p. (per avere, quale comproprietario, attestato la conformità dello stato dei luoghi depositando, presso gli uffici comunali una variante in corso d'opera contenenti attestazioni false), cosa che testimonia un coinvolgimento a pieno titolo dei proprietari signori C..
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La motivazione del provvedimento impugnato è, infatti, molto scarna e sommaria, tanto da rasentare il concetto di motivazione mancante ed apparente.
Come giustamente chiosa il P.M. ricorrente, infatti, le doglianze dei ricorrenti C. avrebbero dovuto essere affrontate dal Tribunale in modo molto più sistematico di come fatto.
La semplice lettura dei capi di incolpazione, infatti, impedisce la legittimazione della semplicistica equazione del Tribunale secondo la quale, siccome l'immobile era locato a terzi, non si poteva pretendere dai proprietari una vigilanza su lavori ulteriori eventualmente posti in essere dai conduttori si da farne derivare una sorta di ignoranza, in buona fede, che giustificherebbe il disposto svincolo dei beni dal provvedimento cautelare reale impugnato.
Come, invece, si fa giustamente osservare nel ricorso, l'argomento del Tribunale "prova troppo" e, di certo non giova a fronteggiare la chiara contestazione mossa anche ai ricorrenti, signori C., di avere - essi per primi - proceduto ad un frazionamento dell'immobile (che -come si intuisce dalle residue contestazioni - era funzionale proprio allo sfruttamento dell'immobile da parte dei cittadini cinesi locatari) e che, in ogni caso, costituiva contestazione autonoma - e diversa - rispetto a quella ascritta ai cittadini cinesi.
A tutto concedere, inoltre, il Tribunale ha del tutto ignorato il fatto che ai signori C. era stata contestata anche la violazione della normativa antisismica.
In realtà, la tesi sostenuta dal Tribunale sembra essere frutto di un equivoco ingenerato dalla giurisprudenza formatasi in tema di concorso del proprietario extraneus e non committente delle opere abusive cosa che, però, non si attaglia al caso di specie ove, invece, i proprietari sono chiamati a rispondere personalmente, quali committenti, di opere di "frazionamento" chiaramente contestate nel capo a) della rubrica provvisoria.
Corretto è ancora il ragionamento del P.M. ricorrente quando richiama l'attenzione sul fatto che, ove il Tribunale avesse mostrato maggiore attenzione alla formulazione dell'accusa (diversa) mossa ai signori C., avrebbe anche potuto (e dovuto) interrogarsi sul concetto di "frazionamento".
E', infatti, di palmare evidenza che, in caso di frazionamento in due unità immobiliari di quella che, originariamente, era unica, si determina una struttura edilizia qualitativamente diversa (a prescindere che si tratti di un intero fabbricato o di un singolo appartamento) con intuibili conseguenze anche in termini di aumento del carico urbanistico potendo, in tal modo, l'immobile frazionato ospitare più nuclei familiari. Di qui, l'evidente interesse e consapevolezza di chi sia proprietario allo svolgimento dei lavori oltre che l'insorgenza, in capo ad esso, di oneri ed, anche dell'"applicazione di una procedura più complessa di quella da attuare nel caso si tratti di mera opera interna da ascrivere ad interventi di vera e propria manutenzione straordinaria che non alterino la consistenza fisica delle singole unità abitative.
Tanto più che, nella specie, l'opera di frazionamento era temporalmente antecedente (e verosimilmente prodromico) alla locazione dell'immobile alle ditte dei cittadini cinesi.
A conforto dell'assunto ed a maggior conferma della insostenibilità della tesi, il ricorrente ricorda una serie di dati fattuali dei quali il Tribunale non sembra avere tenuto alcun conto e cioè:
- che all'interno dello Stesso immobile - in una delle unità risultanti dal frazionamento ed in contiguità con le unità restanti - era situata la sede legale di altre imprese, una delle quali (la Kimex s.r.l.) faceva capo a C.P. ed una (la caia Pineta s.r.l.) alla moglie di C.F.;
- che C.F., oltre ad essere uno dei comproprietari, è anche il tecnico che ha asseverato i lavori edilizi di cui ai capi A) e I);
- che, presso lo stesso immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori, erano già stati effettuati degli accessi in precedenza, da parte della Polizia Municipale (l'8 ed il 14 giugno 2002 nonchè l'11.10.08) ed, in ogni circostanza, erano stati rilevati dei frazionamenti analoghi puntualmente sanzionati dall'amministrazione comunale.
Il P.M. ricorrente conclude il proprio gravame evidenziando, infine, come l'intervento edilizio contestato ai signori C. abbia dato luogo a cinque unità abitative autonome e distinte separatamente locate in tempi diversi a differenti imprese.
Tutte le considerazioni che precedono pongono l'accento sulla evidente necessità che il Tribunale rivaluti la vicenda sottoposta alla sua attenzione alla luce dei rilievi mossi dal ricorrente nel proprio gravame e che questa S.C. ha ritenuto pienamente fondati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 c.p.p. e segg..
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.