Corte dei Conti Sentenza n. 452/2008 del 24 ottobre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello -

In tema di responsabilità dei dirigenti ufficio tecnico per mancata manutenzione opera pubblica

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REPUBBLICA ITALIANA   452/2008 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe DAVID                                      Presidente

Dott.ssa Piera MAGGI                                       Consigliere

Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere

Dott.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere

Dott.ssa Rita LORETO                                  Consigliere relatore

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello riuniti, iscritti ai nn. 23766, 24030 e 24071 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da P.P.E., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Antonio Carullo del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Angelo Clarinzia in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2; R.C., rappresentato e difeso dall’Avv. G. Frisoni del Foro di R., elettivamente domiciliato presso l’Avv. Lorenzo Prosperi Mangili in Roma, Via Gian Battista Vico n. 1/C; M.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Morri e Maria Teresa Barbantini Fedeli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

avverso la sentenza n. 661/2005-EL in data 24.11.2004 - 12.05.2005, resa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’E.a Romagna;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2008, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Antonio Carullo per P.P.E. e l’Avv. Prosperi Mangili su delega dell’Avv. G. Frisoni per R.C., nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Pasquale Di Domenico, assenti i patroni dell’appellante M.F.;

Ritenuto in
FATTO

Con la sentenza impugnata i signori M.F., P.P.E. e R.C. sono stati condannati al pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale di R., rispettivamente della somma di euro 38.506,33 ilF. e di euro 77.012,67 ciascuno l’E. ed il C., oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino al saldo effettivo e spese di giudizio liquidate in euro 1.714,60 (l’Assessore al ramo F.Z. è stato invece assolto dalla domanda attorea). Tutti e tre gli interessati hanno prodotto appello.

Risulta dal fascicolo processuale che con atto di citazione depositato il 17 dicembre 1999 (e successivo atto di riassunzione del 20 aprile 2004) la Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione E.a aveva convenuto in giudizio gli appellanti, nella loro qualità di responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale di R., unitamente al Direttore dei Lavori e progettista Giorgio Z. e all’Assessore ai LL.PP. F.Z. per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di Lire 879.792.206 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per il danno erariale provocato dalle rispettive condotte di inadeguata progettazione e direzione lavori e di omessa manutenzione protratta negli anni, che avevano determinato il mancato utilizzo ed il progressivo degrado della diga mobile sul Bacino del ponte Tiberio.

I fatti che hanno prodotto la condanna possono essere così riassunti.

A seguito di esigenze rappresentate dalla Sovrintendenza Archeologica, tese a proteggere l’antico ponte romano dedicato all’imperatore Tiberio dall’aggressione corrosiva delle acque salmastre provenienti dal riflusso del mare all’interno dell’alveo fluviale, fu deliberata l’adozione di un’opera di ingegneria idraulica costituita da una diga mobile che aveva lo scopo di assicurare la separazione delle acque dolci del bacino del Tiberio dalle acque marine del Porto canale, mantenendo una certa indipendenza tra i livelli dei due specchi d’acqua.

A tal fine le paratoie mobili dei due segmenti di diga furono progettate per seguire i movimenti delle maree e consentire, in presenza di circostanze eccezionali, il deflusso di acque provenienti dal fiume nel suo corso storico.

I lavori, progettati dall’Ing. Giorgio Z., approvati ed affidati, furono consegnati il 10 dicembre 1981 ed ultimati il 5 aprile 1989, dopo due perizie di variante (una approvata nel 1983, l’altra nel 1987) e lunghe interruzioni, con un costo complessivo di lire 463.363.000 al netto dell’IVA.

Al termine dei lavori si manifestarono difficoltà nel collaudo definitivo, sicchè furono redatti due verbali di collaudo provvisorio: il primo in data 10 aprile 1989, che impose ulteriori modifiche progettuali all’impianto, e il secondo in data 30 aprile 1990.

Per i 18 mesi successivi alla ultimazione dell’opera la manutenzione, per contratto, rimase a carico della ditta appaltatrice L. s.p.a., la quale con numerose note segnalò al Direttore dei lavori e al Capo dell’Ufficio Tecnico la necessità di approntare un adeguato dispositivo di protezione del sistema elettromeccanico di comando dell’opera dall’effetto corrosivo delle correnti. Terminato tale periodo, il 20 novembre 1990 la ditta L. trasmise al Direttore dei Lavori gli schemi tecnici ed il manuale di gestione del manufatto, che prevedeva una serie di operazioni di manutenzione e gestione con cadenze periodiche anche ravvicinate e vari interventi aggiuntivi, ritenuti dalla ditta indispensabili per garantire il regolare funzionamento degli impianti. L’ing. Z. inoltrò tale documentazione, i vari schemi dell’impianto e le istruzioni di servizio al capo dell’Ufficio Tecnico comunale, che all’epoca era l’ing.F., perché venissero consegnate a chi era preposto alla manutenzione dell’impianto.

Dallo scambio di corrispondenza che intercorse fra il Direttore dei Lavori e l’impresa costruttrice è emerso che dopo i collaudi provvisori si manifestarono una serie di inconvenienti che la ditta provvide ad eliminare e che la medesima attribuì alla mancata esecuzione degli interventi manutentori consigliati.

L’ultimo intervento manutentorio della ditta L. fu effettuato il 18.09.1990; il 7 giugno 1994 l’ ing. A,Z.., incaricato dall’Amministrazione di effettuare il collaudo, a seguito di sopralluogo alla diga mobile riscontrava che non essendoci stati interventi manutentori dal 1990, la situazione si presentava critica per la presenza di perdite di acqua nelle guarnizioni di tenuta della paratoia destra e per una perdita di olio nel cilindro oleodinamico.

Veniva inoltre riscontrato lo stato di degrado in cui versava l’opera per la forte corrosione dovuta a mancata manutenzione delle strutture, in partiC.re i panconi di valle, alcuni dei quali erano anche caduti in acqua. Per tali ragioni furono sospese le operazioni di collaudo e vennero approvati lavori di manutenzione straordinaria nel luglio 1994, comprendenti la pulizia del fondale, l’asportazione dei rottami della vecchia panconatura e l’approntamento di una nuova struttura alleggerita, con manutenzione della soglia galleggiante.

Le difficoltà di funzionamento ed il degrado della struttura tuttavia permanevano, come dimostra una perizia commissionata dalla Giunta comunale con delibera n. 1643 del 2 settembre 1994 ai Professori dell’Università di Bologna, P.M.R. e G. L.B., per l’individuazione degli interventi finalizzati al miglioramento della situazione ambientale intorno al ponte Tiberio. Nella perizia, infatti, la diga mobile veniva definita “una mostruosa macchina in sfacelo..” e se ne consigliava lo smantellamento.

Il collaudo definitivo dell’opera fu portato a termine il 24 luglio 1997, e in tale circostanza il collaudatore attestava che lo stesso poteva avvenire solo sotto il profilo tecnico-amministrativo e non tecnico-funzionale, poiché al momento la diga non era funzionante, come conseguenza della corrosione, per effetto dell’acqua marina, dei meccanismi elettromeccanici di comando del sistema di soglie galleggianti messo in opera, troppo a lungo rimasti senza manutenzione, e che la stessa poteva essere ripristinata solo effettuando una serie di costose opere manutentive.

Con delibera n. 156 del 25 febbraio 1999 la Giunta approvava il collaudo e, contestualmente, prendeva atto della non collaudabilità degli aspetti funzionali del manufatto.

Il collaudo finale del 1997 aveva dunque accertato lo stato di definitiva inutilizzazione della diga sul fiume Marecchia e, pertanto, l’esistenza di un danno erariale concreto ed attuale per l’ente, quantificato complessivamente in Euro 385.03,35 e imputabile sia ad una inadeguata progettazione e conduzione dei lavori da parte del Direttore ing. Z., sia alla condizione di inspiegabile abbandono e di mancanza di manutenzione in cui l’opera fu lasciata da parte dei responsabili che si susseguirono a capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, e cioè:

- l’ing.F., in servizio dal 15 dicembre 1987 al 29 dicembre 1992;

- l’ing. E., capo dell’Ufficio dal 30.12.1992 al 30.06.1994 (e poi Dirigente del Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di R.);

- l’ing. C., capo dell’Ufficio tecnico dal 13 luglio 1994 al 29 febbraio 1996 e quindi dal 29 ottobre in poi.

L’atto di citazione conteneva anche la richiesta di condanna dell’Assessore ai lavori Pubblici F.Z., per essere venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza sul buon andamento degli uffici dell’Assessorato, non promuovendo alcuna iniziativa idonea a chiarire le responsabilità per le gravissime disfunzioni.

Con sentenza n. 2048 del 9 novembre 2000 la Sezione di primo grado dichiarava inammissibile la citazione per tardività, ritenendo non applicabile, al termine di 120 giorni previsto per la sua emissione, l’istituto della sospensione feriale.

Tale sentenza veniva annullata dalla Sezione II centrale con decisione n. 50 del 16 febbraio 2004, che dichiarava tempestivo l’atto di citazione; pertanto il Procuratore regionale riassumeva il giudizio con atto del 20 aprile 2004, nei confronti dei signor iF., E., C. eZ., essendo il progettista e direttore dei lavori ing. Z. deceduto nelle more del giudizio di appello.

Con sentenza n. 661/05 del 12 maggio 2005 la Sezione Giurisdizionale della Regione E.a Romagna assolveva l o Z. per mancanza del nesso di causalità, “trattandosi, nel caso concreto, di inadempienze di carattere tecnico-gestionale direttamente ascrivibili al comportamento dei tecnici e dirigenti preposti alle predette attività”. Veniva invece pronunciata condanna nei confronti dei signori M.F., P.P.E. e R.C. per il danno erariale ridotto del 50%, previa detrazione della perentuale imputabile al deceduto Direttore dei lavori ing. Z., e dunque addebitato per euro 38.506,33 al F. e per euro 77.012,67 ciascuno all’ E. e al C., oltre interessi legali.

Assistito dall’Avv. Maurizio Morri, l’ing. M.F. ha proposto appello eccependo:

1) l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità, in quanto eventuali comportamenti omissivi non possono a lui essere addebitati oltre l’anno 1992, in cui cessò dal servizio;

2) l’assenza di colpa grave, poiché l’interessato, pur a conoscenza degli interventi manutentivi sull’apparato raccomandati dalla ditta L. nel manuale di gestione consegnato al Direttore dei lavori e da questi trasmessogli con nota del luglio 1991, tuttavia non li pose in essere, richiedendo gli stessi l’approntamento di operazioni di sorveglianza e controllo periodico estremamente macchinose e non previste nel progetto dell’opera a suo tempo approvato. Egli tuttavia si preoccupò, sia pur non nell’immediato, di sollecitare la nomina di un collaudatore terzo cui demandare le prove di funzionalità.

Con memoria depositata il 14 novembre 2007 l’ing.F. ha avanzato istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 231- 233 della l. n. 266/2005, alla quale il P.M. non si è opposto, richiedendo tuttavia il pagamento di un importo pari al 30% del danno addebitato in primo grado, attesa la grave violazione di elementari regole di corretta amministrazione messa in atto dal richiedente. La relativa camera di consiglio per la delibazione della richiesta si è tenuta in data 5 febbraio 2008, a seguito della quale questa Sezione ha accolto l’istanza dell’ing.F. con decreto n. 11/2008 depositato il 26 febbraio 2008, ponendo a suo carico l’obbligo di versare a favore del Comune di R. l’importo di euro 11.550,00, pari al 30% del danno quantificato in sentenza, oltre ad euro 571,53 per spese del giudizio di primo grado, e fissando la data del 7 ottobre 2008 per la definizione del procedimento di appello ai sensi dell’art. 1, comma 233 della legge n. 266/2005.

§§§§

Anche l’appellante R.C. ha avanzato istanza di definizione agevolata del gravame, discussa nella Camera di consiglio del giorno 8 maggio 2007 ed accolta dalla Sezione con decreto n. 28/2007, ponendo a carico dell’istante l’onere di versare l’importo di Euro 15.402,53, pari al 20% del danno a lui addebitato nella sentenza di primo grado, e di esibire l’originale della ricevuta di versamento presso la Segreteria della Sezione, per l’udienza di definizione del giudizio già fissata per la data del 5 febbraio 2008.

Con nota in data 3 ottobre 2007 l’Avv. G. Frisoni, difensore del C., ha depositato dichiarazione del Comune di R. a firma del Dirigente della U.O. Contabilità ed investimenti dott. Alessandro Bellini, datata 2 ottobre 2007, con la quale si comunicava che l’interessato aveva provveduto al pagamento, nonché attestazione di incasso della somma sul conto di tesoreria del Comune, a firma del Dirigente di Contabilità Dott.ssa Gianna Vandi.

Con riferimento alla procedura di definizione agevolata richiesta dall’appellante C., il Procuratore Generale con conclusioni del 18.12.2007 ha chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del primo grado e dell’iniziato giudizio di secondo grado.

Altrettanto ha dichiarato il P.G., con atto conclusionale del 26.06.2008, con riferimento alla procedura di definizione agevolata delF., chiedendo l’estinzione del giudizio per avvenuto versamento di quanto richiesto.

§§§§

L’appellante P.P.E., con il patrocinio dell’Avv. Antonio Carullo, ha proposto appello con cui ha eccepito:

1) l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità, poiché il relativo dies a quo non decorrerebbe dalla data di redazione del collaudo definivo (24/7/1997) ma dal momento in cui il danno era conoscibile per l’Amministrazione; inoltre, avendo l’E. cessato le funzioni il 30 giugno 1994 il termine prescrizionale decorrerebbe, tutt’al più, da tale data;

2) l’errata statuizione circa l’esistenza di un danno erariale e sulla sua quantificazione, poiché la diga in alcuni periodi avrebbe funzionato e quindi avrebbe arrecato un vantaggio alla collettività;

3) il difetto di motivazione e carenza di prova in ordine alla mancata manutenzione o alle omissioni a lui imputabili;

4) l’assenza di colpa grave nel comportamento dell’appellante sia in relazione all’onere di manutenzione sia in relazione all’eseguito collaudo, avendo egli posto in essere tutti gli atti a lui dovuti senza alcuna dilazione;

5) la carenza di motivazione sui criteri che hanno indotto il collegio di prime cure a distribuire le quote di responsabilità fra i convenuti, atteso che all’ing. E. e all’ing. C. sono state addebitate le quote del 20 % ciascuno del danno complessivo, mentre alF. è stato addebitato solo il 10% del danno, pur avendo costui approvato il progetto, seguito la sua attuazione in prima persona, conosciuto le problematiche che erano derivate; ricevuto la corrispondenza indicante l’esigenza di manutenzione; e ciò nonostante non affrontò il problema manutenzione pur avendo retto l’U.T.C. in un periodo in cui potevano essere presi ancora dei provvedimenti

In conclusione, l’E. ha chiesto che venga dichiarata l’intervenuta prescrizione, in subordine che venga prosciolto nel merito da ogni accusa, infine che venga rimodulata la distribuzione del danno riducendo la quota di responsabilità a carico dell’E..

Con successive memorie depositate il 15 ed il 22 gennaio 2008 l’appellante ha richiamato tutte le difese già esposte nel ricorso, riportandosi ad esse e in partiC.re insistendo per la dichiarazione di intervenuta prescrizione.

Il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte depositate il 27 dicembre 2005, ha respinto l’eccezione di prescrizione, in quanto si verte in un tipico caso rientrante nella materia delle opere pubbliche, per la quale consolidata giurisprudenza anche delle Sezioni Riunite di questa Corte (n. 2/2003/QM) individua nel collaudo finale l’atto che rende definitivi i rapporti giuridici derivanti dal contratto di appalto; fu il collaudo che, nella specie, consentì la conoscenza obiettiva dell’impossibilità, per l’opera, di continuare a funzionare e quindi della lesione patrimoniale subita dal Comune di R., rendendo certo ed attuale il danno.

Ha poi sottolineato la colpa grave che caratterizza il comportamento degli appellanti per il comportamento gravemente negligente degli stessi, protratto nel tempo nonostante le raccomandazioni dell’appaltatore che sollecitava precisi interventi di manutenzione. Ha infine respinto le doglianze dell’E. in merito ad una non corretta ripartizione del danno ed ha concluso per il rigetto dell’appello.

Alla udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2008 il Collegio, tenuto conto che con decreto in corso di deposito era stata accolta, in pari data, l’istanza di condono dell’ing.F. e che alla documentazione depositata dall’ing. C. non era allegato l’originale della ricevuta dell’eseguito versamento né risultavano versate le spese di primo grado, ha disposto il rinvio della causa al giorno 7 ottobre 2008 per dare adito alF. di portare a termine gli adempimenti relativi all’ottenuto condono ed al C. di integrare la documentazione mancante.

In data 22 febbraio 2008 l’Avv. Frisoni per l’ing. C. ha depositato l’originale della distinta di versamento di euro 15.402,53.

Quanto all’ing.F., in data 16 aprile 2008 è stato depositato il bonifico di versamento di euro 11.550,00 e di euro 571,73 per il pagamento delle spese processuali di primo grado.

Con ulteriore memoria depositata il 16 settembre 2008 l’appellante P.P.E. ha insistito sulla intervenuta prescrizione e sulla assenza di personale responsabilità.

Alla udienza pubblica del 7 ottobre 2008 ha preso la parola l’Avv. Prosperi Mangili per l’appellante C., avanzando richiesta di estinzione del giudizio; l’Avv. Carullo per E. ha invece ribadito le considerazioni già espresse nell’atto di appello e nelle successive memorie, sia in merito alla prescrizione che alla assenza di danno ed alla mancanza di colpa grave, avendo l’E. espressamente segnalato all’Assessore l’esigenza di intervenire per la manutenzione dell’opera. Ha chiesto in conclusione il rigetto dell’appello e la riforma della sentenza.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Pasquale Di Domenico, ha ribadito per l’E. il rigetto dell’appello, in quanto la fattispecie attiene ad un’opera pubblica che, definitivamente collaudata solo nel 1997, è stata poco dopo abbandonata per la sua inadeguatezza, attestata nel verbale di collaudo definitivo del luglio 1997 e derivata da gravi carenze di progettazione e da omessa manutenzione, che non era mai stata esercitata e che competeva, fra l’altro, all’E..

Per il C. ed ilF. ha invece concluso con richiesta di estinzione del giudizio.

DIRITTO

Riuniti i tre appelli ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza, il Collegio verifica preliminarmente l’avvenuta esecuzione degli adempimenti connessi alle richieste di definizione agevolata degli appellantiF. e C..

L\'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone che in seguito all\'avvenuto pagamento dell\'importo stabilito dalla Sezione “il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello”.

La definizione della causa, stabilita dalla disposizione sopra richiamata, comporta, come riflesso processuale, l\'estinzione del giudizio ove risulti soddisfatta, nei limiti dell\'importo stabilito dalla Sezione ai sensi dell\'art. 1, comma 232, della citata legge 266/25, la pretesa azionata dal P.M. contabile, con conseguente venir meno della ragion d\'essere sostanziale della lite.

Nella specie risulta che l\'appellante M.F. ha correttamente e tempestivamente versato nelle casse del Comune di R. l\'importo di euro 11.550,79 corrispondente al 30% del danno a lui addebitato nella sentenza di primo grado, in conformità a quanto stabilito con decreto di questa Sezione n. 11/08 del 26 febbraio 2008.

Lo stesso appellante ha corrisposto, entro i termini stabiliti dal menzionato decreto, la somma liquidata dalla Sezione per le spese di giudizio di primo grado (€ 571,53). Le relative ricevute di versamento sono state depositate presso la Segreteria della Sezione in data 21 aprile 2008.

L’appellante R.C. ha depositato, in data 22 febbraio 2008, l’originale del bonifico versato il 30 settembre 2007 in favore del Comune di R., per l’importo di euro 15.402,53, pari al 20% della condanna inferta in primo grado.      Resta comunque ferma la condanna del C. alle spese del giudizio di primo grado, (la cui quantificazione è stata rinviata al definitivo con decreto n. 28/2007/A del 5 settembre 2007), statuizione contenuta nella sentenza impugnata e che in tale sede viene ribadita, non potendo essere vanificata dalla adottata procedura di definizione agevolata dell’appello.

L’ing. R.C., pertanto, è tenuto a pagare la quota a lui addebitabile delle spese di giudizio di primo grado, pari ad euro 571,53.

Ricorrono, quindi, nella fattispecie i presupposti richiesti dalla menzionata normativa per dichiarare l\'estinzione del giudizio di appello nei confronti di M.F. e di R.C..

A fronte dell\'eseguito adempimento la definizione per estinzione del proposto giudizio di appello è a rendere, da parte di questi Giudici, con decorrenza - giusta quanto prescritto dal comma 233 dell\'invocato art.1, della L. n. 266/2005 - dalla rispettiva data di deposito in Segreteria delle menzionate ricevute di versamento.

§§§§

Quanto all’appellante P.P.E., il Collegio deve preliminarmente esaminare la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata. L’appellante infatti ha sostenuto che sarebbe intervenuta la decadenza dell’azione di responsabilità poiché il dies a quo della prescrizione non va rapportato alla data del collaudo definitivo, e cioè al luglio 1997, bensì a data anteriore e, comunque, al più, decorrerebbe dalla data in cui l’E. cessò dalle funzioni di Ingegnere Capo del Comune di R., cioè dal 30 giugno 1994, dal che risulterebbe evidente l’ampio decorso del termine prescrizionale.

Sul punto la sentenza impugnata ha rilevato che “secondo la giurisprudenza di questa Corte dei conti, accanto al presupposto della concreta verificazione del danno erariale, occorre, per l’individuazione del dies a quo prescrizionale, anche quello della conoscibilità obiettiva del danno stesso in armonia con la regola generale sancita dall’art. 2934 del codice civile, che àncora il decorso della prescrizione alla voluta inerzia del creditore nell’esercitare il proprio diritto al risarcimento. Orbene, nel caso concreto, tale ultimo presupposto (conoscibilità obiettiva) si realizza soltanto con la redazione del verbale di collaudo del 24 luglio 1997, da cui risulta che i lavori del progetto e delle successive perizie di variante e suppletive erano collaudabili solo per l’aspetto tecnico-amministrativo, ma non per l’aspetto tecnico-funzionale e statico, considerato che alla data della verifica la soglia galleggiante non era in grado di funzionare: pertanto l’atto di citazione, notificato il 12 gennaio 2000, deve ritenersi intervenuto prima della scadenza del termine prescrizionale normativamente previsto”.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle osservazioni della sentenza appellata che, sul punto, non merita riforma.

Si deve rilevare, infatti, che l’individuazione del termine prescrizionale nella fattispecie di danno da inutilizzazione di opere pubbliche va effettuata secondo criteri diversi, che tengano conto del carattere permanente di tale danno. Ne discende che per i danni derivati dalla mancata utilizzazione di un’opera pubblica il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il momento della sua inutilizzabilità, ovvero quando vi sia l’assoluta certezza di non potere destinare l’opera al soddisfacimento dell’interesse pubblico cui era preordinata.

Tale circostanza è stata attestata definitivamente con il collaudo finale dell’opera idraulica del luglio 1997. Come hanno osservato anche le Sezioni Riunite, con sentenza n. 2/QM/2003, è proprio in sede di collaudo finale che sono sottoposte a verifica le attività espletate nel corso dell’opera, sono conoscibili da parte dell’ente pubblico gli eventuali comportamenti illeciti dei propri dipendenti ed il danno da questi causato assume i connotati di certezza e di attualità.

(SS.RR. 15 gennaio 2003, n. 2/QM; Sez. II Centrale, 21 gennaio 2006 n. 18/A; Sez. Sardegna 18 settembre 2008 n. 1830; Sez. Calabria 19 ottobre 2005 n. 996).

Per tali ragioni il Collegio non può che ribadire, nella specie, che l’atto di collaudo, certificato con verbale in data 24 luglio 1997, consentì a partire da tale data la conoscenza obiettiva della lesione patrimoniale subìta dal comune di R., e quindi del tutto tempestivo deve ritenersi l’atto introduttivo del giudizio nei confronti dei ricorrenti, depositato il 17 dicembre 1999, non essendo, a quella data, ancora spirato il termine prescrizionale, peraltro già interrotto dalla notifica dell’invito a dedurre in data 28 giugno 1999.

L’eccezione di prescrizione, pertanto, deve ritenersi infondata.

Passando al merito, il Collegio si accinge ad esaminare le ulteriori eccezioni formulate dall’E., in partiC.re quelle relative alla carenza di prova in ordine alla omessa manutenzione ed alla assenza di colpa grave.

Con riferimento, dunque, alle contestate responsabilità, dagli atti di causa si evince che la vicenda è stata caratterizzata da omissioni di comportamenti doverosi, riconducibili anche all’appellante in qualità di Ingegnere capo e di responsabile dell’Ufficio tecnico del comune.

Come ha già rilevato il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte, il collaudo finale ha acclarato la definitiva impossibilità, per l’opera, di continuare a funzionare, essendo stata lasciata nell’incuria per un lunghissimo periodo, incuria da addebitare ai comportamenti gravemente negligenti dei funzionari tecnici del comune (odierni appellanti) che si susseguirono in quegli anni, che aggravarono ed acuirono i già sorti problemi conseguenti ad una inadeguatezza della progettazione.

Nessuno dei funzionari preposti all’Ufficio Tecnico del Comune, e dunque neppure l’E., ha dimostrato di aver esercitato l’alta sorveglianza e predisposto i compiti di manutenzione e gestione che loro competevano per le funzioni svolte, pur essendo tutti a conoscenza, per essere stato quell’ufficio destinatario di note e prescrizioni tecniche da parte della ditta appaltatrice, della gravità delle condizioni in cui versava il manufatto.

La negligenza dimostrata nella omissione di alcun genere di manutenzione, che avrebbe invece potuto presenvare la funzionalità degli apparati idraulici, è stata accentuata dalla riscontrata inosservanza delle specifiche raccomandazioni rivolte dalla ditta appaltatrice, che aveva più volte sollecitato precisi interventi di manutenzione, unitamente al Direttore dei lavori, fin dal 1990.

E della necessità ed urgenza degli interventi manutentori l’E. era ben consapevole, se sollecitò con una nota dell’aprile 1993 l’Assessore a “individuare l’ufficio o l’ente che dovrà provvedere alla gestione e manutenzione”, non valutando tuttavia che trattavasi di adempimenti di carattere tecnico-gestionale rientranti nella diretta competenza dei tecnici e dei dirigenti preposti alle preindicate attività, la cui omissione era a lui direttamente imputabile (cfr. sent. pag. 75).

Proprio in base a tali considerazioni, d’altronde, i giudici di primo grado hanno assolto l’Assessore al ramo, non ravvisando a suo carico specifiche omissioni di comportamenti doverosi a lui direttamente imputabili.

La prova della omissione di manutenzione da parte dei responsabili dell’Ufficio Tecnico si ricava, del resto, dalla lettura degli atti del giudizio, menzionati anche nella sentenza impugnata: oltre agli ignorati solleciti della ditta L., si pensi all’esito del sopralluogo fatto il 7 giugno 1994 (quindi al termine del periodo di assegnazione dell’E. all’Ufficio tecnico) dal collaudatoreZ.., che attestò lo stato di degrado dell’opera “non essendoci stati interventi manutentori dal 1990” (cfr. sentenza, pag. 13), o all’esito della ispezione in profondità che la ditta RANA eseguì a fine 1994, la quale evidenziò un notevole danneggiamento delle strutture sommerse (cfr. sentenza pag. 14).

Se tale era, dunque, lo stato di degrado dell’opera idraulica, comprovato dalla assoluta mancanza di alcun intervento di manutenzione dal 1990 al 1997 (cfr. sentenza pag. 70), non può non condividersi quanto osservato dai primi giudici in merito alla contraddittorietà delle valutazioni tecniche fornite alla Giunta proprio dall’E., in data 29 giugno 1994, con le quali egli sostenne che lo stato esecutivo dei lavori rispondeva alle esigenze funzionali per le quali essi erano stati progettati.

Tali affermazioni sono smentite anche dalla circostanza che, pochi mesi più tardi, lo studio commissionato dal Comune di R. ai professori dell’Università di Bologna P.M.R. e G. L.B., allo scopo di individuare soluzioni idonee a salvaguardare la situazione ambientale intorno al ponte Tiberio, definiva la diga mobile una “mostruosa macchina in sfacelo”, da smantellare al più presto.

Infine, non può trascurarsi che a comprovare la totale omissione di interventi di manutenzione e gestione intervenne l’atto ufficiale di collaudo del luglio 1997, a cura dell’ ing.Z.., il quale attestava che “il sistema costituito dalle soglie galleggianti non presenta, a tutt’oggi….le caratteristiche di funzionalità del progetto” atteso che al momento del collaudo “lo stato di conservazione del sistema di apparecchiature preposte alla movimentazione e regolazione automatica delle soglie galleggianti era tale da non consentire il funzionamento del sistema nel suo complesso…”.

L’insieme di elementi appena descritti testimonia la gravità della condotta dell’appellante E. che, come gli altri Dirigenti che lo hanno preceduto e seguito nell’incarico di Capo dell’Ufficio Tecnico comunale, hanno privato l’opera, nell’arco temporale dalla ultimazione al collaudo definitivo, degli indispensabili interventi manutentori sollecitati prima dall’appaltatore e poi dal Direttore dei Lavori.

Nondimeno il Collegio ravvisa una circostanza idonea a determinare la rimodulazione del danno addebitabile all’E., per effetto della più breve permanenza di quest’ultimo nelle funzioni di Capo dell’Ufficio Tecnico rispetto all’ing.F. (un anno e mezzo a fronte dei cinque anni del secondo); si ritiene, per tale limitato aspetto, di accogliere le richieste dell’E., riducendo l’addebito a suo carico (quantificato in sentenza in euro 77.000,00) nella misura di euro 15.000,00 comprensivi di rivalutazione, oltre interessi dalla data di deposito della presente sentenza al definitivo soddisfo.

L’appellante E. è tenuto altresì a pagare la propria quota parte delle spese del giudizio di primo grado, pari ad euro 571,53 (e quindi ad un terzo dell’importo quantificato dai primi giudici) e le spese del secondo grado di giudizio, nella misura che sarà determinata dalla Segreteria della Sezione.

In relazione alle posizioni dei signori M.F. e R.C. va invece dichiarata l’estinzione del giudizio.

La quota parte delle spese del giudizio di primo grado è stata già versata dal signorF. in sede di definizione agevolata del gravame, mentre resta ferma la condanna del signor R.C. al pagamento della quota di euro 571,53 a titolo di spese del giudizio di primo grado.

Per quanto attiene alle spese connesse alla espletata procedura di condono, reputano i Giudicanti, in ragione della conclusione agevolata del relativo procedimento, che sussistano giusti motivi per disporre, ex art.92, comma 2°, cod. proc. civ., la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando in ordine all\'appello in epigrafe:

- dichiara ESTINTO il giudizio d\'appello n. 24071, proposto dal signor M.F., a decorrere dal 21 aprile 2008, per intervenuto pagamento della somma di cui al decreto n. 11/2008/A, in applicazione dell’art.1, co.233, della L. n. 266/2005;

- dichiara ESTINTO il giudizio d\'appello n. 24030, proposto dal signor R.C., a decorrere dal 22 febbraio 2008, per intervenuto pagamento della somma di cui al decreto n. 28/2007/A depositato in data 5.09.2008, in applicazione dell’art.1, co.233, della L. n. 266/2005;

- condanna il signor R.C. al pagamento della somma di euro 571,53 a titolo di quota parte delle spese del giudizio di primo grado;

- ACCOGLIE PARZIALMENTE l’appello n. 23766, proposto dal signor P.P.E., con parziale riforma della sentenza pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per l’E.a Romagna n. 661/05 del 12 maggio 2005 e, per l’effetto:

- condanna il signor P.P.E. al pagamento della somma di euro 15.000,00 incluso rivalutazione monetaria, oltre interessi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo;

- condanna il signor P.P.E. al pagamento della somma di euro 571,53 a titolo di quota parte delle spese del giudizio di primo grado;

- condanna il signor P.P.E. al pagamento delle spese di definizione del giudizio di secondo grado, che si liquidano in

euro 548,03 (cinquecentoquarantotto/03).

- compensa le spese del giudizio, processuali e legali, relative al procedimento di condono, ex art. 92, comma 2°, c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2008.

L\'ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

f.to Rita LORETO                                    f.to Giuseppe DAVID

Depositato in Segreteria il 24/10/2008